Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18416 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1L168-2015 proposto da:

S.R., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio DELL’AVVOCATO GIUSEPPE

RAPANA’, che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PAOLO ROSSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.E.R.I.T.A.S. – VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TERRITORIO

AMBIENTE SERVIZI S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/04/2015 r.g.n. 96/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1.5/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato RAVANA’ GIUSEPPE;

udito l’Avvocato BORTOLUZZI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R. dipendente della Veritas spa con qualifica di quadro impugnava il licenziamento avanti il Tribunale di Venezia per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare del (OMISSIS) concernente reiterate uscite dalla sede di lavoro in 12 giornate lavorative allorchè le timbrature di entrata lasciavano presumere la sua presenza in servizio e la mancata comunicazione al datore di lavoro della nomina a procuratore dell’attività di somministrazione nella società delle figlie. Allegava l’insussistenza del fatto e in ogni caso la sproporzione tra i fatti contestati e il licenziamento intimato di cui chiedeva l’annullamento. Si costituiva la Veritas spa contestando la fondatezza della domanda; il Tribunale accoglieva il ricorso ed applicava l’art. 18, comma 5 (nuova formulazione) condannando la società al pagamento di 12 mensilità di retribuzione. Con sentenza del 16.1.2015 il Tribunale accoglieva opposizione della Veritas e dichiarava la legittimità del recesso. La Corte di appello di Venezia del 23.4.2015 rigettava il reclamo dello S.. La Corte territoriale osservava che la tesi dell’appellante per cui come quadro non fosse tenuto ad osservare un orario fisso e che, quindi, nessun censura poteva essere mossa al suo comportamento, non poteva essere accolta perchè lo S. timbrava il cartellino dando così l’impressione al datore di lavoro di essere presente in azienda mentre in realtà si recava in luoghi senza alcuna connessione con la propria attività lavorativa come riscontrato nei giorni di assenza che gli erano stati contestati. Lo S. sospendeva quindi a suo piacimento la prestazione lavorativa ingannando il datore di lavoro con la timbratura dell’entrata in servizio; inoltre il CCNNL all’art. 23 prevedeva un orario di lavoro di 38 ore e 30 minuti che riguardava anche i quadri. L’Accordo aziendale sull’orario di lavoro indicava chiaramente che le esigenze di flessibilità dell’orario di lavoro concernevano l’attività di lavoro e non quelle personali e tale direttiva si riferiva anche ai quadri; il teste P. aveva riferito che il dipendente quadro se usciva per ragioni lavorative non doveva comunicare niente all’Azienda, ma lo doveva fare se era per esigenze personali, il che lo S. non aveva fatto per le assenze in specifico contestate. Il dipendente aveva ingannato la società prima timbrando l’entrata e poi uscendo per ragioni personali; nè a giustificazione delle assenze potevano invocarsi le gravi condizioni della figlia che era stata vista salire sullo scooter del padre e farsi trasportare allo stabilimento balneare durante l’orario in cui lo S. doveva trovarsi al lavoro. Nè, ancora, si poteva richiamare il fatto che nel 2012 assenze per ragioni personali erano state tollerate in quanto il teste P. aveva riferito che in quel caso era stato avvisato. La condotta era di tale gravità da legittimare l’intimato recesso posto che non configurava solo il mancato rispetto dell’orario di lavoro ma una condotta reiterata e più grave perchè il lavoratore si era dedicato per molti giorni ai propri interessi personali in un orario in cui il datore di lavoro doveva presumere si trovasse in azienda. La condotta era ancor più grave perchè tenuta da soggetto che godeva di un orario flessibile, con timbratura una volta sola al giorno, che poteva spostarsi a suo piacimento senza informare il datore di lavoro ed era particolarmente lesiva dell’immagine aziendale perchè commessa in un piccolo centro ai danni di una società Interamente partecipata dal Comune e quindi soggetta al controllo della collettività. L’art. 21, n. 7 CCNL prevedeva, peraltro, il licenziamento senza preavviso per le ” infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto”.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo S. con tre motivi; resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 185 del 1990 nonchè dell’art. 23 CCNL GAS-acqua. La Corte di appello non aveva considerato la grave emergano familiare nella quale era stato coinvolto lo S. ed aveva mal interpretato l’art. 23 CCNL calcolava un orario di lavoro su base flessibile ed in un arco temporale di 12 mesi. Inoltre delle assenze per ragioni temporali l’azienda era stata informata.

Il motivo nella prima parte è inammissibile sia perchè diretto a sindacare la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle giustificazioni addotte dallo S. con censure che non sono coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sia perchè la situazione familiare dello S. è stata in realtà esaminata dalla Corte di appello. Ciò vale anche per le considerazioni svolte in ordine alla comunicazione all’azienda delle assenze che la Corte di appello, per i giorni di assenza contestati, ha escluso sulla base delle dichiarazioni dei testi. Circa la violazione dell’art. 23 CCNL nel motivo non si confuta quanto affermato in sentenza per cui la flessibilità dell’orario era riferita ad esigenze organizzative dell’impresa e non ai personali interessi del lavoratore e che, quindi, certamente non autorizzava il lavoratore a sospendere la prestazione a suo piacimento per giunta senza comunicarlo al datore di lavoro che doveva presumerlo al lavoro essendo stato timbrato il cartellino. Sotto questo profilo il motivo è inammissibile perchè non censura la sostanza del ragionamento della sentenza impugnata in ordine al punto di cui si discute.

Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, u.c.. Il Tribunale aveva considerato anche fatti precedenti e contestazioni disciplinari risalenti non seguiti da sanzione e la Corte di appello aveva ritenuto di condividere questa argomentazioni. Il comportamento tenuto dallo S. era stato corretto in quanto mirato ad una conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

Il motivo appare infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento esclusivamente alle assenze specificamente contestate allo S.: le censure della prima parte del motivo sono in realtà rivolte al provvedimento adottato dal Tribunale in sede di opposizione. Circa la correttezza del comportamento tenuto dalla S. lo stesso è stato escluso con motivazione ampia, dettagliata e logicamente coerente dalla Corte di appello che ha messo in rilievo come non fosse stato per numerosi giorni rispettato l’orario di lavoro da parte del dipendente per ragioni strettamente personali, dipendente che, peraltro, timbrava il cartellino per poi assentarsi. La Corte ha anche accertato che non si trattava affatto di una emergenza familiare posto che la figlia del ricorrente, le cui gravi condizioni avrebbero dovuto giustificare le assenze del padre, era stata vista salire su di uno scooter per recarsi ad uno stabilimento balneare. Con il motivo in realtà si sviluppano censure di merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tali inammissibili come tali in questa sede, tanto più dopo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che restringe ad ipotesi eccezionali e specifiche le doglianze in ordine a pretese carenze della motivazione.

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2, 3 e 8. L’investigazione si era protratta oltre il limite temporale dell’incarico ed era inoltre illegittima perchè diretta a verificare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa.

IL motivo va dichiarato inammissibile in quanto non si ricostruisce come la questione sia stata posta in appello o in primo grado. La sentenza impugnata non affronta l’argomento nè riporta le doglianze di cui al motivo tra i motivi di impugnazione; per cui si deve ritenere la questione come “nuova”.

Si deve quindi rigettare io ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, nonchè spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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