Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18415 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18415 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 16102-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MONTEFUSCOLI ENRICA, elettivamente domiciliata in ROMA
2018
1621

VIALE CAMMILLO SABATINI 150,

presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO,

rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREA AMATUCCI, FRANCESCO PAOLO
BONITO;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

249/2010

della

Data pubblicazione: 12/07/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di SALERNO,

depositata il

09/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che la controversia ha ad oggetto l’impugnazione della contribuente Enrica
Montefuscoli, esercente l’attività di parrucchiera, avverso l’avviso di
accertamento, per l’anno d’imposta 2003, con il quale l’Agenzia delle Entrate
aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del

Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la quale quantificava il reddito
d’impresa in Euro 29.148,00 sulla scorta dei consumi energetici, decisione
successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della
Campania, che dichiarava inammissibile l’appello principale dell’Ufficio, per
mancanza di preventiva autorizzazione ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 546 del
1992, nel testo

ratione temporis applicabile, nonché infondati i motivi di

gravame, ed in accoglimento dell’appello incidentale della contribuente
annullava l’atto impositivo;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione con un motivo, cui
resiste la contribuente con controricorso;

CONSIDERATO

che la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 4,
la violazione degli artt. 334 c.p.c., comma 2, 112 c.p.c., giacché il giudice di
appello non ha considerato che alla declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione principale, capo della sentenza rispetto al quale l’Agenzia
delle Entrate dichiara di prestare acquiescenza, avrebbe dovuto seguire la
declaratoria di inefficacia della impugnazione incidentale tardiva della
contribuente, ai sensi degli artt. 49, 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, e
334 c.p.c., e non già una pronuncia – nel merito – sulla legittimità della pretesa
impositiva, in relazione alle metodologie di controllo e di accertamento
impiegate dall’Ufficio;
che a seguito del reiterato intervento delle sezioni unite di questa Corte
(sentenza n. 4640/1989 n. 652/1998), è principio ormai consolidato quello per
i

1973, ricavi non dichiarati per Euro 56.843,00, accolta parzialmente dalla

cui l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta
impugnazione, ed a quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma
dell’art. 331 c.p.c., di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire
gli effetti dello spirare dei termine ordinario o della propria acquiescenza,
integra una disposizione rivolta a rendere possibile l’accettazione della
sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche

oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza
medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione
principale (in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 20040/2015, n.
6470/2012, n. 2126/2006, e n. 6311/1988, la quale ha superato il precedente
orientamento che riteneva possibile l’impugnazione incidentale tardiva solo in
quanto rimanesse nell’ambito del capo investito dall’impugnazione principale o
riguardasse un capo connesso con quest’ultimo o da esso dipendente);
che questa Corte ha altresì precisato che, “in base al combinato disposto degli
art. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da
proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel
giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione
principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza
stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che
nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica
conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa
perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass.
n. 15483/2008 e, più di recente, Cass. n. 14609/2014);
che, dunque, mentre i termini di costituzione di cui agli artt. 343 e 371 c.p.c.,
all’interno, rispettivamente, del processo di appello e di quello per cassazione,
non possono mai essere superati (pena l’inammissibilità dell’impugnazione
incidentale), i termini per impugnare possono essere superati, secondo quanto
prevede l’art. 334 c.p.c., comma 1, nell’ipotesi della soccombenza parziale
reciproca, ed in quella del litisconsorzio di cui all’art. 331 c.p.c., laddove la
prima eccezione è giustificata da ragioni di equità, a garanzia della parità delle
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l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni

parti e della effettività dell’esercizio del diritto di difesa, mentre la seconda è
dovuta alla indissolubilità del rapporto plurilaterale dedotto in giudizio, per cui
la impugnazione proposta nei termini nei confronti di uno dei litisconsorti, salva
il termine nei confronti di tutti, e quindi consente sempre la impugnazione,
anche fuori termine, degli altri;
che l’appello incidentale tardivo è senza dubbio proponibile anche nel processo

impugnazioni le norme processuali civili con la sola esclusione dell’art. 337 c.
p.c., sia perché l’art. 54 del citato d.lgs., norma che disciplina espressamente
l’appello incidentale tributario, non contiene alcuna limitazione di sorta in
ordine ai contenuti di questo strumento di difesa (Cass. n. 11080/2008, n.
11349/2001);
che, come già detto, mentre l’appello incidentale proposto tempestivamente
gode di autonomia rispetto all’appello principale, non essendo condizionato
dall’ammissibilità di quest’ultimo (Cass. n. 8154/2003 nell’ambito del processo
civile), l’appello incidentale tardivo, al contrario, è strettamente dipendente
dall’appello principale, ripercuotendosi la inammissibilità di quest’ultimo sulla
ammissibilità del primo (Cass. n. 14609/2014, n. 15483/2008), atteso che, ai
sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, “se l’impugnazione principale è dichiarata
inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia”;
che, pertanto, la parte ove intenda ottenere, incondizionatamente, una
decisione sulla propria impugnazione, deve proporre impugnazione tempestiva,
e se non ha esercitato tale potere, implicitamente, ha inteso accettare il rischio
del passaggio in giudicato della sentenza già emessa, ed allora vale il principio
del

favor iudicati,

e non può dolersi della mancata decisione della

impugnazione tardivamente proposta;
che, dunque, la ratio che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di
consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo
grado, di contrastare, con l’impugnazione tardiva, l’iniziativa della controparte,
volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l’assetto di
interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. n. 1879/2018), senza
subire pregiudizio nell’apprestamento delle proprie difese dall’iniziativa di
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tributario, sia perché l’art. 49, d.lgs. n. 546 del 1992, richiama per le

controparte, la quale abbia – magari – impugnato la sentenza nell’ultimo giorno
di scadenza del termine all’uopo consentito;
che, diversamente opinando, ciascuna parte sarebbe costretta ad effettuare
una impugnazione “cautelativa”, sul capo autonomo rispetto al quale è rimasta
soccombente, cosa che darebbe adito ad una proliferazione di processi di
impugnazione, viceversa evitabile se ciascuna parte sa di poter impugnare

impugnare, rimettendo in discussione l’equilibrio della intera sentenza;
che, pertanto, ferme le esigenze legate alla stabilità del giudicato ed alla
formazione di esso all’interno del processo, è bene ribadire che l’istituto della
impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui
dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in
causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle parti, nella
ottica della cosiddetta parità delle armi, ed evita l’inutile moltiplicazione dei
giudizi, che produrrebbe un effetto inflattivo confliggente con l’obiettivo costituzionalizzato – della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);
che, nella fattispecie in esame, l’impugnazione si è svolta tra due sole parti, in
situazione di reciproca soccombenza, sicché era senz’altro consentito alla
contribuente, contro la quale era stata proposta impugnazione erariale, di
proporre l’impugnazione incidentale – c.d. controimpugnazione – senza limiti
oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché
autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (Cass. n.
6470/2012, n. 1120/2014);
che l’impugnazione incidentale tardiva soggiace, invece, a limiti soggettivi, per
cui è preclusa alle parti non necessarie, a cui l’impugnazione sia stata notificata
nelle cause scindibili a norma dell’art. 332 c.p.c., nonché verso le stesse parti,
atteso che nessun ostacolo giuridico o logico impedisce il passaggio in
giudicato della sentenza rispetto ad una (o alcune) delle parti, nonostante
l’impugnazione ad opera di un’altra (o di più altre) delle parti stesse, per cui
ciascuna parte di ogni singolo rapporto controverso è tenuta ad impugnarla per
evitare la formazione del giudicato in relazione al rapporto che la concerne;

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anche se ha fatto acquiescenza, o siano decorsi i termini, qualora sia l’altra ad

che è proprio in tale ambito che si registrano, nella molteplicità e diversità
delle situazioni esaminate, precedenti giurisprudenziali non sempre univoci
(Cass. n. 23396/2015, contra Cass. n. 1120/2014), ma si tratta di questione
all’evidenza estranea al

thema decidendum,

per cui non è necessario

intrattenersi oltre sull’argomento;
che, nella fattispecie in esame, per effetto della sentenza n. 305/8/07 della

soccombenza 7( reciproca dell’Ufficio e della Montefuscoli, entrambe le parti
erano portatrici di un interesse ad appellare, ma il termine lungo (artt. 38,
comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.) per proporre l’impugnazione
principale, considerata anche la sospensione feriale, era già decorso allorché
la contribuente, con l’atto contenente “Controdeduzioni e Appello incidentale”,
notificato (26-28/1/2009) a mezzo del servizio postale, all’appellante Ufficio,
ha proposto l’impugnazione incidentale che, dunque, è senz’altro tardiva;
che, come già detto, la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha inteso porre
in discussione il capo della sentenza di secondo grado che ha deciso la
questione, dal giudice di appello ritenuta “assorbente” (il che esclude, per
quanto possa occorrere, l’ipotesi della coesistenza di più rationes decidendí),
che concerne il difetto di autorizzazione alla proposizione dell’appello ex art.
52, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo ratione temporis applicabile), e
rispetto all’esame di tale questione neppure può ravvisarsi un interesse
dell’appellante incidentale (tardivo), in quanto, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, un eventuale ricorso per cassazione contro la declaratoria di
inammissibilità dell’appello principale sarebbe, in ogni caso, inammissibile
(Cass. n. 14558/2012);
che neppure ha pregio il riferimento, contenuto nel controricorso, alla diversità
delle categorie dell’inammissibilità e dell’improcedibilità, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9741/2008, dando seguito
all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la regola enunciata nell’art. 334
c.p.c., comma 2, a norma del quale l’impugnazione incidentale tardiva perde
efficacia in caso di inammissibilità dell’impugnazione principale, si applica
anche nel caso in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile, hanno confermato
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CTP di Avellino, pronunciata il 26/9/2007 e depositata V1/1/10/2007, stante la

la conclusione che si regge però non sull’applicazione analogica della
disposizione sopra richiamata, bensì su una “interpretazione logico-sistematica
dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra
l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del
presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità”;
che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità dell’appello principale,

primo grado, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto esaminare nel
merito la controversia oggetto di gravame principale ed incidentale, proprio in
forza della sopra ricordata regola fissata dall’art. 334 c.p.c., comma 2, e
neppure avrebbe potuto accogliere l’appello incidentale tardivo della
contribuente, in ragione del giudicato;
che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, e la
causa decisa nel senso che deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello
principale dell’Ufficio, e di quello incidentale tardivo della contribuente, per cui
restano ferme le statuizioni della decisione di primo grado, che ha parzialmente
accolto il ricorso originario della contribuente;
che, tenuto conto delle particolarità della fattispecie e deprogressiva
evoluzione della richiamata giurisprudenza, sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese del grado di merito e del giudizio di
legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara
inammissibile l’appello principale dell’Ufficio e l’appello incidentale della
contribuente. Compensa le spese del grado di merito e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

proposto dall’Ufficio, è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza di

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