Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18419 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29611/2011 R.G. proposto da:

R.M.G.L. e G.F., nella qualità di

socie della cessata DANY LUI & LEI di R.M.G. e

G.F. s.n.c., rappresentate e difese, per procura speciale

notarile, dagli avv.ti Giorgio Allocca e Gaspare Salerno, con

domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Roma, via

Nicotera, n. 29;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 144/40/10, depositata in data 2 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Cons. Luciotti Lucio;

Udito l’avv. Giorgio Allocca, per le ricorrenti;

udito l’avv. Giammaria Rocchitta, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 144 del 2 dicembre 2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla s.n.c. DANY LUI & LEI di R.M.G. e G.F. avverso il diniego di rimborso dell’IVA maturata a credito nell’anno di imposta 2002, che la predetta società aveva indicato nella dichiarazione Modello Unico 2003 senza però presentare anche il modello VR, e quindi richiesto con istanza presentata in data 18 dicembre 2007.

Sostenevano i giudici di appello che la presentazione del modello VR costituisce adempimento sostanziale connesso alla dichiarazione annuale, in assenza del quale il contribuente può richiedere il rimborso solo attraverso la forma c.d. “residuale” o di “rimborso anomalo” presentando l’istanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nella specie presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto da detta disposizione.

2. Avverso tale statuizione i soci della società contribuente, medio tempore cessata, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dalla indispensabilità della presentazione del modello VR quale presupposto del diritto al rimborso dell’IVA versata in eccedenza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione in ordine al termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, sostenendo il carattere meramente residuale, di chiusura complessiva del sistema, della disposizione censurata, come tale inapplicabile al caso di specie in cui il diritto alla restituzione dell’IVA a credito era sorto in data successiva al pagamento dell’imposta e a seguito di cessazione dell’attività.

3. Premesso, preliminarmente, che i motivi di ricorso, pur se vengono contestualmente denunciati vizi attinenti a violazione di legge e profili motivazionali, sono ammissibili in quanto la loro formulazione permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, peraltro incentrate principalmente nell’esposizione dei dedotti errores in iudicando (argomenta da Cass., Sez. U., n. 9100 del 2015), ritiene il Collegio che gli stessi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, siano fondati e vadano accolti.

4. Invero, è orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non v’è ragione di discostarsi ed al quale si è attenuta la commissione di appello, quello secondo cui “in tema di IVA, per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR” (presentazione che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 – bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito); con la conseguenza che, in caso di tempestiva compilazione del predetto quadro “RX4″, il contribuente soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non a quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (ex plurimis, Cass. n. 20039 del 2011; n. 7684, n. 7685, n. 14070 e n. 15229 del 2012; n. 8813 e n. 23755 del 2013; n. 2005, n. 3742, n. 10653, n. 14070, n. 20069 e n. 20678 del 2014; n. 4592 e n. 4587 del 2015)” (così in Cass. n. 20255 del 2015; più recentemente, Cass. n. 19115 del 2016);

4.1. In buona sostanza, la giurisprudenza di questa Corte si è evoluta nel senso che l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (“ex multis”, Cass. n. 7223 del 2016; n. 4857 e n. 9941 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011 e n. 9794 del 2010), che la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (“ex plurimis”, Cass. nn. 4592, 4857 e 9941 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011), che, pertanto, il credito IVA esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e che ove si tratti – come nel caso di specie – di richiesta di rimborso relativa ad una eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 (e quindi soggetta, come detto, al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello di decadenza biennale di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale), proprio perchè l’attività non prosegue, sicchè non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015; n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009, nonchè più recentemente Cass. n. 19115 e 26488 del 2016);

5. Il ricorso va, in definitiva, accolto e la sentenza impugnata va cassata senza che ciò comporti la necessità di rinviare la causa alla CTR lombarda, potendo essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente e con compensazione delle spese processuali di tutti i giudizi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale applicato.

PQM

 

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla società ricorrente, compensando le spese processuali di tutti i giudizi.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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