Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18418 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 71-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

FLAMINIO, 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAMPAGNA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO NOTO;

– ricorrente –

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SARA TASSONI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5747/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2007 C.G. conveniva davanti al Tribunale di Roma Aurora Assicurazioni S.p.A. – ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – per ottenerne l’indennizzo che gli sarebbe spettato in forza di polizza infortuni con essa stipulata in relazione ad una caduta in cui era incorso il 4 settembre 2005. La compagnia si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 21 giugno 2011, accoglieva la domanda. La compagnia proponeva pertanto appello, cui il C. resisteva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2017, accoglieva il gravame per mancata prova dell’applicabilità della polizza in riferimento alla causa della caduta.

C.G. ha presentato ricorso, che si articola in cinque motivi, illustrati anche con memoria. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si è difesa con controricorso, che include pure ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia erroneità motivazionale su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che non vi fu contestazione della compagnia su tale profilo.

Il secondo motivo denuncia erroneità motivazionale su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè violazione dell’art. 345 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: non sarebbe stata “laconica” – come l’ha qualificata la corte territoriale – la decisione del giudice di prime cure, e sarebbe tale invece la sentenza del giudice d’appello.

Il terzo motivo denuncia erroneità motivazionale su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’eccezione sull’an sollevata dalla compagnia per la prima volta in appello sarebbe una nuova domanda.

Il quarto motivo denuncia erroneità motivazionale su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Sussisterebbe violazione del principio del contraddittorio per non avere il giudice d’appello ammesso e valutato “una circostanza” dedotta dalla compagnia “fuori dai termini di legge” senza consentire all’attuale ricorrente di difendersi.

1.2 Tutti questi motivi accomunano un contenuto assertivo e generico, che li conduce alla inammissibilità. Non può non rilevarsi, comunque, in particolare riguardo al primo motivo, che esso si fonda sul contenuto della comparsa di risposta della compagnia assicuratrice, omettendo però di fornirne la localizzazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e in tal modo anche sotto questo profilo giungendo alla inammissibilità: inammissibilità che peraltro, visto il loro contenuto discendente da quello della prima censura, contagia i successivi tre motivi.

2. Il quinto motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo.

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello lo ha condannato a rifondere a controparte le spese del primo e del secondo grado, in difetto però dei presupposti, dato che “la linea difensiva” della compagnia “non ha in alcun modo agevolato lo svolgimento del giudizio”. Questa argomentazione risulta generica e, per quanto se ne può comprendere, non pertinente, giacchè la condanna alle spese viene pronunciata per l’infondatezza delle prospettazioni difensive della parte condannata, e non in riferimento al contenuto delle prospettazioni difensive di controparte. Anche questa doglianza patisce pertanto inammissibilità.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile – il che impedisce il vaglio del ricorso incidentale condizionato -, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA