Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18416 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2319/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MABRO s.r.l. (incorporante Servimax s.r.l.), rappresentata e difesa

dagli avv. Natale Mangano e Umberto Giardini, con domicilio eletto

in Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avv. Claudio

Lucisano;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 2319/2010 R.G. proposto da:

MABRO s.r.l. (già Servimax s.r.l.), rappresentata e difesa dagli

avv. Natale Mangano e Umberto Giardini, con domicilio eletto in

Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avv. Claudio

Lucisano;

– ricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, depositata il 4 dicembre 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere Tedesco Giuseppe;

uditi gli avv. Giammarco Rocchitta e Claudio Lucisano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr) ha confermato la sentenza di quella provinciale, interamente favorevole per la contribuente, in relazione a un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava una maggiore imposizione ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno di imposta 2001.

Le ragioni di recupero riflettevano la partecipazione della società contribuente al Consorzio Manital. In particolare, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, il Consorzio, il quale aveva operato come mandatario senza rappresentanza delle consorziate, non aveva fatturato alla consorziata Servimax srl i proventi delle commesse acquisite nel corso dell’anno 2000, nè i costi non documentati sostenuti nel medesimo anno.

Ai fini Iva fu rilevato, quanto ai costi, che la società non aveva emesso la prescritta autofattura.

La sentenza d’appello non ha condiviso la tesi sottesa alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui la società, per il solo fatto della partecipazione al concorso, avrebbe dovuto concorrere pro quota nella ripartizione degli utili del consorzio e sopportare, per la stessa proporzione, i relativi costi; secondo la sentenza, infatti, il concorso nei ricavi e gli e gli addebiti dei costi non poteva che riguardare le sole consorziate che avevano svolto i lavori collegati alla commessa. Quindi, essendo fatto pacifico che la società contribuente non aveva svolto lavori nel corso dell’anno di riferimento, la pretesa impositiva era priva di fondamento.

Contro la sentenza l’Amministrazione Finanziaria propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La contribuente reagisce con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere elevato a ragione giustificativa della decisione il fatto che nell’annualità oggetto dell’avviso “la Consorziata non avrebbe ricevuto commesse dal Consorzio”. Al fine di evitare possibili equivoci nella identificazione del significato del motivo, la ricorrente ha cura di precisare che la censura non pone una questione di fatto, “come tale sindacabile in questa sede solo in punto di motivazione”, ma di diritto, in quanto “la Ctr ha sentito l’esigenza che fossero provati certi fatti soltanto come conseguenza della sua erronea ricostruzione della norma applicabile alla fattispecie concreta”. In conclusione, la ricorrente ha sentito l’esigenza di precisare che “nel presente motivo di ricorso, in definitiva, non c’è alcuna contestazione in fatto, ma solo alla luce dei fatti pacificamente in atti, una diversa ricostruzione giuridica degli obblighi di ribaltamento (e di fatturazione) gravanti sul Consorzio e sulla Consorziata”.

La ricostruzione giuridica cui allude il motivo è quella secondo cui il Consorzio, non potendo avere per sè – in quanto struttura sostanzialmente “neutra” – alcun vantaggio, poichè questo, al pari dell’eventuale svantaggio appartiene, unicamente e solo alle imprese consorziate, avrebbe l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge, o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi, della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con l’impiego.

Nell’ambito di questa ricostruzione proposta dall’Amministrazione finanziaria non avrebbe alcuna rilevanza il non avere la singola consorziata partecipato direttamente all’esecuzione di lavori nell’anno in contestazione, posto che tutte le operazioni economiche poste in essere dal consorzio, o da altre consorziate o da imprese terze, devono essere ribaltate sulla singola consorziata. Pertanto i ricavi delle commesse, fatturati dal Consorzio al committente, avrebbero dovuto essere fatturate da tutte le imprese consorziate proporzionalmente alla quota consortile e non soltanto dall’impresa o dalle imprese consorziate affidatarie della commessa. Il consorzio a sua volta per i costi sostenuti, avrebbe dovuto fatturarli a tutte le imprese consorziate, sempre con riferimento alla quota posseduta nel Consorzio da ciascuna impresa.

Tale ricostruzione, in verità prevalente nella giurisprudenza di legittimità (v. fra le più recenti Cass. n. 26480/2014), frutto di una visione della causa consortile in chiave esclusivamente mutualistica, è stata superata dalle Sezione unite di questa Suprema corte (Cass. S.U., nn. 12190 e 12191 del 2016), che hanno chiarito – in ciò seguito dalle successive pronunce di questa sezione tributaria (peraltro in giudizi riguardanti proprio società facenti parte del consorzio Manital (nn. 21860, 21861, 21862, 21863, 21864, 22210, 22211, 22435 e 24380 del 2016) – che lo scopo mutualistico non esclude la natura commerciale dell’impresa, con la conseguenza che la struttura consortile può svolgere un’attività commerciale propria verso terzi e può quindi allontanarsi del modello neutrale verso le proprie consorziate, con possibile disallineamento fra le reciproche fatturazioni. Secondo le Sezioni Unite diventa quindi necessario accertare le effettive modalità tramite le quali viene svolta l’attività consortile, e, in particolare, i rapporti tra struttura consortile e consorziate nella fase di assegnazione dei lavori o dei servizi ai singoli consorziati; il che implica che “nessuna alterazione della causa di esso configurante un abuso del modello stesso è (…) ravvisabile se il consorzio ometta di ribaltare la totalità dei proventi e dei costi sui singoli consorziati, trattenendo per sè una quota proporzionale dei primi a fronte di oneri sostenuti in proprio” (Cass. n. 22210/16)”.

Ciò posto si comprende come il nuovo corso della giurisprudenza renda il fatto di non avere la Consorziata partecipato all’esecuzione di lavori nell’anno in contestazione, ritenuto irrilevante dall’Agenzia delle entrate, invece centrale e determinante al fine della decisione, non essendo giustificabile alcun ribaltamento di costi, e tanto meno di utili, nei confronti di quelle consorziate che non hanno ricevuto alcuna commessa e che, quindi, non hanno conseguito utili, nè hanno potuto generare costi, rimanendo estranee al meccanismo compensativo adottato dalla Manital per la regolazione dei rapporti contabili con le consorziate esecutrici di commesse (Cass. n. 5907/2017). Diversamente si attribuirebbe alle consorziate un intento “mutualistico” loro non proprio ove abbiano ricevuto commessi.

Ne consegue che la sentenza impugnata, la dove ha elevato a ratio della decisione l’assenza di commesse ricevute dalla consorziata nell’anno in contestazione, è esente dalle censure mosse con il motivo, il quale va pertanto rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale.

L’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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