Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18419 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AL MULINO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DI PRISCILLA 4, presso l’avvocato COEN STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SARTOR NICOLO’, VOLLI ENZIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SEPRIM S.R.L., in persona del Curatore Dott. F.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 55, presso l’avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZUCCHIATTI MARCO,

giusta procura a margine del controricorso;

S.M., P.P.L., in proprio e nella

qualita’ di erede, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 16, presso l’avvocato GARCEA FRANCO, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

PA.PE.LO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 471/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO SEPRIM S.R.L., l’Avvocato

ZUCCHIATTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilita’ del

controricorso P.;

rigetto del ricorso con condanna delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 4 maggio 1994, il Fallimento della Seprim s.r.l., premesso che la fallita societa’ aveva venduto alla s.r.l. Al Mulino, socia al 70%, un immobile in Siena per la somma di L. 3.500.000.000, che il pagamento era stato pattuito mediante accollo da parte dell’acquirente del mutuo gravante sull’immobile: a favore dell’Azimut Casa, la quale aveva dichiarato di non aderire all’accollo, e che il valore dell’immobile, indicato in bilancio per L. 5.500.000.000, era superiore al prezzo, chiese la revoca della compravendita a norma DELLA l. Fall., art. 67, comma 1, o art. 67, comma 2.

La societa’ Al Mulino resistette alla domanda, e contesto’ che il rifiuto dell’accollo riguardasse la compravendita in questione, che il valore dell’immobile potesse essere desunto dal bilancio della societa’ fallita, e che essa partecipasse al capitale di quella societa’. Nel giudizio intervennero L. e P.P. L., nonche’ S.M., e chiesero l’accoglimento della domanda attrice, sostenendo che la titolarita’ del bene spettava a loro. Su tali domande la convenuta dichiaro’ di non accettare il contraddittorio.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza 1 settembre 2000, dichiaro’ la compravendita inefficace nei confronti del fallimento a norma della L. Fall., art. 64 e dichiaro’ irrituali le domande degli intervenuti.

Contro la sentenza la societa’ Al Mulino propose appello. Il fallimento resistette all’appello, deducendo che sussistevano gli estremi della revocatoria fallimentare anche eventualmente L. Fall., ex art. 67, comma 1. Gli intervenuti riproposero una domanda di risarcimento danni nei confronti della societa’ appellante.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza in data 22 giugno 2005, ritenute inammissibili le domande degli intervenuti, e premesso che l’appello era fondato nella parte in cui lamentava l’accoglimento da parte del primo giudice di una domanda diversa da quella che era stata proposta, considero’ che il fallimento, sebbene non avesse proposto appello incidentale, non essendone onerato perche’ vincitore in primo grado, aveva in ogni caso riproposto in appello la domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, e ritenne tale domanda fondata, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica assunta a tal fine in secondo grado. L’appellante non aveva offerto nessuna prova di segno contrastante rispetto alle conclusioni del consulente. Il valore dell’immobile doveva essere comunque ben superiore al valore del mutuo ipotecario iscritto per L. 3.503.000.000. L’appellante, inoltre, non aveva dato la prova liberatoria dell’inscientia decoctionis, essendosi limitata in primo grado a sostenere che al tempo della compravendita non risultavano esecuzioni forzate o protesti a carico della Seprim, ne’ difficolta’ finanziarie.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la societa’ Al Mulino con atto notificato il 14 novembre 2005, per tre motivi.

Resistono il fallimento, con controricorso notificato il 13 dicembre 2005, e P.P.L., anche quale erede di S. M., e anche in rappresentanza di Pa.Pe.Lo., con controricorso notificato il 23 dicembre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il controricorso depositato da P.P.L., anche quale erede di S.M., e, anche in rappresentanza di Pa.Pe.Lo. e’ inammissibile. L’intervento proposto in causa dagli odierni controricorrenti, infatti, era stato dichiarato inammissibile dal giudice d’appello, e questa parte della sentenza non e’ stata fatta oggetto di censura.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c. Si deduce che il fallimento, non essendo interamente vittorioso in primo grado, dove era stata accolta una domanda diversa da quella proposta, non era esonerato dal proporre un appello incidentale, in mancanza del quale il giudice del gravame non poteva accogliere la domanda di revoca della compravendita a norma dell’art. L. Fall., art. 67, comma 1.

Il motivo e’ infondato. Il primo giudice aveva ritenuto di poter accogliere una domanda di revocazione L. Fall., ex art. 67, erroneamente qualificando l’atto di disposizione come atto a titolo gratuito (inefficace nei confronti della massa L. Fall., ex art. 67), e sul punto il giudice d’appello ha accolto il gravame degli odierni ricorrenti. Gli organi del fallimento, che avevano ottenuto il provvedimento richiesto, sulla base dei fatti allegati, quantunque sotto un profilo diverso da quello prospettato, non potevano considerarsi soccombenti, e non avevano pertanto titolo per proporre appello incidentale, ma a norma dell’art. 346 c.p.c. erano gravati esclusivamente dell’onere di riproporre la domanda nei termini nei quali l’avevano formulata in primo grado; cio’ che essi hanno appunto fatto, consentendo al giudice d’appello di esaminare la domanda in questione (cfr., per un’ipotesi analoga, Cass. 21 aprile 2009 n. 9479).

Con il secondo mezzo si censura l’interpretazione, da parte della corte territoriale, del motivo di appello concernente l’illegittimita’ della dichiarazione di esecutivita’ della sentenza di primo grado e dell’ordine di trascrizione in essa contenuto, e l’omessa pronuncia sul motivo.

Anche questo motivo e’ infondato. L’accoglimento del primo motivo di appello, comportando il venir meno della pronuncia di primo grado, assorbiva necessariamente ogni questione relativa alla sua esecutivita’ e trascrivibilita’.

Con il terzo motivo si censura per vizi di motivazione la pronuncia di revoca della compravendita a norma della L. Fall., art. 67, comma 1. Il mezzo attiene sostanzialmente al merito della causa. Esso e’ inammissibile nella parte in cui denuncia in particolare la mancata ammissione della produzione di nuovi documenti, che il giudice di merito ha escluso giudicandoli ininfluenti a seguito dell’accoglimento del primo motivo di appello: la ricorrente non espone il contenuto dei documenti dei quali lamenta la mancata ammissione, ne’ il punto di fatto che essi avrebbero dovuto dimostrare, sicche’ la corte non e’ nelle condizioni di valutarne la rilevanza. Attengono esclusivamente al merito della causa non solo le questioni del valore dell’immobile, e della prova dell’inscientia decoctionis in capo alla ricorrente, ma anche le considerazioni critiche espresse, a proposito del modo di procedere del consulente tecnico, senza illustrazione della decisivita’ del punto, vale a dire dell’idoneita’ della critica a determinare un esito diverso della causa. Sulla questione della condizione dell’immobile, che sarebbe occupato, gli stessi ricorrenti precisano di aver chiesto la revocazione della sentenza per errore di fatto, circostanza che preclude alla corte di legittimita’ qualsiasi pronuncia.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’, nei rapporti tra ricorrenti e fallimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Tra le altre parti le spese devono essere compensate, non avendo procurato ai ricorrenti alcun aggravio di costi processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore del Fallimento Seprim s.r.l., delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; compensa le spese tra le altre parti.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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