Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18416 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.G. elett.te dom.to in Roma viale Carso 33 presso l’avv.

DAMIZIA Maria Rosaria con l’avv. Giovanni Iacono del Foro di Gorizia

che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. presso la Corte di Appello di Trieste Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso la sentenza n. 89 depositata il 26 Maggio 2009 della Corte di

Appello di Trieste;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza in c.d.c. del

18.06.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente e per delega l’avv. A. Salerni;

sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.

Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha chiesto dichiararsi

l’improcedibilita’ od inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26.5.2009 la Corte di Appello di Trieste, esaminando il reclamo proposto dal cittadino nigeriano O.G. contro la sentenza 1.8.2008 con la quale il Tribunale di Trieste aveva rigettato la sua opposizione al diniego di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di Gorizia il 23.4.2008, ha rigettato il reclamo. La Corte di merito ha esaminato le due ragioni di reclamo ed ha osservato che la pretesa esposizione a persecuzioni per ragioni politiche, in quanto esponente di un partito opposto a quello al potere ed in quanto partecipante ad operazioni elettorali che avevano visto brogli e violenze, era generica e contraddetta dalle stesse affermazioni per le quali il partito di appartenenza sarebbe stato vittorioso nelle elezioni stesse; ha poi osservato la Corte che la domanda di protezione umanitaria era totalmente generica e priva di sostegno probatorio.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata per estratto dalla cancelleria il 3.6.2009, l’interessato ha depositato ricorso del 3.7.2009 nel quale ha censurato sia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 3 per mancata traduzione nella lingua conosciuta degli atti del processo sia l’avere indebitamente escluso la protezione internazionale ritenendola sovrapposta a quella di asilo sia l’avere accollato al richiedente lo status l’onere di provare la condizione di accesso sia, infine, l’avere ritenuto inammissibile il reclamo per inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3.

Il Presidente, fatta applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 commi 5 e 14 (modificati dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, lett. m, e quindi dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c), ha fissato adunanza in c.d.c. per la trattazione del ricorso disponendo che la cancelleria notificasse “alle parti” il decreto di fissazione e che si provvedesse a comunicarlo al P.G. La cancelleria ha provveduto a comunicare al Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale di Gorizia, al ricorrente ed al P.G. la fissazione stessa. Nessuna difesa e’ venuta dall’Amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, non essendo stata dal ricorrente depositata, con il ricorso, copia autentica della sentenza 26.5.2009 della Corte di Trieste.

Sulla rilevanza ed inderogabilita’ della previsione di deposito e sulle ragioni che rendono affatto ragionevole il precetto in discorso, il Collegio non puo’ che richiamare il recente pronunziato delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 9005 del 2009) alla stregua del quale deve ribadirsi che la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione.

Nessuna deroga esplicita, ne’ alcuna incompatibilita’ oggettiva, con siffatto onere e’ poi lecito scorgere nel nuovo, peculiare, procedimento di trattazione camerale del ricorso avverso decisione in materia di protezione internazionale. Il D.Lgs. 25 del 2008, art. 35, comma 13 all’esito del duplice, ravvicinato, intervento correttivo svolto con i succitati D.Lgs. n. 159 del 2008 e L. L. n. 4 del 2009, prevede, infatti, deroghe: al rito (necessariamente camerale e, ove possibile, all’esito della stesura di una relazione ex art. 380 bis c.p.c.), alle modalita’ di introduzione ed al termine di proposizione della impugnazione per cassazione (il ricorso deve essere depositato dall’interessato presso la Corte di Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Appello effettuata dalla relativa cancelleria), alla attivazione del contraddittorio (incombente sulla cancelleria della Corte di Cassazione, cui compete di provvedere alle notificazioni alle “parti” ed alla comunicazione al P.G. del decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio).

Nessuna ulteriore deroga e’ dato rinvenire con riguardo alle diverse e molteplici disposizioni regolanti il ricorso per cassazione (ne’ a quelle generali sui termini di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., applicabili le volte in cui il termine breve di cui al ridetto art. 35, comma 14 non abbia iniziato il suo corso per difetto radicale della notificazione, ne’ a quelle regolanti contenuto dell’atto e modalita’ della decisione).

Ne’ pertanto sussistono ragioni per escludere che all’atto del deposito del ricorso – nel rispetto dei trenta giorni di cui alla norma speciale – il ricorrente debba procedere, altresi’, al deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relativa relata di notificazione effettuata ad iniziativa della cancelleria, essendo di contro palese, alla stregua dei principi ribaditi nella sopra richiamata decisione delle Sezioni Unite, che la tempestivita’ del ricorso trova il suo termine iniziale di verifica solo nella produzione della copia autentica della sentenza notificata, e che pertanto il difetto dell’assolvimento di tal onere conduce alla applicazione del disposto dell’art. 369 c.p.c..

Non induce a diversamente concludere nella specie il fatto che per errore della cancelleria della Corte di Trieste al difensore di O.G. sia stato notificato soltanto un estratto della sentenza 26.5.2009 (costituito dalla pagina 6 contenente il dispositivo della decisione), posto che tale incompletezza avrebbe consentito di non ritenere integrata la notificazione idonea al decorso del termine breve speciale (di giorni trenta) ed avrebbe pertanto dato corso alla possibilita’ di una impugnazione nell’ordinario termine annuale, ma non avrebbe in alcun modo esonerato il ricorrente, come nella specie non lo esonera, dal richiedere la copia integrale della sentenza (necessaria per la formulazione del congruo e puntuale ricorso) ne’ tampoco dell’onere di richiedere il rilascio della stessa con attestazione di autenticita’.

Non e’ luogo a regolare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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