Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18415 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21412-2011 proposto da:

G.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CIGA GESTIONI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4560/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2010, R.G. N. 4391/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato CARLO BUGLIELMI per delega orale PIER LUIGI PANICI;

udito l’Avvocato MATTEO FUSILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 settembre 2010, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da G.D. nei confronti di Ciga Gestioni S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti verbali c.d. extra della durata di un giorno ciascuno conclusi dal giugno2003 per lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 6^ livello del CCNL per i pubblici esercizi nonchè della clausola appositiva del termine ai contratti conclusi in data (OMISSIS), per sostituzione di dipendente assente per ferie sino al (OMISSIS) successivo ed il (OMISSIS) per esigenze tecniche, organizzative e produttive fino al (OMISSIS).

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile il diverso CCNL stipulato dall’Associazione Italiana Catene Alberghiere ed, a questa stregua, legittimo, contrariamente a quanto statuito in prime cure, il ricorso ai contratti extra anche in relazione ad esigenze prive del carattere della straordinarietà nonchè le successive assunzioni a termine, non vagliate in prime cure, risultando coerente con le causali invocate l’impiego della lavoratrice.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo inteso a denunciare il vizio di omessa e contraddittoria motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2709 c.c. e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la ricorrente, nell’impugnare in questa sede la sola statuizione relativa alla ritenuta legittimità dell’apposizione del termine al contratto concluso tra le parti relativamente al periodo (OMISSIS), deduce l’incongruità logico-giuridica della pronunzia della Corte territoriale motivata in relazione alla mancata contestazione della causale invocata dalla Società a giustificazione dell’assunzione a termine e relativa ad esigenze di incremento temporaneo dei volumi di attività del reparto “room service” cui era stata adibita, incongruità correlata alla riscontrabilità in atti della deduzione della ricorrente relativa all’essere il corrispondente periodo quello di più ridotta affluenza nonchè di un documento depositato dalla Società e dalla stessa proveniente che quella deduzione conferma, derivandone, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la prova dell’assenza del nesso causale tra l’esigenza invocata e l’assunzione effettuata con conseguente violazione della disciplina in materia.

Il motivo è fondato.

La deduzione della ricorrente relativa all’adibizione esclusiva della stessa al “room service” con mansioni di “commis ai piani”, lungi dall’essere, come affermato dalla Corte territoriale nel motivare il rigetto della domanda di riconoscimento dell’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto de quo, pretestuosa ed infondata, per essere quelle mansioni “del tutto estranee ai compiti indicati nel contratto di assunzione”, trova, al contrario, pieno riscontro in atti, risultando così la pronunzia resa dalla Corte territoriale inficiata da un travisamento dei fatti, ostativo altresì dell’ulteriore esame della risultanza documentale per cui l’esigenza invocata a giustificazione dell’assunzione a termine della ricorrente, relativo all’aumento dei volumi del sevizio di ristorazione ai piani cui la stessa era addetta, risultava smentita dal ridotto afflusso di clientela residenziale nel periodo corrispondente a quello dell’assunzione.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità alle allegazioni e prove in atti, provvedendo altresì all’attribuzione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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