Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18415 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A.B.S. dom.to in Roma presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Questura di Benevento;

avverso l’ordinanza di convalida adottata dal giudice di Pace di

Crotone il 20.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c. in data 12.4.2010 ha depositato relazione che si trascrive interamente:

CHE il cittadino della (OMISSIS) T.A.B.S., espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Benevento 18.5.2000, emesso all’esito del diniego di rinnovo del chiesto permesso di soggiorno da parte del competente Questore, venne ristretto presso il Centro I.E di (OMISSIS) con decreto del Questore, convalidato dal Giudice di Pace di Crotone in data 20.5.2009;

CHE il provvedimento di convalida e’ direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 commi 4, 5 e 6 come modificato dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1, convertito in L. n. 271 del 2004 ed e’ stato fatto segno a ricorso per cassazione con atto depositato il 16.7.2009, articolato su unico motivo, denunziante la nullita’ assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. C) derivante dall’omesso avviso della udienza di convalida al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal T.;

CHE il ricorso appare radicalmente inammissibile posto che, trattandosi di ricorso avverso misura di convalida del trattenimento soggetta, al pari di quella della proroga, al ricorso secondo il rito civile, esso risulta, stante la dichiarata opinione del ricorrente di dover applicare il rito penale:

1. essere stato depositato ed iscritto a ruolo senza previa notifica dell’atto ai sensi delle disposizioni del codice di rito sul ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. (spettando alla cancelleria di procedere alla notificazione ex officio nella sola ipotesi di procedimento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 354, comma 14 nella specie non ricorrente vertendosi in tema di convalida al trattenimento presso C.I.E.);

2. essere stato redatto e sottoscritto personalmente dalla parte, senza rappresentanza di patrocinante in cassazione (ne’ di alcun difensore):

3. difettare del requisito del quesito di diritto, imposto dall’art. 366 bis c.p.c. (ancora) applicabile a provvedimento depositato tra il 2.3.2006 ed il 3.7.2009;

Poiche’ le considerazioni esposte nella relazione sono pienamente condivise dal Collegio, nessuna osservazione critica essendo stata ad esse mossa dal ricorrente, ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni rassegnate dal P.G. a verbale, di dover dichiarare inammissibile il ricorso. Nulla e’ a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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