Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18416 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18416 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 25602-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PALUDI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
2018
1622

VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 12/07/2018

consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che la Commissione tributaria provinciale di Roma annullava, perché notificato il
25/5/2006, oltre il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, lett.
c), d.p.r. n. 131 del 1986, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e
catastale, con interessi e sanzioni, e la conseguente cartella di pagamento, emessi
dall’Agenzia delle Entrate in conseguenza della perdita delle agevolazioni per

allegata al d.p.r. 131 del 2003, in quanto il contribuente, Aldo Paludi, aveva già
precedentemente usufruito delle agevolazioni per l’acquisto di immobile da adibire ad
abitazione principale, decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale dei
Lazio, con la sentenza in epigrafe, sul rilievo che, nel caso di specie, non trova
applicazione la proroga biennale di cui all’art. 11, comma 1 e comma 1 bis, I. n. 289
del 2002;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art.
360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma
1 e comma 1 bis, I. n. 289 del 2002, 76, d.p.r. n. 131 del 1986, in quanto la sentenza
impugnata ha accolto l’eccezione di decadenza del potere di accertamento e
liquidazione delle maggiori imposte, ritenendo, erroneamente, inapplicabile la proroga
biennale per l’esercizio dei poteri impositivi di cui al menzionato art. 11, L. 289 del
2002;
che, preliminarmente, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena
d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare
instaurazione del contraddittorio, nella fattispecie in esame risulta soddisfatto, in
quanto il contenuto dell’atto consente di avere una sufficientemente chiara cognizione
dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza
dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché la relativa eccezione dell’intimato,
formulata in maniera astratta e del tutto generica, va disattesa;
che la suesposta censura è fondata in quanto l’assunto della Commissione Tributaria
Regionale non è in linea con l’indirizzo giurisprudenziale della Corte secondo cui “La
proroga di due anni, di cui art. 11, comma 1, della I. n. 289 del 2002 è applicabile,
pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini
di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle
i

l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 1, nota II bis, della tariffa, parte prima,

agevolazioni (nella specie, per l’acquisto della “prima casa”), in ragione della piena
assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e
di quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili, sicché non si
giustificherebbe un diverso trattamento.” (tra le tante, Cass. n. 23222/2015, n.
24683/2014, n. 279/2013, n. 24575/2010, n. 23917/2009);
che il predetto orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 18574/2016
delle Sezioni Unite della Corte, nella quale si legge: “…Giova innanzitutto evidenziare

giurisprudenza di questo giudice di legittimità … non può escludersi la possibilità di
fruire della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della
maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
nonché sull’incremento del valore aggiunto, anche nelle ipotesi di definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte”;
che il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo, per
nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione
delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

che, alla stregua del citato articolo 11 siccome interpretato da condivisibile

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