Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18417 del 27/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18417 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso n. 10412 RG 2008 proposto
DA

PIRELLI TYRE S.p.A. I. (già PIRELLI PNEUMATICI S.p.A.), in persona del
Presidente e Amministratore Delegato Francesco Gori, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 52, presso lo studio dell’Avv.
MARIA GRAZIA MODESTI, rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA TERSA
NORO del foro di Milano per procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

FONDAZIONE ENASARCO- ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E

I

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del Presidente e legale
rappresentante

asc

pro tempore Brunetto Baco, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 27/08/2014

2

Roma, Vi

gra° h4C.
idesgri Scipío

.

n.

presso Io studio degli Avv.ti MATTIA

PERSIANI e GIAMPIERO PRO1A, che lo rappresentano e difendono, anche
disgiuntamente, per procura a margine del controricorso
Controricorrente

3597/07 del 7.05.2007/28.11.2007 nella causa iscritta al n. 5308 R.G.
dell’anno 2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.06.2014
dai Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZ1S;
udito l’Avv. MARIA TERESA NORO per la ricorrente;
udito l’Avv. MAURO PETRASS1, per delega dell’Avv. GIAMPIERO PRO1A,
per il controricorrente Enasarco;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott,
ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato, la PIRELLI PNEUMATICI S.p.A
esponeva:
-di essersi accorta, nell’anno 1994, di avere versato per anni sulle posizioni
di una parte dei propri agenti, dall’inizio dei rispettivi rapporti (tutti
decorrenti tra il 1984 e il 1992) e fino al dicembre 1993, il contributo per la
pensione I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) integrativa di quella istituita
per legge, nella misura massima fissata dall’art. 6 della legge n. 12 del
1973, per l’agente c.d. nonomandatario, anziché nella misura inferiore
prevista per l’agente cd. plurimandatario;

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di ROMA n.

3

-di avere richiesto ad ENASARCO la restituzione dei contributi
erroneamente versati in eccesso;
-di avere ricevuto da ENASARCO richiesta di quantificazione degli importi
versati in eccesso, indicando nell’apposito modulo, agente per agente, le

effettivamente dovuti e la relativa differenza a credito;
-di avere trasmesso detti moduli, dai quali risultava essere stata pagata
complessivamente la somma di E 336.873,36 per contributi non dovuti;
-di avere ottenuto da pa”

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di ENASARCO, dopo sollecito di rimborso, c5_2

à

risposta negativa.
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Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione
dei contributi non dovuti versati, in

eccesso, con la condanna

dell’ENASARCO alla restituzione del relativo importo, oltre accessori.
2.

provvigioni corrisposte t i contributi concretamene versati, quelli

Il Tribunale di Roma con sentenza del 19.01.2005 respingeva la

domanda.
3. Tale decisione, impugnata dalla Pirelli Pneumatici, è stata confermata
dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3597 del 2007,Ia quale ha
ribadito che, a fronte di pacifiche circostanze in fatto relative all’iscrizione
degli agenti in questione all’ENASARCO quali monomandatari e al
documentale coerente versamento contributivo, sarebbe stato onere della
società di fornire la prova dell’avvenuto mutamento dei rapporti di agenzia
da monomandatari a plurimamdatari.
La Corte ha, poi, ritenuto non rilevante il dedotto errore della società, non
fosse altro che per il numero degli agenti coinvolti (ben 39) e tenuto conto
delle diverse date di iscrizione con relative compilazioni dei moduli

4. La PIRELLI TYRE S.p.A. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.
L’ENASARCO resiste con controricorso.
5. Con il primo motivo del ricorso kii, ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 Cod. Civ. e vizio di motivazione.
In particolare sostiene che la prova del mutamento dell’avvenuta

stipulazione per facta concludentia di una clausola di “monomandarietà” a
“plurimandataretà” nei contratti di agenzia di cui è causa avrebbe dovuto
essere data dall’ente previdenziale, che ha eccepito tale fatto.
Il motivo è infondato.
Al riguardo va osservato che i contratti di agenzia di cui è causa prevedono
come normale il rapporto di esclusiva e solo eventualmente lo svolgimento
di altra attività a favore di diversi preponenti per prodotti di servizi non in
concorrenza- peraltro, previa preventiva comunicazione alla società
Ciò precisato, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’onere di
allegare e provare la natura plurimandataria dei rapporti incombesse
sull’attuale ricorrente, la quale non ha dimostrato né tanto meno ha richiesto
di provare che i suoi agenti avevano svolto, nel periodo 1984/1994, la loro
attività anche in favore di altri preponenti
Può richiamarsi sul punto indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. n. 17080 del
2007 e Casi, n. 13979 del 2008), secondo cui l’art. 6 della legge n. 12 del
1973, nel prescrivere un massimale più elevato per la contribuzione da
versare per l’agente impegnato per un solo preponente prescinde
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dall’assunzione formale di uno specifico obbligo in tal senso. I! che, riferito

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alla fattispecie in esame, porta a ritenere che l’iscrizione se I pagamento
protratto ha ingenerato una presunzione di effettività del monomandatario

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5

quale dichiarato, non superata dall’impresa preponente.
Anche a voler seguire altro indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. n. 14444
del 2000), che privilegia il profilo formale dell’obbligazione, stante la
pacifica libertà di forma dei patti inter partes, l’asserita plurimandatarietà

stessa società aveva iscritto i propri agenti al regime pensionistico dei
rnonomandatari ed aveva continuato per dieci anni la relativa maggiore
contribuzione.
6. Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’impugnata sentenza per
avere accolto in pieno un rilievo in punto di diritto dell’Enasarco, secondo
cui la ripetizione, ex art. 2033 Cod. Civ., dei contributi versati in eccesso
avrebbe richiesto la dimostrazione da parte della Pirelli di quei caratteri di
essenzialità e riconoscibilità dell’errore, che gli artt. 1429 e 1431 cod
prevedono per i contratti, ma che debbono reputarsi estesi anche agli atti
unilaterali, come gli atti di denuncia ed iscrizione degli agenti, giusta l’art.
1324 Cod. Civ.
Il motivo non è fondato e va disatteso, perché non coglie nel segno la ratio
della decisione impugnata, per la quale era escluso in radice l’errore
soggettivo, e ciò alla luce della stessa non equivoca modulistica trasmessa
dall’Enasarco, dell’elevato numero degli agenti coinvolti (ben 39) e delle
diverse date di compilazione dei medesimi moduli (10 anni).
7. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.

risultava modificata per pacta concludentia, desumibili dal fatto che la

i

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6
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PQM

,

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed €
10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali di 15 %.

Il Consigliere rei. estensore

Il P e identp

Così deciso in Roma addì 24 giugno 2014

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