Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18414 del 01/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 18414 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 19642-2010 proposto da:
PALMIOTTI

BRUNO

PLMBRN33H19L505K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34, presso lo
studio dell’avvocato IOFFREDI VINCENZO, rappresentato
e difeso dagli avvocati PALMIOTTI NICOLA, CIMA
ANGELO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1474

contro

FALESIA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. 00982530537, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA

Data pubblicazione: 01/08/2013

3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FACCENDI GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 370/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
uditi gli Avvocati CIMA ANGELO E PALMIOTTI NICOLA;
udito l’Avvocato FACCENDI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di FIRENZE, depositata il 07/04/2010 R.G.N. 479/2007;

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.L

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 370/2010 del 7 aprile 2010 la Corte di appello, giudice del
lavoro, di Firenze, confermava la decisione del Tribunale di Grosseto con la quale

Società Agricola s.r.l. e diretta a far accertare: a) che il ricorrente aveva ricevuto
mandato nell’anno 1989 dai futuri soci della convenuta a costituire una società che si
occupasse di acquicoltura e che aveva portato a compimento tale mandato giungendo
alla costituzione della Falesia s.c.a.r.l. (domanda alla quale in corso di causa il
Palmiotti aveva, poi, rinunciato); b) che, una volta costituita la società, aveva svolto
per essa dal 10/8/1990 al 2/8/2003 attività di lavoro subordinato come dirigente di
azienda agricola, riconducibili agli artt. 2, 3 e 7 dei c.c.n.l. per i dirigenti in
agricoltura nel tempo applicabili con conseguente condanna della società al
pagamento in suo favore delle differenze retributive quantificate in € 614.176,73.
Riteneva la Corte territoriale che, pur non essendo in sé incompatibile lo svolgimento
di un ruolo sociale (nella specie il ricorrente, nel periodo dal 1990 al 2003, era stato
Presidente della cooperativa e del consiglio di tmministrazione della stessa) con la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non fossero emersi elementi
deponenti nel senso dell’assoggettamento del Palmiotti alle vincolanti direttive
datoriali espresse dagli organi sociali, tali non potendo considerarsi gli incarichi
conferiti allo stesso (peraltro nella sua qualità di Presidente) dall’assemblea e che, al
contrario, fosse risultato che, nel periodo dal 1990 al 1997, l’attività della quale il
Palmiotti era stato incaricato (portare a compimento la realizzazione di un impianto
di pescicoltura), ancorché indispensabile, era stata necessariamente discontinua nel
tempo richiedendo indispensabili passaggi amministrativi e comunque era stata

3

era stata rigettata la domanda avanzata da Bruno Palmiotti nei confronti della Falesia

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.L

portata avanti dal Palmiotti in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra
questi e la Falesia. Quanto al periodo successivo al 1997, la Corte fiorentina
evidenziava che l’istruttoria svolta avesse dimostrato il ruolo centrate ed

quello assolutamente subalterno degli altri soci che faceva ritenere non venuta meno
quella pregnante immedesimazione organica che aveva caratterizzato la fase
precedente l’entrata in funzione dell’impianto, dovendo perciò escludersi la
possibilità di configurare un coesistente rapporto di dipendenza gerarchica.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Bruno Palmiotti, affidandosi ad un unico
motivo articolato in tre sottomotivi.
Resiste con controricorso la Falesia Società Agricola s.r.l. (già Falesia S.c.a.r.1.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia: “Violazione per omessa e
falsa applicazione dell’art. 2095 cod. civ. nonché degli artt. 2 e 7 del c.c.n.l. per i
dirigenti del settore agricolo nonché dell’art. 1 della legge n. 142/2001 in relazione: a) ai poteri di autonoma iniziativa e di ampia facoltà discrezionale riconosciuti
nell’esercizio dell’attività lavorativa; – b) alla peculiarità della subordinazione del
dirigente in questione nei confronti del datore alla luce della rilevanza strutturale che,
in tale rapporto, ha l’elemento fiduciario; – c) alla rilevabilità di detta subordinazione
da presupposti comportamentali e/o da documenti che ne riscontrano ed attestano la
sussistenza”. Si duole il ricorrente della ritenuta non configurabilità di un rapporto di
lavoro subordinato dirigenziale nel settore agricolo e nell’ambito di una società
cooperativa evidenziando che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato
l’ampiezza dei poteri tipica del direttore (o dirigente) né tenuto conto, ai fini della

4

assolutamente predominate del Palmiotti nella gestione dell’attività di pescicoltura e

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.l.

valutazione del vincolo di subordinazione, del ruolo autonomo di tale figura quale
alter ego dell’imprenditore e, dunque, della non utilizzabilità degli ordinari criteri
indicativi di tale vincolo, né, infine, valutato gli esiti delle prove orali ed il contenuto

come direttore e non già come presidente della cooperativa – le attività per realizzare
quegli obiettivi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 7), entro il limite
dell’indirizzo e dell’approvazione da parte degli organi sociali.
2. Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente non censura il passaggio
motivazionale con il quale la Corte territoriale, con riferimento al periodo 19901997, ha ritenuto, tra l’altro, condivisibili le argomentazioni del giudice di primo
grado secondo il quale “dalle stesse allegazioni attoree – e dalle correlate richieste di
prova – non è dato cogliere Io svolgimento da parte del ricorrente di una attività
distinta da quella di gestione e direzione della società, con la quale egli appare, anche
tenuto conto della documentazione in atti a sua firma, essersi totalmente
identificato”.
Per il resto, si rileva innanzitutto che non sono specificati i criteri interpretativi
del c.c.n.l. che risulterebbero violati né viene indicato in che modo il ragionamento
del Giudice del gravame si sarebbe discostato da tali criteri ed in quale specifico
passaggio argomentativo la Corte territoriale avrebbe erroneamente ovvero
falsamente applicato le sopra indicate norme di diritto, restando escluso che possa
ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di
un’interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte o più persuasiva
di quella accolta nella sentenza impugnata così come la prospettazione di una diversa

5

della documentazione prodotta dal Palmiotti evidenzianti che questi aveva svolto –

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.l.

lettura degli atti del giudizio e la richiesta a questa Corte di legittimità di un non
consentito accertamento fattuale sulle emergenze di causa (cfr., fra le tantissime,
Cass. 3 luglio 2001, n. 8994; id. 28 aprile 2003, n. 6611; 3 agosto 2004, n. 14850; 23

Il ricorrente, peraltro, a fronte dei denunciati vizi di violazione di legge, in realtà
lamenta una erronea valutazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie e,
dunque, sostanzialmente carenze motivazionali senza che risulti espressamente
formulata una censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
In ogni caso si osserva che la Corte territoriale si è attenuta ai princìpi di diritto
che questa Corte ha fissato in materia.
Come è noto, infatti, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato
fra colui che ha rivestito cariche sociali di una società di capitali (il Palmiotti risulta
aver ricoperto il ruolo di Presidente dell’assemblea dei soci e di Presidente del
consiglio di amministrazione della Falesia Agricola, società cooperativa a
responsabilità limitata, assimilabile, per quanto di interesse nel presente giudizio, ad
una società di capitali) e la società stessa, è necessario che colui che intende far
valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di
subordinazione e cioè l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e
disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso,
nonostante le suddette cariche sociali (cfr. in tal senso Cass. 13 giugno 1996, n.
5418; id. 28 giugno 2004, n. 11978; 17 novembre 2004, n. 21759). E’ stato anche
precisato che la qualità di amministratore (non unico) di una società di capitali è
compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia
accertata l’attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale

6

agosto 2006, n. 18375).

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.l.

rivestita (così Cass. 12 gennaio 2002, n. 329). E’ stato, in particolare, sottolineato che
condicio sine qua non risulta essere, l’individuazione di due distinti rapporti, carica
sociale e posizione di lavoratore subordinato, per il cui riconoscimento, dovrà

quelle proprie della carica sociale rivestita, tali da configurare due prestazioni
ontologicamente differenti. Per il rapporto lavorativo subordinato occorre, inoltre,
dimostrare l’esistenza del c.d. vincolo di subordinazione che, ex art. 2094 cod. civ.,
ne connota la fattispecie (“…perché sia configurabile il rapporto di lavoro
subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere […] provi in modo certo
il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve
consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di
amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di
amministrazione della società nel suo complesso” – così Cass. 24 maggio 2000, n.
6819 -).
Coerentemente con detta impostazione, è stato, altresì, evidenziato che il rapporto
organico che lega l’amministratore ad una società di capitali non esclude
astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto
dirigenziale tra il primo e la seconda. E’ necessario, peraltro, che la costituzione e la
gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili a una volontà della società distinta
da quella del singolo amministratore e che colui che intende far valere il rapporto di
lavoro subordinato provi in modo certo l’elemento tipico qualificante di esso, e cioè
l’elemento della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la
natura dirigenziale delle mansioni esercitate. Di conseguenza non è configurabile un
rapporto di lavoro subordinato quando l’amministratore della società sia unico e

7

effettuarsi l’accertamento in concreto dello svolgimento di mansioni diverse da

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.l.

svolga da solo tutti i poteri di gestione, controllo, comando e disciplina (Cass. 22
dicembre 1983, n. 7562; id. 14 maggio 1991, n. 5358; 7 marzo 1996 n.1793 e la
recente 22 marzo 2013, n. 7312). Parimenti non è configurabile un rapporto di lavoro

l’assoggettamento della persona, sia pure membro del consiglio di amministrazione
della società, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di
amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 28 giugno 2004, n. 11978;
id. 13 giugno 1996 n. 5418; 6 marzo 1987 n.2386; 5 dicembre 1986, n. 7228; 11
ottobre 1984 n.5097).
Dunque, con riguardo al rapporto di lavoro subordinato del dirigente che rivesta
anche cariche sociali, è necessario accertare se il lavoro dallo stesso svolto risulti
inquadrato all’interno di una specifica organizzazione aziendale ed assoggettato,
anche in forma lieve o attenuata, alle direttive ed agli ordini nonché ai controlli del
datore di lavoro, purché il lavoratore mantenga una effettiva autonomia decisionale.
In tal caso la subordinazione potrà e dovrà altresì essere confermata dalla
caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita)
allo stesso affidate – così Cass. 10 agosto 1999, n. 8574 -.
Anche nel caso del lavoro dirigenziale, come in genere per le prestazioni
lavorative che abbiano particolari caratteristiche (per la loro natura creativa,
intellettuale, professionale o, per l’appunto, dirigenziale) che non si prestino ad
essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con una continuità regolare
anche negli orari, il parametro distintivo della subordinazione deve essere
necessariamente valutato o escluso mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o
sussidiari, quali, ad esempio, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, il

8

subordinato quando non sia provato il vincolo della subordinazione e, cioè

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.L

coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro,
l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e l’assenza di rischio in
capo al lavoratore (v., tra le tante, Cass. 28 marzo 2003, n. 4770; id. 13 giugno 2003,

Peraltro l’accertamento, in concreto, dei suddetti elementi tipici così come quello
della compatibilità dei diritti e doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato
con le funzioni di amministratore costituiscono un apprezzamento di fatto
insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici
(cfr. in tal senso la già citata Cass. 13 giugno 1996, n. 5418).
Tali essendo le premesse, nessuna delle censure del ricorrente appare giustificata
avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione degli indicati princìpi.
Così ha ritenuto, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede di
legittimità, che dalla lettura dei documenti depositati (ed in particolare dai verbali del
consiglio di amministrazione e delle assemblee) e dalle espressioni in essi contenute
non si ricavasse quel “rispondere dell’andamento dell’azienda al datore di lavoro o a
chi per esso” di cui all’art. 2 del c.c.n.l. per i dirigenti del settore agricolo, norma alla
quale il ricorrente fa specifico riferimento, non risultando in alcun modo l’esistenza
di ordini, direttive trasmessi dai soci o dall’organo collegiale al Presidente del C.d.A.
ed emergendo solo il conferimento di incarichi riconducibili alla carica di Presidente
(significativa essendo, sul punto, la precisazione “oltretutto così accentratore e
factotum come il Palmiotti, come si evince dalla copiosa documentazione a sua
firma, presente in atti”).
La Corte fiorentina ha, inoltre, evidenziato, puntualmente ricostruendo gli esiti
della prova testimoniale, che quel ruolo di “piena immedesimazione organica” tra il

9

n. 9492; 21 aprile 2005, n. 8307; 13 aprile 2012, n. 5886).

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.l.

“presidente-factotum” e la Falesia non era certo venuto meno nel periodo (successivo
all’ottobre 1997) di entrata in funzione dell’impianto di pescicultura avendo il
Palmiotti continuato a “gestire in maniera diretta e fortemente personalizzata” la

Peraltro la Corte territoriale ha significativamente posto in rilievo il fatto che da
in nessuno dei capitoli di prova ed in nessun passaggio delle deposizioni testimoniali
fosse dato cogliere la configurazione di un coesistente rapporto di dipendenza
gerarchica del Palmiotti rispetto ai soci ed all’organo collegiale della cooperativa.
11 giudici di merito, dunque, hanno mostrato di avere ben rapportato alla realtà
fattuale sottoposta al loro esame non solo i principi di diritto sopra enunciati ma
anche le categorie individuate dall’art. 2095 cod. civ. ed i relativi tratti differenziali
nonché il contenuto della declaratoria contrattuale fissante specificamente le
caratteristiche del dirigente del settore agricolo, caratteristiche, queste, da valutarsi,
come correttamente effettuato, necessariamente in rapporto al pregnante ed incisivo
ruolo sociale rivestito dal Palmiotti.
Se è, infatti, indubbio che la qualifica di dirigente spetti al prestatore di lavoro
che, come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera
organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in
concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa
e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza delle
direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un
orientamento, con le corrispondenti responsabilità a elevato livello, al governo
complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa (cfr. in tal senso
Cass. 2 settembre 2003, n. 13191), laddove, come nella specie, non sussista alcuna

lo

cooperativa che “sentiva come una sua creatura”.

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.L

formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente e risulti l’esercizio
diretto (ed anzi predominate e fortemente personalizzato) della gestione della società
in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è evidentemente necessario, al

mansioni, pur in un contesto di ampi poteri di iniziativa e di discrezionalità;
assoggettamento, ancorché in forma attenuata, a direttive, ordini e controlli datoriali;
coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro)
che la Corte territoriale ha, in concreto e con un accertamento di fatto in questa sede
non censurabile, escluso.
3. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o
obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al
pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali, liquidate
come in dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di liquidazione dei compensi
agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (che, all’art. 41 stabilisce che le
disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive
all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012) ed avuto
riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali
indicati nell’art. 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase
di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in

11

fine di distinguere i due ruoli, un quid pluris (leggasi: caratterizzazione delle

R. Gen. N. 19642/2010
Udienza 26/4/2013
Palmiotti Bruno c/ Falesia
Società Agricola s.r.L

euro 50,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA