Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18419 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. L Num. 18419 Anno 2013
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: VENUTI PIETRO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22317-2010 proposto da:
CROCCO

MARIA

CRCMRA55B461896F,

PECORARO

RITA

PCRRTI51B60G482X, BERARDI PIERO BRRPRI39E19D315X, DI
NIZIO

MARIO

RMNMRA46R17L186F,
MANCINELLI

ENZO

DNZMRA46R051649R,

ROMANO

MARIO

ROSSI GIULIANO RSSGLN45H09G482L,
MNCNZE47C27B620F,

PANZONE

RITA

PNZRTI53S58G482C, VERI’ ENZIO VRENZE49C08H439C,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA
2013
2283

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLANTONIO
NINO, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVETTI
GABRIELE, DI SILVESTRE UGO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 01/08/2013

REGIONE ABRUZZO 80003170661;
– intimata –

Nonché da:
REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
i

cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ROSSI GIULIANO RSSGLN45H09G482L,

DI NIZIO MARIO

DNZMRA46R051649R,

CRCMRA55B46I896F,

PECORARO RITA
RMNMRA46R17L186F,
MANCINELLI ENZO

CROCCO MARIA
PCRRTI51B60G482X,
VERI’

ENZIO

MNCNZE47C27B620F,

ROMANO

MARIO

VRENZE49008H4390,
BERARDI PIERO

BRRPRI39E19D315X, PANZONE RITA PNZRTI53S58G482C;
– intimati –

avverso la sentenza n. 454/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 22/09/2009 r.g.n. 451/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato GATTI GABRIELE per delega DI
SILVESTRE UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso principale e rigetto

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso

dell’incidentale.

R.G. n. 22317/10
Ud. 26.6.2013

RITENUTO che il Tribunale di Pescara ha accolto il ricorso
proposto da Berardi Piero e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe,
volto ad ottenere, con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo
regionale dirigenziale, avvenuto nel novembre 1994, la retribuzione
individuale di anzianità, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge
regionale 13 ottobre 1998 n. 118, e la ricostruzione della relativa
carriera, con corresponsione delle differenze retributive a tale titolo
maturate;
CHE la Corte d’Appello di L’Aquila, a seguito di impugnazione
della regione Abruzzo, con sentenza depositata il 22 settembre 2009,
ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per le pretese dei
dipendenti anteriori al 30 giugno 1998, confermando nel resto la
sentenza di primo grado;
CHE avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
i predetti dipendenti, chiedendo che venga affermata la giurisdizione
del giudice ordinario anche per le pretese anteriori alla data dianzi
indicata;
CHE i ricorrenti, a sostegno del ricorso, hanno dedotto che, solo a
seguito della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, che ha aggiunto il comma 2
bis all’originario testo dell’art. 1 della L.R. Abruzzo n. 118/98, è sorto
in capo ai medesimi il diritto alla retribuzione individuale di anzianità,
con effetto retroattivo, ossia sin dalla data di inquadramento nel ruolo
dirigenziale regionale, sicché prima di tale data non era ipotizzabile la
proposizione dell’azione giudiziale né, tanto meno, essa poteva essere
proposta prima del 15 settembre 2000, data questa entro la quale, a
norma dell’art. 69, comma 7, seconda parte, d. lgs. n. 165 del 2001, la

ORDINANZA

controversia avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza
davanti al giudice amministrativo;
CHE la Regione Abruzzo, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha
altresì proposto ricorso incidentale, contestando la sentenza
impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda dei
dipendenti;

vanno riuniti a norma dell’art. 335 cod. proc. civ.;
CHE, avendo ad oggetto il ricorso principale una questione
attinente alla giurisdizione (art. 360, n. 1), cod. proc. civ.), la causa va
rimessa al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite a norma dell’art. 374 cod. proc. civ.,
non senza evidenziare che una controversia del tutto analoga alla
presente è stata decisa dalle Sezioni Unite con sentenza del 27
dicembre 2011 n. 28805 e che le stesse Sezioni Unite, con sentenza
del 23 novembre 2012 n. 20726, hanno affermato il seguente
principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel

regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del
giudice ordinario, il disposto dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del
2001 – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di
cui all’art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore a tale data – stabilisce, come regola, la giurisdizione del
giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto
successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il
periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la
fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la
giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che
riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data
suddetta”.
P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi; rimette la causa al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

CHE i ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza,

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

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