Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18412 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19399/13, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.I.E.T. s.p.a. in liquidazione;

– intimata –

per la cassazione della sentenza 116/18/12 del 14 giugno 2012 della

Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sez. stacc. di

Catania.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La cartella di pagamento (OMISSIS), relativa all’anno d’imposta 2003, emessa, fra l’altro, su ruolo (OMISSIS) formato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, dall’Agenzia delle Entrate di Catania, fu impugnata dalla contribuente SIET s.p.a. per difetto di motivazione in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2002, art. 7; per mancanza del presupposto impositivo, non avendo l’Ufficio tenuto conto dei versamenti effettuati; e per la mancanza dell’avviso bonario previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

La Commissione tributaria provinciale di Catania rigettò il ricorso in ordine all’I.r.a.p., accogliendolo nel resto, con corrispondente annullamento della cartella impugnata.

La sentenza, appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione tributaria regionale, è stata da questa confermata in forza del principio secondo cui “la procedura di iscrizione a ruolo delle maggiori imposti liquidate per effetto degli elementi desumibili dalla dichiarazione del contribuente non è applicabile all’ipotesi in cui la liquidazione si risolva in una rettifica del risultato della stessa versandosi pertanto di attività impositiva suscettibile di esercizio dell’accertamento”.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è inammissibile per difetto di notificazione.

Questa risulta essere stata tentata nello stesso giorno (2 agosto 2013) una prima volta (n. cron. 5454/13) all’indirizzo del liquidatore in via (OMISSIS), ma non eseguita “per irreperibilità del destinatario”; una seconda volta (n. cron. 5455/13) all’indirizzo del domiciliatario studio avv.to Sergio Cacopardo, e parimenti non eseguita per irreperibilità del destinatario.

Orbene, a parte l’inverosimiglianza dell’irreperibilità dello studio legale domiciliatario, non risultano essere state adempiute nè per il primo nè per il secondo tentativo le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. circa l’affissione in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e della successiva spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In assenza di costituzione della contribuente, il ricorso, non notificato, va dichiarato inammissibile.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 5955/2014).

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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