Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18416 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12422-2017 proposto da:

N.C., N.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

R. PIRLA, 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M. SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 72, presso lo studio dell’avvocato

PIERO VOLPE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6966/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

N.G., N.C. e N.M. furono processati davanti al Tribunale penale di Roma, a seguito di querela presentata da M.F.P., quale legale rappresentante di M. S.p.A., per il reato di cui agli artt. 110 e 610 c.p., essendo loro imputato l’avere impedito l’accesso di persone all’area da consegnare a M. S.p.A. in forza del provvedimento di sgombero emesso l’11 dicembre 2008 dal Comune di Roma, reato che sarebbe stato commesso il 22 dicembre 2008; per questo i suddetti N., a loro avviso, avevano patito un grave stress durante il processo, conclusosi con la sentenza del Tribunale n. 16857/2011 che dichiarava non doversi procedere per difetto di querela. Il che, sempre ad avviso dei N., significava che i fatti non erano accaduti come descritti nella querela. Quindi i N. promuovevano azione risarcitoria davanti al Tribunale civile di Roma nei confronti di M. S.p.A., ma la loro domanda veniva rigettata con sentenza n. 23851/2015. N.G., N.C. e N.M. proponevano appello, che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza del 18 novembre 2016.

N.C. e N.G. hanno proposto ricorso, che si articola in tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello per ge n.cità dei motivi; il secondo e il terzo motivo lamentano entrambi travisamento dei fatti.

Si è difesa con controricorso M. S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo censura come “incomprensibile” l’avere il giudice d’appello ritenuto che nel gravame “non ci fosse una chiara prospettazione di argomentazioni da contrapporre” a quelle della sentenza di primo grado. In realtà, sarebbero state “indicate le circostanze relative alla dedotta violazione di legge” e la rilevanza ai fini della decisione impugnata. La causa riguardava domanda risarcitoria e l’atto d’appello avrebbe censurato le valutazioni del giudice di prime cure quanto “agli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale”. Sarebbe stato infatti “adeguatamente specificato il fatto produttivo del danno”, ovvero la denuncia nei confronti degli attuali ricorrenti sporta il 12 marzo 2009 dal legale rappresentante di M. S.p.A., da cui sarebbe derivato il procedimento penale “produttivo del danno di cui i ricorrenti chiedevano il risarcimento”. Richiamato poi il contenuto che sarebbe stato proprio di tale denuncia, e che sarebbe consistito in una falsa accusa, ridimensionata dalla stessa pretesa vittima in dibattimento, si sostiene che sarebbero state contestate pure le argomentazioni del primo giudice sull’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana adducendosi che ” M. S.p.A. aveva consapevolmente e volontariamente enfatizzato i fatti, al solo scopo di nuocere” ai denunciati. Nell’atto d’appello si sarebbe pure “abbondantemente stigmatizzato” l’asserto del Tribunale sulla pretesa assenza del danno visto l’esito del giudizio penale, prospettando che il danno subito dagli attuali ricorrenti “deriva dalla loro, ingiusta, posizione di imputati”, ingiustizia sortita dalla dolosa enfatizzazione operata da M. S.p.A., senza la quale “il processo non sarebbe mai iniziato”. Ancora, nell’atto d’appello “si sono indicati i danni prodotti agli attuali ricorrenti, visto che il procedimento è stato fonte di indicibile apprensione”, particolarmente per N.M., in relazione al quale (che peraltro non è ricorrente) si adducono vari elementi fattuali in tal senso. Anche per gli attuali ricorrenti, poi, (e anche per loro adducendosi elementi fattuali) si sostiene che sarebbe insorta tale “indescrivibile apprensione”.

1.2 In effetti, la corte territoriale – che, pur avendo nel dispositivo rigettato, in motivazione ha inequivocamente ritenuto inammissibile l’appello – nella sua chiara motivazione ha qualificato l’appello “inammissibile per un duplice ordine di motivi”.

Il primo motivo consiste nel fatto che l’appello “non rispetta i presupposti fissati dal novellato art. 342 c.p.c. ed, in verità, nemmeno quelli vigenti in precedenza”. La motivazione al riguardo è dettagliata, e conclude – in sintesi – affermando che “gli appellanti hanno censurato non già una o più parti della motivazione della sentenza impugnata ma il complesso di essa”.

Il secondo motivo di inammissibilità che viene rinvenuto consiste nel fatto che “l’appello non contiene una specifica censura volta a contrastare la ratio decidendi sulla quale si è basata la decisione impugnata”, ovvero l’assenza di colpa grave o di dolo del denunciante.

L’atto d’appello che era stato proposto, così come trascritto nei suoi “Motivi” nel ricorso (pagine 9-11), davvero non indicava specificamente i punti motivazionali che venivano censurati. Lo stesso stile patisce ora questo motivo del ricorso, che non si rapporta in modo specifico alla motivazione della sentenza impugnata. Le rationes decidendi di cui si è avvalso il giudice d’appello avrebbero dovuto essere criticate con argomentazioni specifiche che si sarebbero dovute far carico dei loro passaggi argomentativi per evidenziarne la non sostenibilità, dal momento che il motivo del ricorso per cassazione, appunto, deve essere specifico e criticare direttamente la motivazione del provvedimento impugnato. Questi principi sono stati affermati rispettivamente da Cass. sez. 3, 4 marzo 2005 n. 4741 (“Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.”) – cui sono pienamente conformi, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, 10 marzo 2006 n. 5244, Cass. sez. 3, 14 novembre 2006 n. 24211, Cass. sez. 3 12 luglio 2007 n. 15604 e Cass. sez. 3, 13 marzo 2009 n. 15604 – e da Cass. sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 359 (“Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della ragione o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″) – tra gli arresti conformi massimati, v. Cass. sez. 3, 24 gennaio 2006 n. 1315, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2007 n. 2540, Cass. sez. 3, 31 agosto 2015 n. 17330 e Cass. sez. 1, ord. 24 settembre 2018 n. 22478 -, e ribaditi in motivazione anche da S.U. 20 marzo 2017 n. 7074.

Il motivo, pertanto, risulta inammissibile.

2. Gli ulteriori due motivi, entrambi rubricati come “Travisamento dei fatti” e contenenti invero ricostruzioni fattuali, poichè non attengono alla inammissibilità dichiarata dal giudice d’appello non hanno pertinenza con il contenuto della sentenza impugnata, per cui cadono anch’essi nella inammissibilità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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