Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18417 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18417 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17181-2011 proposto da:
HEWLETT –

PACKARD ITALIANA S.R.L. 00734930159, in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
l, presso lo studio dell’avvocato GHERA FEDERICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOSSATI
:013

CARLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1558
contro

CAZZOL

RENATO

CZZRNT53M07F205B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 01/08/2013

dall’avvocato FURFARI GIOVANNI, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1075/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/12/2010, r.g.n. 1631/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

IANNIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per
l’inammissibilità per intervenuta transazione.

udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 27 dicembre 2010, la Corte d’appello di
Milano ha confermato la decisione n. 3554/2008 del locale Tribunale, che aveva accolto le domande di Renato Cazzol, dipendente della s.r.l. Hewlett Packard Italiana, con inquadramento nella categoria dei quadri e mansioni di responsabile di progetto, di annullamento della sanzione disciplinare di dieci

giorni di sospensione comunicatagli il 14 febbraio 2007 e di accertamento del
demansionamento da lui subito tra il marzo 2007 e il febbraio 2008, con la
conseguente condanna della società a risarcirgli il danno all’immagine professionale 4ubito (in parte ridotto dalla Corte territoriale rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado).
Con la medesima sentenza, resa in giudizi riuniti, la Corte milanese, in
riforma della sentenza n. 2431/2009 del medesimo Tribunale, ha annullato il
licenziamento disciplinare irrogato dalla predetta società al Cazzon con lettera
del 13 marzo 2008 per le mancanze contestategli il 15 febbraio precedente.
Per la cassazione di tale sentenza, la società ha proposto ricorso, notificato in data 24 giugno 2011, affidandolo a diié motivi, relativi alla violazione
degli artt. 2104 e 2106 c.c. e alla violazione degli artt. 2105, 2119 c.c. e 3 L.
n. 604/1966 nonché, in ogni caso, al vizio di motivazione.
Renato Cazzol ha resistito alle domande con rituale controricorso, notificato in data 26-28 luglio 2011.
Con successiva memoria del 2 maggio 2013, ambedue le parti hanno
congiuntamente depositato copia del verbale del 9 aprile precedente relativo
ad una conciliazione in sede sindacale, coinvolgente anche la controversia
all’esame di questa Corte e comportante anche la regolazione delle spese del
presente giudizio, chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti di
conclusione del processo.

1

Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il venir
meno dell’interesse allo stesso, a seguito dell’intervenuto accordo transattivo
tra le parti.
Le spese di questo giudizio vanno compensate, in conformità con quanto richiesto dalle parti.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese di
questo giudizio.
Così deciso inifie ma, il 7 maggio 2013
Il

41,1 – relatore

Il Presidente

P. Q. M.

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