Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18414 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G.V. elett.te dom.ta in Roma via Vigliena 10

presso l’avv. Spafford Susanna che la rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Roma;

– intimato-

avverso il decreto n. 1089 depositato il 11.3.2009 del GdP di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’estinzione o

l’inammissibiluta’ del ricorso.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con decreto depositato in data 11.3.2009 il Giudice di Pace di Roma, esaminando la opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) C.G.V. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma del 19.9.2008 e le questioni poste dall’opponente relative sia alla illegibilita’ della sottoscrizione del decreto del Prefetto sia alla indebita genericita’ nella affermazione della data di ingresso in Italia della straniera, e dello spirare conseguente del termine per chiedere il permesso di soggiorno, ha respinto il ricorso sul rilievo per il quale la prova della data dell’ingresso doveva essere data dalla straniera e la delega alla sottoscrizione del decreto di espulsione era chiaramente indicata cosi’ come la stessa persona del delegato – sottoscrittore. Per la cassazione di tale decreto la straniera ha proposto ricorso del 20.04.2009, non resistito dal Prefetto con controricorso, nel quale ha proposto tre motivi di censura.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Fissata udienza al 16/6/2010, il difensore della C.G. ha depositato (14/6/2010) atto di rinunzia agli atti, con relazione di notifica al Prefetto del 4/6/2010, motivato con riferimento alla sopravvenuta regolarizzazione della di lei posizione all’esito della domanda di “emersione” a suo tempo proposta. Tanto impone di dichiarare estinto il giudizio (senza che sia luogo a regolare le spese).

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinunzia agli atti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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