Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18418 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18418 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 26014-2010 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.,

quale

incorporante la RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. &
RAI HOLDING S.P.A. 06382641006, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA l, presso lo studio
2013
1824

dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI LAX,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 01/08/2013

PIAZZA MICHELANGELO PZZMHL45D08F839X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI N. 7, presso lo
studio dell’avvocato PREJANO’ ANTONIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

di ROMA, depositata il 14/11/2009 r.g.n. 10313/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato DE STEFANO MAURIZIO;
udito l’Avvocato PREJANO’ ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 8481/2008 della CORTE D’APPELLO

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 14.11.2009, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto
dalla R.A.I. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di
Piazza Michelangelo intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria
retributiva 1° A in qualità di “altra 1° tromba, con obbligo della 2°, a decorrere dall’8.8.1989

liquidate, per il solo periodo fino al 30.4.1997, in euro 13.871,9, oltre accessori di legge, ed
al risarcimento del danno patito, liquidato in euro 1409,9.
Rilevava la Corte che sulla statuizione relativa al risarcimento del danno da
dequalificazione si era formato il giudicato e che dovevano confermarsi le valutazioni
espresse dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come la sostituzione, da parte del
Piazza, di lavoratore che svolgeva il ruolo di altra 1° tromba con obbligo della 2° si era
protratta per un periodo superiore a tre mesi, idoneo a determinare il diritto
all’inquadramento reclamato per lo svolgimento di superiori mansioni, e che nessuna
contestazione era stata formulata dalla società in ordine alla circostanza che la
sostituzione fosse avvenuta dopo il pensionamento del professor Valdambrini per il
periodo dal 7.5 al dicembre 1989. Riteneva, poi, che andasse conferito valore di

ed alla condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive

riconoscimento del diritto, ai sensi dell’art. 2944 c. c., al verbale del 5.1.1996 sottoscritto ‘ 37
4-7
dal sindacato Snater e dalla R.A.I., in merito alla vertenza promossa dal primo in favore
del Piazza, nel quale era stata verificata la congruità della decorrenza richiesta in favore
dell’interessato, con attribuzione al predetto della categoria 1° A, con il ruolo richiesto, a
decorrere dal 1.2.1995.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la R.A.I. s.p.a., affidando l’impugnazione a tre
motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Resiste, con controricorso, il Piazza, che espone ulteriormente le proprie difese con
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1

Con il primo motivo, la società denunzia, ai sensi dell’ art. 360, n. 5, c.p.c., omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, assumendo che la collocazione cronologica dello svolgimento per oltre tre mesi
delle mansioni superiori dopo il 7 maggio 1989, ovvero parzialmente anche prima del
pensionamento del professor Valdambrini non era stata adeguatamente chiarita in

La mancata contestazione della RAI circa la sostituzione del prof Valdambriní dopo il suo
pensionamento non risolve, a dire della ricorrente, il dubbio se il teste Paína abbia riferito
circostanze anteriori o successive al pensionamento e quello sul superamento del periodo
trimestrale, tanto che il giudice aveva ammesso la prova sul punto e pertanto la società
sostiene una contraddittorietà della motivazione ed una insufficienza della stessa.
Con il secondo motivo, articolato sempre sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360, n. 5,
c.p.c, la ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione circa il fatto controverso e
decisivo del riconoscimento della natura confessoria, ai sensi dell’art. 2944 c. c., del
verbale di accordo sindacale del 5.1.1996 (inter alios), mai ratificato dal lavoratore.
Assume che le rinunzie, le proposte e le concessioni fatte dalla parte a scopo transattivo,
se non raggiungono l’effetto desiderato, non avendo quale loro proprio presupposto
l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentando
riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c. c., non hanno efficacia interruttiva
della prescrizione perché non costituiscono fatti incompatibii con la volontà del debitore di
avvalersi della causa estintiva del diritto altrui come richiesto dall’art. 2937 comma 3 0 c.
c.. Aggiunge che, peraltro, il verbale non era stato mai ratificato dal lavoratore e che la
sentenza non motiva se il sindacato Snater fosse stato fornito di potere rappresentativo.
Ove accolto il motivo, la decorrenza del credito risalirebbe, a dire della ricorrente, al
18.7.1992 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del 18.7.1997).
Con il terzo motivo, la società si duole, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., della insufficienza
e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
quale la decorrenza retroattiva di cinque anni della superiore qualifica rispetto a quella
riconosciuta dalla R.A.I., rilevando che nell’indicato verbale di accordo sindacale la RAI
2

motivazione.

aveva limitato il riconoscimento del diritto del Piazza al periodo avente decorrenza dal
1.2.1995, ma che la Corte del merito, con motivazione non condivisibile, aveva ritenuto che
la vicenda lavorativa del musicista era stata oggetto di una vertenza promossa dallo
Snater dal 1990 e che in tale contesto la valutazione dell’attività svolta dal predetto ed il
riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori attraverso il giudizio di congruità
espresso dalla società avessero riguardato l’attività del dipendente per tutto il periodo in

Il primo motivo deve essere disatteso, non potendo ravvisarsi la contraddittorietà della
motivazione denunciata proprio perché la prova articolata ed espletata atteneva alla
circostanza del superamento del periodo di svolgimento delle mansioni e non alla
collocazione temporale dell’attività lavorativa in questione prima o dopo il pensionamento
del professor Valdambrini, in sostituzione del quale era avvenuto il mutamento delle
mansioni del musicista. Coerentemente, pertanto, la Corte del merito ha ritenuto che, in
mancanza di contestazione da parte della società in ordine alla circostanza che la
sostituzione fosse avvenuta dopo il pensionamento del Valdambrini e per il periodo dal 7
maggio al dicembre dell’anno 1989, la stessa dovesse ritenersi pacifica. Il lasso
temporale della sostituzione utile al riconoscimento del diritto è stato indicato in un periodo
di un paio di mesi in una prima occasione ed in un successivo periodo di un mese e
mezzo e la circostanza non è stata fatta oggetto di specifica censura quanto alla sua
idoneità a realizzare la fattispecie prevista dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
azionato.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto, con
entrambi, nel prospettare vizio motivazionale con riguardo all’interpretazione del contenuto
del verbale del 5.6.1996 sottoscritto dal Sindacato Snater e dalla RAI in merito a vertenza
promossa dal sindacato in favore del Piazza, si omette di riportare il tenore del suddetto
verbale su cui le censure si fondano. E ciò in dispregio del principio sancito da questa
Corte alla cui stregua il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le
circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente
3

contestazione.

interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove
stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve
essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune
non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass., ord., sez 6°, 30.7.2010 n

Pur dovendo attribuirsi a tale rilievo carattere assorbente nel senso dell’inammissibilità dei
motivi formulati, va anche osservato, con riguardo al secondo motivo, che in tema di
prescrizione, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale
precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non
rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ.,
non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la
prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della
causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a
meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del
contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni
attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (v. Cass.
8.3.2007 n. 5327). Tanto affermato in via generale in termini di diritto, va, tuttavia,
osservato che la censura, in quanto dedotta sub specie di vizio motivazionale, non è
idonea a contrapporre validamente una diversa interpretazione sulla base di elementi
decisivi che inficino quella operata dal giudice del gravame, laddove la doglianza
prospettata nel terzo motivo non indica in termini di specificità le ragioni della dedotta
erronea interpretazione di un atto che, per quanto sopra detto, doveva necessariamente
essere riprodotto nel suo tenore integrale.
Il ricorso va in conclusione rigettato e le spese del presente giudizio, per il principio della
soccombenza, cedono a carico della società nella misura di cui in dispositivo, con
attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4

17915 e, tra le tante, Cass. 4201/2010, Cass. 6023/2009, Cass. 5043/2009).

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del
presente giudizio, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione all’avv. Antonio Prejanò.

Così deciso in Roma, il 21.5.2013

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