Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18412 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18412 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 10471-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DEL BO’ UMBERTO;
– intimato

2018
1618

avverso la sentenza n. 52/2010 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI.

Data pubblicazione: 12/07/2018

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la
sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione tributaria regionale della Lombardia,
che accogliendo parzialmente l’appello erariale ha rideterminato in euro 337.839,23
la plusvalenza, non dichiarata, di cui all’avviso di accertamento emesso nei confronti
di Umberto Del Bo’, il quale non ha svolto attività difensiva, in relazione alla

fratello Luigi, con patto di riservato dominio, dalla Cassa per la Formazione della
piccola proprietà contadina, successivamente incorporata nell’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con contratto ceduto in data 2/2/2001 ad
Andrea De Bo’, il quale si impegnava al pagamento delle residue rate, e quindi
formalmente trasferiti con rogito notarile di compravendita del 24/11/2003, dopo che
ISMEA aveva riconosciuto, il 22/10/2003, l’integrale pagamento del prezzo pattuito;
che il giudice di appello osservava che “ai fini dell’assoggettamento a tassazione della
plusvalenza come reddito diverso, di cui al ripetuto art. 67, co. 1 lett. b) del Tuir, la
decorrenza dei cinque anni dovrà essere calcolata a far data dal momento del
pagamento dell’ultima rata”, intervenuto nel 2003, e che “dalla plusvalenza calcolata
dall’Ufficio in euro 864.438,00, vada detratta la rivalutazione monetaria, il cui indice al
1971 è di 15,768”, per cui “la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di
vendita euro 900.000,00 ed il prezzo di acquisto rivalutato euro 562.160,73 e
determinata in euro 337.839,27”;

CONSIDERATO

che con il primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 67 e 68, d.p.r. n. 917 del 1986, in riferimento all’art.
360 c.p.c., primo comma, n. 3, giacché il giudice di appello, applicando la
rivalutazione monetaria (indice Istat 15,768) al prezzo di acquisto (euro 35.652,00,
per la metà imputabile al contribuente) di cui al contratto di compravendita del
22/10/1971, non solo ha finito per rivalutare anche le rate di prezzo corrisposte
prima del 2003, ma ha applicato un criterio di calcolo della plusvalenza, determinata
dalla vendita degli immobili prima del quinquennio, contrario alla lettera della legge,
che parla solo di “prezzo di acquisto”;

i

compravendita di terreni, con annessi fabbricati rurali, acquistati nel 1971, insieme al

che con il secondo motivo del ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in
riferimento all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, giacché il giudice di appello non ha
tenuto conto del fatto che il contribuente aveva chiesto, in ragione “delle migliorie
effettuate con investimenti di capitali e manodopera”, una certa rivalutazione del
prezzo di acquisto, ed ha finito per applicare “di fatto una maggiore rivalutazione
monetaria”, riducendo ulteriormente l’ammontare della plusvalenza tassabile rispetto
a quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio;

il cui esame è reso superfluo dall’accoglimento dell’altra;
che, invero, la questione sulla quale si incentrano le doglianze dell’Agenzia delle
Entrate riguarda la operata rivalutazione del prezzo di acquisto degli immobili per cui è
causa, posto che all’importo di euro 35.652,00 corrisposto ad ISMEA (per la metà
imputabile al contribuente) è stato applicato l’indice Istat 15,768, riferito all’anno
1971, donde la sostanziosa riduzione dell’ammontare (euro 864.438,00) della
plusvalenza tassabile di cui all’impugnato avviso di accertamento, applicata dal giudice
di merito allo scopo di salvaguardare il venditore dagli effetti dell’inflazione, laddove
altrimenti la tassazione colpirebbe un guadagno esclusivamente teorico;
che, tuttavia, siffatta argomentazione non trova alcuna base normativa atteso che gli
artt. 67 e 68, d.p.r. n. 917 del 1986, nulla prevedono al riguardo, riferendosi
testualmente alla differenza tra “corrispettivi percepiti” e “prezzo di acquisto”, e che la
presunzione assoluta di speculatività, nell’ipotesi delle plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque
anni, non è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
346/1999), la quale ha evidenziato che “L’apprezzamento della incidenza nel campo
tributario della svalutazione monetaria é rimesso, infatti, come la giurisprudenza di
questa Corte ha avuto modo di affermare, alla discrezionalità del legislatore. Mentre il
principio di capacità contributiva non può certo ritenersi violato per il solo fatto che
una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l’incidenza fiscale di un
tributo o abbia modificato gli effetti dell’applicazione di una imposta.”;
che il giudice di appello, correttamente, ha ancorato l’effetto traslativo della proprietà
dei terreni, in capo a Luigi e Umberto Del Bo’, all’integrale pagamento del prezzo
pattuito con l’ISMEA, sulla scorte del riconoscimento, da parte dell’ente,
dell’intervenuto pagamento, nell’anno 2003, dell’ultima rata prevista nell’atto di
vendita con riserva di proprietà del 22/10/1971, e detta circostanza risulta riportata
anche nell’atto di vendita stipulato il 24/11/2003 tra i predetti Luigi e Umberto Del Bo’
2

che la prima censura è fondata e va accolta, con assorbimento della seconda censura,

ed Andrea Del Bo’, quest’ultimo cessionario dell’originario contratto di compravendita,
trasferimento che integra il presupposto impositivo della plusvalenza realizzata, giusta
quanto previsto dall’art. 67, comma 1, d.p.r. n. 917 del 1986, mediante la cessione a
titolo oneroso di immobili acquistati da meno di cinque anni, ma non altrettanto
correttamente ha ritenuto di operare una rivalutazione, non prevista, del prezzo di
acquisto (euro 35.652,00, per la metà imputabile al contribuente), riferito all’atto di
acquisto iniziale, risalente all’anno 1971, al fine di depurare, sulla base dei coefficienti

che la sentenza va, in conclusione, cassata, e la causa può essere decisa nel merito, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, con il
rigetto del ricorso del contribuente;
che, tenuto conto delle particolarità della fattispecie e della mancanza

di

giurisprudenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero
giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.

Istat, l’incremento di valore dei terreni della misura attribuibile all’inflazione;

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