Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18413 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.26/07/2017),  n. 18413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2000-2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 92,

presso lo studio dell’Avvocato GIAN NICOLA IARICCI che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PIPPI CRISTINA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha riformato la prima decisione che aveva accolto l’impugnazione proposta dal “consulente aziendale” C.M. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per omesso versamento dell’IRAP relativa all’anno di imposta 2004, sanzioni ed interessi.

2. Secondo la Commissione, essendo stata emessa la cartella sulla base della dichiarazione del contribuente, questi aveva l’obbligo di pagare l’imposta conseguente e, in caso di errore – come dallo stesso sostenuto -, avrebbe dovuto modificare la dichiarazione nei termini e con le modalità previste per legge e non in sede di ricorso, potendo, in caso di pagamento di indebito, chiedere il rimborso. Ribadiva, quindi, il principio dell’impugnabilità della cartella solo per vizi propri.

3. Il contribuente ricorre per cassazione su un motivo. L’intimata Agenzia delle entrate non svolge difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. L’unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dell’art. 53 Cost., dell’art. 10 dello Statuto del contribuente e dei principi generali in tema di rettificabilità degli errori materiali, per avere ritenuto la CTR che la cartella non era impugnabile per un errore di fatto o di diritto attinente alla dichiarazione fiscale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è fondato e va accolto.

1.2. Osserva la Corte che nel caso in esame il contribuente nell’impugnare la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, come si desume dal ricorso e dalla stessa sentenza, aveva sostenuto che l’attività esercitata non aveva i presupposti per l’applicazione dell’IRAP e che la dichiarazione fiscale era stata presentata telematicamente anche per l’IRAP per aggirare un errore bloccante previsto dal sistema informatico: aveva quindi fatto valere tali circostanze in sede contenziosa, a emenda della dichiarazione.

1.3. In tale fattispecie trova applicazione il principio espresso da questa Corte secondo il quale “In tema d’IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge.” (Cass. N. 4049/2015).

1.4. In applicazione di tale principio, quindi il contribuente poteva, anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, contestare la debenza del tributo e la decisione impugnata risulta errata.

2.1. Nei termini di cui sopra il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio in altra composizione che, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, provvederà a decidere la controversia previamente accertando se e in che limiti si sia realmente verificato l’errore denunciato dal contribuente, nella compilazione della dichiarazione dei redditi di che trattasi, e la ricorrenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per il riesame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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