Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18419 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. II, 08/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 08/09/2011), n.18419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25692/2006 proposto da:

C.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio

dell’avvocato MICELI SERENA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SIRACUSA Vincenzo;

– ricorrente –

contro

FLLI GULINO DI MICHELE & CALOGERO GULINO SNC;

– intimato –

sul ricorso 28646/2006 proposto da:

FLLI GULINO DI MICHELE & CALOGERO GULINO SNC P.IVA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore G.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 32,

presso lo studio dell’avvocato LANIGRA MAURIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SPATARO LORENZO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

C.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 449/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che i difensori delle parti hanno depositato istanza con la quale dichiarano che è e venuto meno l’interesse della sig.ra C. e della società F.lli Gulino di Michele e Calogero Culmo s.n.c. alla pronuncia sulle domande proposte – tra dette parti – nel giudizio primo grado del giudizio, in quello di appello o nel presente giudizio dinanzi a codesta Corte e chiedono che venga dichiarata a cessazione della materia del contendere.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, di conseguenza, va dichiarata la inammissibilità de ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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