Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18417 del 20/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24021/2011 proposto da:
B.D.A., C.F. (OMISSIS), P.M.E. C.F.
(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
e contro
R.G. INTERNATIONAL LTD, di (OMISSIS), R.G.
INTERNATIONAL LTD di (OMISSIS), MODCONSULT S.R.L.;
– intimati –
e contro
R.G. MODEL MANAGEMENT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS),
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO
MONDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CERRI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4768/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 14/07/2011, R.G.N. 1332/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA;
udito l’Avvocato GIOVANNI CERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4768/2011, depositata il 14 luglio 2011, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, respingeva il ricorso proposto da B.D.A. e da P.M.E. nei confronti di R.G. Model Management s.r.l., di R.G. International Ltd, sede di (OMISSIS), e di R.G. International Ltd, sede secondaria di (OMISSIS), osservando, per quanto di interesse, che i ricorrenti non avevano provato la domanda avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 863.472,59 netti a titolo di provvigioni a percentuale sul fatturato della società italiana per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.D.A. e P.M.E. con unico motivo, assistito da memoria; la R.G. Model Management s.r.l. ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria.
Le società R.G. International Ltd, sede di (OMISSIS), e R.G. International Ltd, sede secondaria di (OMISSIS), sono rimaste intimate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1321 e 2697 c.c., nonchè insufficiente motivazione sul punto decisivo della sussistenza dell’obbligo della R.G. Model Management s.r.l. di pagare il compenso di Euro 863.472,59 a prescindere dalla qualificazione della natura del rapporto: in particolare, deducono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente negato l’esistenza di tale obbligo, ignorando le puntuali dichiarazioni rese in proposito (anche in ordine all’ammontare del credito) dalla teste Pa., responsabile dell’amministrazione della società, e la lettera, di contenuto ammissivo, in data 13 febbraio 2001 di G.R. a B.D.A..
Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Come più volte precisato, il ricorso per cassazione che “contenga mere enunciazioni di violazioni di legge”, come nella specie, “o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. 8 aprile 2002 n. 5024). Conformi Cass. n. 4486/2003 e Cass. n. 187/2014 (ord.).
Il motivo risulta poi infondato nella parte in cui denuncia insufficiente motivazione.
Al riguardo, si deve ribadire l’orientamento secondo cui “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse” (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2272). Conformi, fra le molte, Cass. n. 14084/2007 e Cass. n. 15264/2007.
Ciò posto, si rileva che la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto, ha preso in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dalla teste Pa., responsabile della contabilità della R.G. MM s.r.l., osservando sinteticamente (ma con aderenza al contenuto della deposizione, quale riportato nel ricorso alle pp. 9-11) come tale testimone non fosse “a diretta conoscenza di accordi diversi da quelli intervenuti con Modconsult, in favore della quale aveva effettuato pagamenti” (cfr. sentenza, p. 5).
In particolare, la conclusione così raggiunta dalla Corte di appello appare in linea con quanto riferito dalla Pa., la quale ha precisato di non avere “assistito ad accordi orali fra G.R. e B. e P.” e, pur accennando vagamente (“si sapeva”) a percentuali riconosciute a gruppi di lavoro che si occupavano di alcuni settori, ha poi ribadito di “nulla” sapere “riguardo agli accordi orali”; ed è conseguentemente tale da escludere, nella deposizione in esame (anche nella parte relativa ai documenti 46-48, a proposito dei quali la teste si è limitata a riferire che gli stessi erano stati redatti “dal Signor G. che si occupava delle commissioni e della contabilità delle modelle”), qualunque attitudine alla “decisività”, sulla non contestata (e incontestabile) premessa dell’intero ragionamento decisorio seguito dalla Corte e cioè che “la mancata scrittura dei contratti non esonera la parte che pretende l’adempimento dal provare rigorosamente i termini dell’accordo orale intervenuto e, in particolare, l’entità del compenso pattuito” (cfr. ancora sentenza, p. 5).
Nè una tale attitudine può riconoscersi alla lettera in data 13/2/2001 di G.R. al ricorrente B., lettera non menzionata nella sentenza e peraltro, attesa la fumosità e cripticità della stessa, senza che da ciò possa ritenersi derivata alcuna carenza nel percorso motivazionale che ha condotto la Corte al proprio convincimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016