Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18417 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. R.G.2822/2014 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Cantine Borghi s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
B.M. e N.M., quest’ultimi in proprio e quali soci della
Cantine B. s.r.l., rappresentati e difesi, giusta mandato in
atti, dagli avv.ti Alessandro Cecchi e Claudia Molino, presso lo
studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Via Panama
n. 58.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 185/17/12 della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, depositata in data 12/12/2012 e non
notificata.
Udita la relazione del Consigliere, Dott.ssa Rosita D’Angiolella,
svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2020.
Fatto
RITENUTO
che:
– con istanza del 31.10.2019, i difensori di Cantine B. s.r.l., di B.M. e di N.M., avv.ti Alessandro Cecchi e Claudia Molino, hanno chiesto la fissazione di udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio recante il n. r.g. 2822/14;
– all’uopo, hanno esposto che il giudizio n. r.g. 2822/14, pendente innanzi a questa Corte, è stato instaurato dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 185/17/12 della Commissione tributaria regionale della Toscana;
– Cantine B. s.r.l., B.M. e N.M., costituitisi con controricorso, hanno instato per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
– la controversia traeva origine dall’impugnazione di tre avvisi di accertamento (uno emesso nei confronti della società e gli altri nei confronti dei soci), per un complessivo importo di Euro 1.249.238,50, annullati con sentenza dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, poi confermata in appello;
– la società Cantine B. s.r.l., B.M. e N.M. hanno avanzato, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, domanda per la definizione agevolata della pendente controversia tributaria ed hanno provveduto al versamento degli importi dovuti;
– l’Agenzia delle Entrate, con nota del 04/09/2019, ha dato atto del versamento, corrispondente al dovuto e, quindi, ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere del giudizio pendente in cassazione;
– di tanto è stata data comunicazione all’Avvocatura generale dello Stato, in data 08/07/2019;
– il Presidente titolare di codesta sezione, con decreto del 21/11/2019, ha disposto l’anticipazione di udienza;
– dagli atti allegati all’istanza risulta sia il pagamento del dovuto, sia la manifestazione di volontà, da parte dell’Agenzia delle entrate, di ottenere l’estinzione del giudizio, sia la comunicazione dei documenti all’avvocatura erariale;
– che, pertanto, la lite pendente, di cui al n. R.G. 2822 del 2014, è cessata con conseguente estinzione del giudizio;
– che le spese vanno integralmente compensate tra e parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020