Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18414 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.26/07/2017), n. 18414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25745-2012 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 14,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI OLANDA, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 118/2011 della COMM.TRIB.REG. della
BASILICATA, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. B.M. propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Potenza avverso l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies era stato determinato, ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, per l’anno d’imposta 2002, un maggior reddito di impresa, pari ad Euro 49.652,00, in relazione all’attività di vendita all’ingrosso di frutta e verdura esercitata dalla contribuente.
2. La commissione tributaria accolse parzialmente il ricorso, riducendo la percentuale di ricarico al 40%, in luogo di quella del 44,99% determinata dall’Ufficio, in ragione degli sfridi dei prodotti ortofrutticoli.
3. Proposto appello in via principale dalla contribuente ed in via incidentale dall’Ufficio, la C.T.R. della Basilicata, con sentenza del 27 settembre 2011, ha confermato la decisione impugnata.
Il giudice di appello ha rilevato che l’Ufficio aveva legittimamente accertato – fatta salva la riduzione della percentuale di ricarico – il maggior reddito d’impresa sulla base della ricostruzione dei ricavi prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, norma che consente di fondare gli accertamenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) sul presupposto dell’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e dalle caratteristiche della specifica contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
5. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere la C.T.R., con motivazione insufficiente, ritenuto congruo l’accertamento operato dall’Ufficio sulla base della mera differenza della percentuale di ricarico dichiarato dall’impresa rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza.
2. Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è possibile accertare ricavi superiori a quelli dichiarati, se la percentuale di ricarico applicata dal contribuente è inferiore a quella mediamente applicata nel settore di appartenenza, fino a raggiungere livelli di abnormità e/o di irragionevolezza, sì da integrare gli estremi di una prova per presunzioni fondata su circostanze gravi, precise e concordanti (ex multis, Cass. civ. (ord.), sez. 6, 09-12-2013, n. 27488).
Nella specie, la C.T.R. ha condiviso le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto non giustificabile la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, limitandosi a ridurre la percentuale di ricarico (40%) rispetto a quella (44,99%) determinata dall’Ufficio in ragione degli sfridi dei prodotti ortofrutticoli.
In tal modo il giudice di merito, con apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, ha ritenuto legittimo – fatta salva la riduzione della percentuale di ricarico – l’accertamento analitico-induttivo operato dall’Ufficio, sul presupposto della rilevata grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche della specifica attività svolta dal contribuente.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017