Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18418 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1818/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RISO MITTINO RISERIA D’ITALIA s.r.l., in persona dell’amministratore

unico, I.P., con domicilio eletto in Roma, via Vittoria

Colonna, n. 32, presso lo studio legale dell’avv. Mario Meneghini

che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al

controricorso, unitamente all’avv. Felice Patriarca, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv. Cinzia De Micheli, in Roma,

via Tacito, n. 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 58/26/10, depositata in data 24 settembre 2010.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Cons. Luciotti Lucio;

Udito l’avv. Giammario Rocchitta, per la ricorrente Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 58 del 24 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale effettuata dalla G.d.F. e compendiata nel processo verbale di constatazione redatto in data 18 gennaio 2007, aveva ripreso a tassazione ai fini IRES, con riferimento all’anno di imposta 2004, alcune perdite su crediti risultanti da operazioni commerciali conclusi con alcune società clienti, ritenendole indeducibili per errata imputazione dei predetti componenti negativi di reddito in un esercizio non di competenza, in quanto contabilizzati nell’esercizio luglio 2004 – giugno 2005 (avendo la società adottato un periodo di esercizio non coincidente con l’anno solare), mentre la certezza dell’inesigibilità del credito vantato nei confronti della Saporando Inc. era riconducibile a periodo in cui il cui bilancio di esercizio non era stato ancora redatto, e per tutti gli altri crediti la certezza della loro inesigibilità risaliva addirittura all’anno 1997, in cui la società contribuente aveva sporto denuncia – querela nei confronti del proprio mandatario che aveva indebitamente riscosso e trattenuto le somme ad essa spettanti.

1.1. Sostenevano i giudici di appello, con riferimento al credito di Euro 19.544,00 vantato nei confronti della Saporando Inc., che l’ufficio finanziario aveva solo dedotto ma non provato che la società ricorrente “alla data della redazione del bilancio” per il periodo giugno 2003 – luglio 2004 fosse venuta in possesso della lettera datata 25 giugno 2004 con la quale le veniva comunicato dal proprio legale l’impossibilità di recuperare il credito per irreperibilità del debitore; invece, con riferimento agli altri crediti, sostenevano che la società era venuta a conoscenza della definitiva impossibilità di recuperarli soltanto nel 2004, dopo il decesso del proprio mandatario e l’accertata inconsistenza del patrimonio lasciato dal medesimo (essendo risultato negativo l’inventario redatto dagli eredi di quest’ultimo), atteso altresì che un’eventuale azione nei confronti dei clienti sarebbe stata possibile solo all’esito del procedimento penale a carico del predetto mandatario infedele.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la società intimata con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Commissione di appello, sostenendo che la perdita del credito vantato dalla società contribuente nei confronti della Saporando Inc. andasse imputata per competenza all’anno di esercizio in cui la società aveva acquisito certezza della sua perdita, era incorsa nella violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, e art. 109, comma 1, in combinato disposto dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c., in base alle quali la sopravvenienza passiva costituita da perdita su credito iscritto nel conto economico dell’esercizio chiuso va imputata a tale esercizio se la certezza della sua perdita sia conosciuta dalla società dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della delibera di approvazione del bilancio. Sostiene che nel caso di specie la società contribuente aveva ammesso di aver conosciuto della definitiva perdita del credito vantato nei confronti della Saporando Inc. a seguito della comunicazione dello studio legale Comba dell’impossibilità di reperire il creditore, ricevuta “nei primi giorni di luglio dell’anno 2004, cioè due o tre giorni dopo la chiusura dell’esercizio” e “la CTR avrebbe dovuto quindi verificare se in quella data fosse stato già redatto o non il bilancio dell’anno 2003 – 2004” (ricorso, pag. 13).

2. Il motivo è inammissibile. Invero, l’individuazione in concreto dell’esercizio di competenza cui imputare determinati ricavi o costi involge accertamenti di fatto di spettanza esclusiva del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. 18237 del 2012), che nella specie però non è stato dedotto in quanto la ricorrente ha censurato la statuizione impugnata solo per vizio di violazione di legge, nella specie neppure sussistente, non avendo la CTR errato nell’interpretazione ed applicazione delle norme in materia di imputazione temporale delle perdite di esercizio, così come costantemente interpretate da questa Corte (Cass. 18237 del 2012, n. 3484 del 2014 e n. 10903 del 2015), avendo correttamente affermato che ai fini della corretta imputazione della perdita dovesse farsi riferimento “alla data di redazione del bilancio” (v. fg. 6 della sentenza impugnata), escludendo che ciò si fosse verificato nella specie in relazione alla ricezione da parte della società contribuente della comunicazione di cui sopra si è detto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione alla perdita dei crediti vantati dalla società contribuente nei confronti di alcuni clienti per somme riscosse nel lontano 1997 e trattenute dal proprio mandatario infedele, sostiene che la CTR aveva violato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, e art. 109, comma 1, in combinato disposto dall’art. 1188 c.c., secondo cui il pagamento fatto al rappresentante del creditore o alla persona da lui indicata libera il debitore, statuendo che l’esercizio di competenza in cui dedurre la perdita dei predetti crediti fosse quello in cui la società aveva avuto certezza della inesigibilità dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del mandatario anzichè in quello in cui i crediti erano stati estinti mediante pagamento al mandatario.

4. Anche tale censura è inammissibile per le medesime ragioni indicate con riferimento al primo motivo sopra esaminato. Al riguardo è appena il caso di precisare che, con riferimento ai crediti illecitamente riscossi e trattenuti dall’agente della società, la CTR ha molto chiaramente affermato (sentenza impugnata, foglio 7) – con statuizione affatto censurata – che la società contribuente “solo nel 2004 era venuta a conoscenza di elementi certi e precisi sulla irrecuperabilità del credito” e che “anche un’eventuale azione nei confronti dei clienti da parte della società sarebbe stato possibile solo all’esito del procedimento penale date le opposte giustificazioni nel frattempo opposte dai clienti e dal G.”. Peraltro, diversamente dal credito di cui al precedente motivo, nel caso della perdita dei crediti qui in esame, una volta superata la questione della loro imputabilità all’anno di imposta 1997, come sostenuto dall’Agenzia ricorrente, è indubbia la loro imputazione nel periodo di imposta 2004-2005 non avendo la ricorrente posto la questione del momento in cui la società aveva appreso dell’impossibilità di recuperare i crediti nei confronti dell’agente infedele, ovvero se prima o dopo la delibera di approvazione del bilancio 2003 – 2004, risultando fatto pacifico che la società aveva ricevuto tale comunicazione (da parte dello studio legale Tardone De Nisco di Roma) nel dicembre 2004 e, pertanto, ad avvenuta approvazione del bilancio relativo a quel periodo di imposta.

5. Conclusivamente, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi), oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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