Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18419 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1382-2018 proposto da:

D.P.C., D.F.A.A., D.F.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO FELICIOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCO CARELLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3700/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 233/2011 il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, accoglieva domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2048 c.c. proposta nei confronti del Ministero Istruzione Università Ricerca da D.F.A.A. e D.P.C., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del figlio minorenne D.F.M., per il risarcimento dei danni a lui derivati da lesioni dentali subite a scuola il 7 ottobre 1999 per un accidentale urto con la porta del bagno aperta da un suo compagno, risarcimento quantificato in Euro 8579,41 oltre accessori di legge.

Il Ministero proponeva appello, cui resisteva controparte. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2017, lo ha accolto, rigettando la domanda risarcitoria per essere stata raggiunta la prova della imprevedibilità dell’evento dannoso.

D.F.A.A., D.P.C. e D.F.M. (nelle more divenuto maggiorenne) hanno proposto, che si articola in due motivi – illustrati pure con memoria -, dei quali il primo denuncia omesso esame e difetto motivazionale in ordine a uno o più fatti decisivi discussi, e il secondo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2048 c.c..

Si difende con controricorso il MIUR.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo, rubricato come “Omesso esame e difetto di motivazione circa uno o più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”, a ben guardare non enuclea fatti non esaminati idonei a integrare la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì svolge una valutazione alternativa del compendio probatorio per giungere a dimostrare, direttamente, che l’evento dannoso non sarebbe stato caratterizzato da alcuna imprevedibilità/accidentalità. Si chiede pertanto una revisione di merito sul punto, il che rende il motivo inammissibile.

2. Il secondo motivo, rubricato come denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2048 c.c., dapprima argomenta sul piano generale in ordine al contenuto della norma invocata, ma in seguito passa di nuovo a intessere una ricostruzione alternativa fattuale dell’evento, così incorrendo nella medesima inammissibilità del motivo precedente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, sussistendo peraltro i presupposti giustificativi della compensazione delle spese processuali, considerata la difformità delle decisioni di merito. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA