Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18417 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18417 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DI MAJO ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 4450-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SCALA ARMANDO;

– intimato –

201f3
1633.

avverso la sentenza n. 137/2009 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 24/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO DI MAJO.

Data pubblicazione: 12/07/2018

1

R.G. 4450/11

Rilevato che:

sentenza della CTP di Agrigento del 24 settembre 2007, in quanto
relativo ad un errato accertamento di base imponibile.
2.La controversia riguarda un atto di cessione di quote sociali
della Gams S.r.l. effettuata dal contribuente nell’anno 1990 in
favore della S.n.c. Bonelli e per la quale, a titolo di pagamento del
prezzo, figurava un trasferimento di unità immobiliari, che dovevano
essere edificate sul terreno di proprietà dalla Gams secondo una
certa tempistica.
3.Sulla base del fatto che, già nel 1996, al contribuente Scala
venne trasferita una unità immobiliare, facente parte della
lottizzazione della Gams, l’Ufficio delle Imposte ha presuntivamente
ritenuto che questo trasferimento costituisse la prima rata di
versamento del prezzo dell’atto di cessione del 1990.
4.A conferma di ciò l’Ufficio ha allegato una dichiarazione del
contribuente con la quale tale atto di trasferimento veniva collegato
all’atto di cessione delle quote del 1990.
5. Agli atti figurava anche una diffida del 1999 con la quale
l’avv.to del contribuente diffidava la Bonelli s.n.c. al trasferimento
delle altre unità immobiliari promesse (in numero di quattro)

1.11 contribuente Scala Armando ha proposto appello contro la

9

[nell’ordine complessivo di 10 delle quali 6 (sei) sarebbero quindi
già state trasferite prima della diffida del 1999].
6.L’Ufficio dunque su tale base ha accertato, per gli anni 98,
99 e 2000, un maggior reddito del contribuente ai sensi dell’art. 81

riferiva al 1998 per il quale è stato accertato un maggior reddito di
Lire 156.485.000.
7.La C.T.R. della Sicilia, investita dell’appello del contribuente
(appello n. 335/08), ha ritenuto di accoglierlo, in considerazione del
fatto che non risultava accertato che fossero pervenute (al
contribuente) tutte le unità immobiliari oggetto dell’accordo.
8. L Agenzia delle Entrate ha proposto con un unico motivo
ricorso per cassazione.
9. Non si è costituito nel presente giudizio il Sig. Armando
Scala.
Considerato che:
1.L’ Agenzia delle Entrate ha proposto con un unico motivo
ricorso per cassazione in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., adducendo
violazione degli artt. 2697 c.c. (sull’onere della prova) e 2730 c.c.
(sulle presunzioni) e fondato, in primo luogo, sulla mancata e/o
inesatta considerazione dell’atto di diffida del 1999, con il quale
l’avvocato del contribuente lamentava il mancato trasferimento delle
altre unità immobiliari costruite (e cioè n. 4 appartamenti e 5
garages). Dal che doveva logicamente e necessariamente desumersi

c. 1 lett. c) del TUIR allora vigente. La controversia in questione si

3

ex artt. 2727 e 2730 c.c. che le altre unità immobiliari erano già
state trasferite (e cioè n. 6 appartamenti e 7 garages sulle 10
oggetto della promessa).
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto.

una nuova valutazione dei fatti, specie in ordine al materiale
probatorio quale ad es. la valutazione di elementi ritenuti aver
valore presuntivo, tuttavia, ove in tale valutazione sia riscontrabile
un vizio logico o di motivazione riguardante l’apprezzamento del
materiale probatorio, la decisione del giudice può essere oggetto di
censura in Cassazione (v. Cass. ord. n. 9059/2018 e ord. n.
5374/2017).
Nel caso di specie, tra gli elementi noti, tali da far presupporre
il fatto ignoto (e cioè l’avvenuto trasferimento dei lotti immobiliari)
non si è tenuto in considerazione un elemento significativo, quale la
lettera dell’avv.to del contribuente che, avendo diffidato la parte
venditrice (Bonelli) a trasferire i lotti residui, doveva logicamente far
presumere l’avvenuto trasferimento degli altri lotti non menzionati.
L’unico riferimento nella decisione della CTR è al verbale di
interrogatorio del Signor Bonelli che aveva riguardo ad un immobile
venduto nel 1996 e ricollegato all’atto di cessione del 1990. Né
poteva avere alcuna rilevanza in senso contrario alla presunzione
che, in detto verbale, non fossero state rivolte altre domande al
Signor Bonelli.

Pur tenendo conto che codesta Corte non può procedere ad

4

Quanto infine all’asserito valore confessorio (art. 2730 c.c.)
della diffida, resa dall’avv.to del contribuente, la rilevanza è nei
limiti e nei modi segnati dall’art. 2731 c.c., perché resa da un
rappresentante della parte.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R.
della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

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