Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18411 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 29/11/2016, dep.26/07/2017), n. 18411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18483-2010 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO 48,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentato e
difeso dagli avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE SPIRITO MICHELETTA
TITA’ giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,
depositata il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/11/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 marzo 2010 la C.T.R. del Piemonte rigettò l’appello proposto da S.R. contro la decisione del primo giudice che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso dì accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2002, era stata recuperata a tassazione separata la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile.
Ritenne il giudice di appello che, in presenza di un atto pubblico di vendita, non assumeva rilievo l’accordo intervenuto tra le parti contraenti in termini di simulazione assoluta, il quale non poteva essere opposto dalle stesse ai terzi e, quindi, all’Amministrazione finanziaria, stante il disposto dell’art. 1415 c.c., comma 1.
2. Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione.
4. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia “violazione dell’art. 1415 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Sostiene che la simulazione assoluta del contratto di vendita all’origine della tassata plusvalenza, asseritamente attestata da accordo simulatorio allegato al ricorso in primo grado, è, ai sensi dell’art. 1415 c.c., comma 1, inopponibile soltanto “ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente”, e, dunque, non anche ai terzi in generale ed all’Amministrazione finanziaria.
2. Non riscontrandosi nel ricorso la benchè minima descrizione del contenuto dell’evocato accordo simulatorio, la censura, prima di ogni altra valutazione, va disattesa, giacchè non rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Secondo consolidata giurisprudenza, in forza delle indicate prescrizioni, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, nel ricorso medesimo vengano idoneamente rappresentati tutti gli elementi necessari, affinchè il giudice, già sulla base delle risultanze del ricorso, abbia completa cognizione della controversia e sia in grado di valutare ammissibilità e fondatezza della proposta doglianza (v., tra le altre, Cass. 2174/14, Cass. 2018/11; Cass. 18506/06; Cass. 18242/03; Cass. 10330/03).
Ne consegue che, ove il ricorso per cassazione si fondi sulla pretesa opponibilità di un documento contrattuale a soggetto ad esso estraneo (in relazione al quale il documento riveste la mera rilevanza di puro fatto storico), il ricorrente, ai sensi della richiamata disposizione, ha, non solo l’onere di indicare la sede dell’allegazione del documento medesimo, ma, altresì, quello di riportarne i contenuti rilevanti ai fini della decisione e di indicare tutti gli ulteriori elementi idonei ad asseverare la ricorrenza delle condizioni che ne giustificano la vantata opponibilità al terzo.
Mette conto peraltro di rilevare che il fatto che la difesa dell’Agenzia e le decisioni di merito siano incentrate sulla giuridica (ex art. 1415 c.c., comma 1) radicale inopponibilità della simulazione non implica, ex se, che la ricorrenza della prova della simulazione possa considerarsi circostanza incontroversa tra le parti.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto del ricorso.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017