Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18417 del 06/08/2010
Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 06/08/2010), n.18417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.S., domiciliata in Roma, via Avezzana 31, presso
l’avv. De Dominicis T., che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. Bozzi I., come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
D.C.A., domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia
5, presso l’avv. MALUSSO G. M., che la rappresenta e difende
unitamente agli avv. Ricci R. e Rossi A., come da mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1791/2006 della Corte d’appello d Milano,
depositata il 6 luglio 2006;
letta la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;
uditi i difensori De Dominicis per la ricorrente e Giammichele
delegato per il resistente.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha dichiarano efficace nella Repubblica Italiana la sentenza ecclesiastica che, su domanda di D.C.A. ha dichiarato la nullita’ del suo matrimonio concordatario con M.S., riconosciuta incapace di assumere gli oneri del matrimonio.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione M.S. e propone un unico motivo di impugnazione, cui resiste con controricorso D.C.A., che ha depositato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 122 c.c, vizi di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene che la legittimazione a far valere, quale motivo di nullita’ del matrimonio, l’incapacita’ di uno dei coniugi, riconosciuta dal diritto canonico anche al coniuge non incapace, e’ contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, che riconosce tale legittimazione solo al coniuge incapace e a sua esclusiva tutela.
1.1 Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullita’ di un matrimonio concordatario, pei “incapacitas assumendi onera matrimonii”, la nullita’ discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidita’ contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c; deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, non rilevando in contratio le differenze della disciplina codicistica in pnto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilita’ dell’azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano” (Cass., sez. 1^, 10 maggio 2006, n. 10796, m. 591616, Cass., sez. 1^, 7 aprile 2000, n. 4337, m 535427).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010