Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18415 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19846/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Società immobiliare La Ruga s.r.l. in liquidazione s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza 62/13/12 del 12 giugno 2012 della

Commissione tributaria regionale per la Toscana.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale per la Toscana, confermando quella di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, ha respinto, per quanto qui ancora rileva, l’appello incidentale con il quale l’Ufficio aveva ribadito le ragioni dell’avviso di accertamento (OMISSIS) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Carrara compiuto nei confronti della Immobiliare La Ruga s.r.l.; accertamento con il quale aveva recuperato a tassazione ai fini i.r.pe.g., i.r.a.p. e i.v.a. per l’anno 2005 ricavi non dichiarati pari a Euro 1.010.684,00. La decisione è stata motivata ritenendosi che le quotazioni OMI e quelle della Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali, sui quali l’accertamento si sarebbe fondato, costituiscono mere elaborazioni statistiche, come tali approssimative e inidonee a supportare l’atto impositivo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La ricorrente deduce “insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe preso in esame solo i parametri dell’O.M.I. e della F.A.I.P., trascurando gli altri elementi indiziari allegati dall’Ufficio e costituiti dalle rilevanti differenze di prezzo, alcuni superiori a quelli medi accertati, fra unità immobiliari dello stesso stabile e per lo stesso anno; dal fatto che in un caso il prezzo unitario di un appartamento era stato inferiore a quello di un posto macchina; che in un altro caso un appartamento di 50 mq era stato venduto ad un prezzo maggiore di un appartamento di 128 mq; che complessivamente la gestione dell’impresa sarebbe stata antieconomica, denunciando, a fronte di ricavi di circa duemilioni di Euro, un utile di appena novantamila Euro; che analoga antieconomicità si era ripetuta in quasi tutti gli anni precedenti e successivi, dal 2002 al 2009, dove i conti economici si era chiusi con risultati quasi sempre negativi.

La doglianza è fondata.

La decisione impugnata ha confermato l’annullamento dell’accertamento occupandosi solo del valore degli studi OMI o FAIP, ma ha trascurato del tutto di considerare gli altri elementi indiziari addotti dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento e dei motivi di appello e che sono stati sopra riportati. Omettendo di considerare detti fatti, la Commissione tributaria regionale è evidentemente incorsa nel vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione pro tempore vigente, apparendo del tutto insufficiente a giustificare l’annullamento dell’atto impositivo la svalutazione di alcuni soltanto dei fatti del compendio indiziario posto alla sua base, con la pretermissione degli altri e l’omissione della loro complessiva valutazione. In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass., 9059/2018; Cass., 5374/2017; Cass., 12002/2017).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA