Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18413 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 09/07/2019), n.18413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11402-2018 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO SASSO DEL VERME;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona dei

Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.N.O., UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II,

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI SPA, RAS ASSICURAZIONI SPA, REGIONE

CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 241/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 241 del 2018 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Ina-Assitalia s.p.a. (subentrata alla società fusa per incorporazione Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.), nonchè da Fondiaria-SAI e Assicurazioni Generali s.p.a. (cessionaria del ramo di azienda di Assitalia-Le Assicurazioni s.p.a.) – ha riformato la sentenza n. 11385 emessa dal Tribunale di Napoli; e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di garanzia proposta dall’Azienda Ospedaliera (nel procedimento pendente tra le suddette parti, oltre che D.N.O., l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Allianz s.p.a., già Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. e Ras Assicurazioni, nonchè la Regione Campania).

L’Azienda ricorrente con l’unico motivo proposto ha denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1322,1341,1917 e 1932 c.c. nonchè dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto meritevole di tutela la clausola di cui all’art. 26 delle condizioni generali di contratto assicurativo (c.d. claims made), con conseguente non necessità di una sua specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e con conseguente inoperatività della garanzia assicurativa (essendo stata formulata la richiesta di risarcimento del danno oltre il termine di un anno dalla cessione del contratto). Ha sostenuto il ricorrente che la sentenza impugnata violi gli insegnamenti di questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale laddove la Corte ha ritenuto la clausola meritevole di tutela, in quanto è “ridotta la possibilità che si crei una scopertura dalla garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio. Difetti, non sono escluse totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto, ma sono consentite quelle avanzate nell’anno successivo alla cessazione del contratto, termine da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo”.

Hanno resistito con controricorso le Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), che, per il caso di ritenuta fondatezza dell’unico motivo del ricorso principale, in via incidentale condizionata, denunciano con distinti 4 motivi:

a) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la Corte territoriale ha pronunciato sulla richiesta di accertamento della meritevolezza della clausola, richiesta che era stata articolata per la prima volta dalla controparte in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di appello;

b) violazione dello stesso art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c., che era stata formulata in primo grado e che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello;

c) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dal fatto che il contratto di assicurazione in esame (e con esso la clausola n. 26, che limitava la richiesta postuma ad un anno) era stato predisposto dalla stessa azienda sanitaria e che la compagnia aveva aderito alla proposta dell’azienda (con la quale aveva potuto procedere alla stipula del contratto soltanto dopo un vero e proprio bando di gara e capitolato speciale);

d) violazione ancora dell’art. 360, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno (che era stata formulata nel corso del giudizio di appello sulla base di sentenze di merito, passate in giudicato, che avevano tutte accertato, tra le stesse parti, la legittimità ex art. 1341 c.c. della clausola di cui all’art. 26 c.g.a. contenuta nella stessa identica polizza, di cui oggi si discute).

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati.

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Nessuna memoria è stata depositata in vista dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso principale è infondato.

In disparte ogni altra considerazione, si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, di recente hanno avuto modo di precisare (cfr Sentenza n. 22437 del 24/09/2018, Rv. 650461 – 01) che: “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

Del tutto conforme al suddetto principio di diritto è la sentenza impugnata nella parte in cui (p. 11 e ss) – dopo aver precisato che la clausola riportata al punto 26 delle condizioni generali del contratto di assicurazione non è sussumibile nella categoria delle clausole claims made c.d. pure (cioè destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato, e da questi all’assicuratore, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito), in quanto circoscrive l’operatività della copertura assicurativa agli illeciti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto ed impone che le richieste risarcitorie siano intervenute nel periodo di efficacia del contratto o nell’anno successivo alla sua cessazione – ha ritenuto non vessatoria la suddetta clausola sulla base del rilievo che essa non limita la responsabilità dell’assicuratore per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., ma specifica il rischio garantito, nel senso che mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza non soltanto del momento in cui è stata realizzata la condotta lesiva ma anche dell’epoca in cui la richiesta risarcitoria è stata avanzata dal danneggiato. Sulla base di detto corretto argomentare, la clausola è stata ricondotta dalla Corte territoriale ai “modi e ai limiti stabiliti dal contratto”, entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato.

La Corte territoriale ha anche precisato che la clausola in esame si sottrae comunque al rilievo di non meritevolezza, essendo ridotta la possibilità che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio: sia perchè non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell’anno successivo alla cessazione del contratto); sia perchè detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo.

In definitiva, con ampia e corretta motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che, non essendo vessatoria la clausola, la stessa non doveva formare oggetto di specifica sottoscrizione. E, sul presupposto della non operatività della garanzia assicurativa nel caso di specie (nel quale la richiesta era stata formulata oltre il termine di un anno dalla cessazione del contratto), ha correttamente respinto la domanda di garanzia formulata dall’odierna ricorrente nei confronti della compagnia.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso. E, con essa, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia controricorrente, nonchè la condanna dell’azienda ricorrente al pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

Le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità vanno dichiarate compensate tra le parti, in considerazione della evoluzione giurisprudenziale in materia di clausola c.d. claims made e del fatto che le Sezioni Unite sono intervenute successivamente al ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

– dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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