Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18415 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18415 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 9374-2009 proposto da:
DIAMANTI ADALBERTO DMNDBR41H07L117C, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAMERINO N. 15, presso lo studio
dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SCIARRETTA ROMANO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1522

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 4 DELLA REGIONE
UMBRIA

006792605547

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 01/08/2013

in ROMA, VIA NOMENTANA N. 323, presso lo studio
_
dell’avvocato CALDARA GIAN ROBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ZINGARELLI LUIGI, giusta delega

,

in atti;
– controricorrente

di PERUGIA, depositata il 07/04/2008 R.G.N. 49/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

..

..

avverso la sentenza n. 38/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 38 del 2008, pronunciando
sull’impugnazione proposta da Diamanti Adalberto nei confronti dell’Azienda Sanitaria
della Regione dell’Umbria USL n. 4, avverso la sentenza resa in data 1 0 -10 dicembre
2004 dal Tribunale di Terni, rigettava l’impugnazione.
2. Il Diamanti, dipendente della suddetta Azienda, aveva adito il Tribunale
esponendo di essere stato nominato responsabile dell’unità operativa “servizio
infermieristico del distretto 2 Narni Amelia per la durata di tre anni, con conseguente
corresponsione dell’indennità di funzione prevista dall’art. 36 del CCNL del comparto
sanità, determinata in £ 15.000.000 annue. Con delibera n. 924 del 26 agosto 2002,
l’Asl n. 4, riconoscendo che egli svolgeva funzioni di effettivo coordinamento nei
confronti del personale già appartenente alla categoria D, gli attribuiva, a decorrere dal
10 settembre 2011, la correlata indennità permanente, nella misura di £ 3.000.000
annue, pari in moneta corrente, a euro 1.549,37, oltre alla quota per la tredicesima
mensilità, pari a £ 250.000, ossia euro 129,12. Inoltre, ritenuto che tale indennità
dovesse intendersi compresa nell’indennità di funzione già attribuita al Diamanti, l’ASL
stabiliva di imputare l’importo complessivo di £ 15.000.000 già in godimento al
ricorrente, quanto a £ 11.750.000 all’indennità di funzione e quanto a £ 3.250.000,
all’indennità di coordinamento. Quindi, nessun compenso aggiuntivo era stato attribuito
al Diamanti, nonostante gli fosse stata riconosciuta lo svolgimento ella funzione di
coordinamento.
Ad avviso del Diamanti il comportamento della Asl doveva ritenersi illegittimo
e, pertanto, chiedeva che la datrice di lavoro fosse condannata al pagamento della
somma annua di £ 3.250.000 a titolo d’indennità di coordinamento, oltre alle differenze
sul TFR e a regolarizzare la posizione contributiva o, in alternativa,a risarcire il danno
pensionistico derivato dalla corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta.
3. Il Tribunale rigettava la domanda.
4. La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, affermava
che dall’esame della normativa contrattuale non emergeva la possibilità di un cumulo
tra l’indennità di funzione per posizione organizzativa (la cui misura è stabilita dall’art.
36 del CCNL stipulato il 7 aprile 1999, in relazione agli artt. 20 e 21, che istituiscono le
posizioni organizzative e le relative indennità di funzione) e quella di coordinamento,
prevista dall’art. 10 del CCNL stipulato il 20 settembre 2001.
La funzione di coordinamento del servizio e dei dipendenti ad esso addetti, ha
ritenuto la Corte d’Appello, è necessariamente inclusa in quella di gestione e direzione
delle risorse umane, di cui costituisce logicamente un minus, in quanto nella direzione e
gestione è compreso anche il coordinamento.
5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il Diamanti prospettando tre
motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.
n. 4 della regione Umbria con
6. Resiste l’Azienda sanitaria locale
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione e falsa
applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, di norme di diritto e del contratto di lavoro
del Comparto Sanità anni 1998/2001. Violazione applicazione degli artt. 20, 21 e 36
del CCNL L 1999.
Assume il ricorrente che l’indennità di funzione, pari a £ 15.000.000, gli veniva
riconosciuta nel 1999, in quanto responsabile della Unità operativa servizio
infermieristico di Narni. Ai sensi dell’art. 36 CCCN la stessa non poteva essere ridotta
e/o assorbita se non per i soli compensi relativi al lavoro straordinario.
1

Nel 2002, essendo stato modificato il CCNL ed essendo stata riconosciuta a
favore di alcune figure professionali “una indennità di coordinamento” per quei
soggetti che effettivamente avevano svolto e/o svolgevano il coordinamento, la Asl n. 4,
riconosceva anche al ricorrente (CCNL 2000-2001, artt. 10 e 8) come dovuta la suddetta
indennità, ma atteso che l’indennità di funzione andava considerata come
onnicomprensiva e che il valore della stessa costituiva il tetto massimo di
valorizzazione economica di tali posizioni organizzative, la inglobava nella indennità di
funzione.
Con il quesito di diritto si chiede se, atteso che un successivo CCNL riconosceva
l’indennità di coordinamento, poteva l’Asl riconoscere formalmente la nuova
indennità di coordinamento ma ridurre la precedente indennità di funzione fino a
ricomprendere nel contenuto della stessa anche la suddetta indennità, senza incorrere
nella violazione delle disposizioni contrattuali.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione e falsa
applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, di norme di diritto legge e del contratto di
lavoro del Comparto Sanità anni 1998/2001. Violazione applicazione degli artt. 20, 21
e 36 CCNL L 1999.
In ordine al suddetto motivo il quesito di diritto è stato così articolato: se la Asl
n. 4 poteva procedere alla modifica di una sua precedente delibera senza adottare un
formale provvedimento di revoca, seppure parziale della precedente delibera.
3. Il primo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili in quanto non investono la
ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello rigettava l’appello in quanto dall’esame complessivo della
normativa contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie (CCNL comparto sanità
stipulati nel 1999 e nel 2001) non sembrava emergere la possibilità del cumulo tra
l’indennità di funzione per posizione organizzativa (artt. 36 CCNL 1999, in relazione
agli artt. 20 e 21 che istituiscono le posizioni organizzative e le relative indennità di
funzione) e quella di coordinamento, prevista dall’art. 10 del CCNL 2001.
Così precisate le argomentazionidella statuizione della Corte d’Appello, va
rilevato che il primo motivo di ricorso si limita a richiamare le norme contrattuali, e il
tessuto argomentativo dei motivi stesso si avvale della successione di passi delle
stesse; il secondo invoca la mancata intervenuta revoca formale della delibera del 1999,
censura che non attiene alla ratio decidendi come sopra specificata, che investe
l’interpretazione delle norme del CCNL del comparto sanità.
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, di norme di diritto e del contratto di lavoro del Comparto
Sanità anni 1998/2001. Violazione applicazione degli artt. 20, 21 e 36 CCNL L 1999.
Il ricorrente censura la sentenza, laddove la stessa ha ritenuto che la funzione di
coordinamento è necessariamente inclusa in quella di gestione e direzione delle risorse
umane, in quanto l’indennità di funzione veniva attribuita, con delibera, sulla base di
specifici requisiti personali e di capacità, come stabilito dalle norme contrattuali
richiamate, dove vengono, altresì, determinati i criteri e i limiti di non assorbibilità
dell’indennità. L’indennità di coordinamento era, invece, riconosciuta a seguito di
contrattazione collettiva a tutte le categorie che già svolgevano, comunque, il
coordinamento e alle quali non era corrisposto nulla a tale titolo.
11 Diamanti, rileva, altresì, palese illogicità e contraddittorietà, nell’attribuire
l’indennità di coordinamento, anche se ritenuta un minus rispetto a quella di funzione,
ma inglobandola e riassorbendola in quest’ultima.
5. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, pur invocando alcune disposizioni del
CCNL, non investe la Corte dell’interpretazione del contratto collettivo, né specifica i
2

criteri di interpretazione, ma incentra la censura sul valore della delibera assunta dalla
Asl nel 1999.
In ordine al dedotto profilo del vizio di motivazione si rileva la genericità della
censura atteso che la questione della cumulabilità o meno delle indennità presuppone e
non contraddice il riconoscimento delle stesse.
7. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cinquanta per esborsi ed euro duemila per compensi
professionali.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013.

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