Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18411 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19608-2014 proposto da:

N.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO

DETTORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE BOSCHI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N (OMISSIS) SASSARI, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato GIANFRANCO FIDONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO MASALA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2014 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di SASSARI, depositata il 27/01/2014 R.G. N. 286/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 37/14, riformando la pronuncia del Tribunale di Sassari, ha rigettato l’impugnativa del licenziamento intimato dalla ASL n. (OMISSIS) di Sassari a N.S., dipendente della medesima Azienda con qualifica di cuoco.

2. La Asl, con nota 26.8.2004, aveva comunicato al N. che, in relazione al superamento del periodo di comporto per malattia stabilito in 18 mesi nel triennio dall’art. 23, comma 1, CCNL di comparto, era stata disposta una visita medico-collegiale per la verifica della sua idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate e al contempo aveva invitato il dipendente a presentare istanza per la conservazione del posto di lavoro. Il (OMISSIS) il N. veniva sottoposto a visita medico-legale e il (OMISSIS) presentava istanza di aspettativa per ulteriori 18 mesi, ai sensi dell’art. 23, comma 2 CCNL. Il Collegio medico-legale concludeva per l’idoneità al lavoro del N., con ciò ribadendo analoga valutazione già espressa nella precedente visita del (OMISSIS) e ancora prima nel (OMISSIS). Con nota del 18.11.2004 la ASL, richiamato l’avvenuto superamento del periodo di comporto di cui all’art. 23, comma 1 CCNL e preso atto dell’esito della visita medico-collegiale, invitava il N. a riprendere servizio entro 5 giorni, informandolo che in mancanza sarebbero state assunte determinazioni per risolvere il rapporto di lavoro. Il N. evidenziava che le proprie condizioni di salute lo obbligavano a ricorrere ancora a cure mediche e continuava a restare assente per malattia. Il (OMISSIS) il N. veniva nuovamente sottoposto a visita medico-collegiale, che si concludeva ancora una volta con l’accertamento della idoneità allo svolgimento alle mansioni di cuoco. Il ricorrente nel (OMISSIS) chiedeva di conoscere le assenze per malattia dell’ultimo triennio e la Asl, riscontrando tale richiesta, comunicava che i giorni di assenza erano stati pari a n. 23 nel (OMISSIS), n. 253 nel (OMISSIS), n. 219 nel (OMISSIS), n. 263 nel (OMISSIS) e n. 110 nel (OMISSIS), per un totale di n. 868 giorni, ben superiore al termine di 540 giornate di assenza (18 mesi) nel triennio, di cui all’art. 23, comma 1 CCNL.

3. La Corte di appello ha osservato che i giorni di assenza non erano mai stati messi in discussione dal N. e che, comunque si computasse il triennio anteriore all’ultima assenza per malattia, era stata superata la soglia di 540 giornate, poichè il numero complessivo delle assenze poteva oscillare tra n. 735 e n. 592 in relazione al periodo preso in considerazione ed era comunque superiore alla predetta soglia. Ha altresì osservato che “…la datrice di lavoro non solo si è trovata nella oggettiva impossibilità di accogliere l’istanza di concessione dell’aspettativa formulata dal N. ex art. 23 CCNL, atteso che il collegio medico-legale aveva escluso la sussistenza del presupposto per concederla e cioè la presenza di una patologia grave, ma, in luogo di risolvere il rapporto lavorativo da subito, come ben avrebbe potuto fare, ha atteso, nel solo interesse del N., che venisse espletata l’ulteriore visita medica presso il medico competente dell’azienda sollecitata dal ricorrente e ciò all’evidente fine di avere una giuridica possibilità di aderire alla richiesta di aspettativa dello stesso N. o di adibirlo ad altre mansioni…”. Infine, la Corte di appello ha rigettato l’appello incidentale, rilevando che non vi era alcuna prova che la malattia che aveva indotto il N. ad assentarsi dal lavoro avesse avuto origine in comportamenti dell’Azienda.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il N. con sette motivi. Resiste la Asl con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 434 c.p.c. per difetto di specificità del ricorso in appello della Asl rispetto alla sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva affermato che il numero di giornate di assenza era inferiore al periodo di comporto di cui all’art. 23 CCNL. Nell’atto di appello, l’Azienda sanitaria non aveva prospettato alcuna violazione di legge, ma si era limitata a sostenere che il ricorrente non aveva contestato le giornate di assenza, per cui nessun altro onere gravava sul datore di lavoro in ordine alla prova dei fatti costitutivi dell’esercizio del potere di recesso.

Con il secondo motivo si denuncia vizio extrapetizione e violazione del principio dell’onere della prova (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello ritenuto che il ricorrente non avesse contestato i presupposti di legittimità dell’esercizio del potere di recesso, mentre egli aveva sempre sostenuto che il limite cui occorreva avere riguardo era quello di 1.080 giorni, dovendo computarsi il periodo di aspettativa, al quale aveva diritto. Dunque, nessuna acquiescenza era configurabile e il datore di lavoro non poteva considerarsi esonerato dalla prova dei fatti costitutivi del potere esercitato.

Con il terzo motivo ci si duole di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) consistente nell’esistenza di discrasie sui dati numerici delle assenze risultanti dalla stessa documentazione della Asl assunta a fondamento della decisione.

Con il quarto motivo si censura la sentenza per ultrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 4). Premette il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Sassari era parziale e che con il ricorso introduttivo aveva dedotto anche altri profili di illegittimità, in relazione alla riconducibilità della malattia alle mansioni usuranti cui era stato sottoposto ed all’ambiente di lavoro in cui era stato costretto ad operare, nonchè ad una serie di atti vessatori posti in essere nei suoi confronti. In relazione a queste ragioni aveva pure formulato domanda di risarcimento, per il cui accertamento il giudizio era proseguito. Con la sentenza parziale il Tribunale non si era pronunciato su questi ulteriori profili di illegittimità, avendo accolto l’impugnativa del licenziamento in relazione al mancato superamento del periodo di comporto. Poichè l’ambito del devolutum era segnato dai limiti dell’impugnazione svolta dalla Asl, la Corte di appello non avrebbe dovuto pronunciare in ordine a tali questioni riservate al prosieguo del giudizio di primo grado.

Il quinto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 23 CCNL comparto Sanità, violazione del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, art. 16 (art. 360 c.p.c., n. 3). Nella memoria di costituzione in appello il N. aveva evidenziato come le assenze per malattia sarebbero, al più, ammontate a 1.076 in cinque anni e non a 1.080 in tre anni, costituente il limite massimo del periodo di comporto previsto dai primi tre commi dell’art. 23 CCNL in caso di richiesta di aspettativa per casi di “particolare gravità”. Inoltre, il terzo comma dell’art. 23 ha previsto che, una volta superato il periodo di comporto complessivo, la risoluzione può essere disposta sono se il lavoratore è dichiarato permanentemente inidoneo al lavoro, mentre nella specie egli era stato giudicato idoneo a proficuo lavoro.

Il sesto e il settimo motivo denunciano violazione del principio di immediatezza del recesso (art. 360 c.p.c., n. 3) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per essere intercorso quasi un anno tra la nota del (OMISSIS) con cui il Direttore amministrativo della Asl ebbe a comunicare il superamento del periodo di assenza di cui all’art. 23, comma 1 CCNL e la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta con nota prot. (OMISSIS). Tale inerzia non poteva che costituire acquiescenza della Asl, fonte di affidamento nel N..

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Con unico articolato motivo di appello la Azienda sanitaria aveva dedotto che era mancata la contestazione, da parte del N., del numero complessivo dei giorni di assenza per malattia indicati dalla stessa Asl e superiore alla soglia di cui all’art. 23, comma 1 CCNL (18 mesi); aveva altresì dedotto che non era tenuta a concedere l’aspettativa di ulteriori 18 mesi di cui al comma 2 medesima norma contrattuale. Tenuto conto che il Tribunale aveva accolto l’impugnativa sul solo assunto del difetto di prova del superamento dei limiti indicati dall’art. 23 CCNL, l’atto di appello rispondeva ai requisiti prescritti per la sua ammissibilità, alla stregua dell’interpretazione fornita da questa Corte (sentenza n. 2143 del 2015) dell’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale norma, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

2.2. Può anche aggiungersi che, pur essendo il vizio di inammissibilità del ricorso in appello rilevabile d’ufficio dal giudice, ben avrebbe potuto il ricorrente fare emergere i profili ritenuti rilevanti, in relazione all’art. 434 c.p.c., in sede di memoria di costituzione in appello. Tanto non risulta avvenuto, come si evince dalla sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, avendo il ricorrente solo in sede di legittimità sollevato la questione del vizio che avrebbe inficiato il ricorso in appello della Asl.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ed error in procedendo sull’assunto che nessuna acquiescenza era configurabile in ordine alle allegazioni di parte convenuta e dunque il datore di lavoro non poteva considerarsi esonerato dalla prova dei fatti costitutivi del diritto esercitato.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto difetta di specificità rispetto al decisum (art. 366 c.p.c., n. 4). Come risulta dalla sentenza impugnata, la contestazione formulata dal ricorrente atteneva al mancato superamento del termine di cui al combinato disposto dell’art. 23, commi 2 e 3 CCNL (18+18 mesi), che, se considerato, avrebbe portato a riconoscere un valore-soglia di n. 1.080 giornate di assenza, limite comunque non raggiunto dal N. neppure considerando il totale delle assenze accumulate nel quinquennio. La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 23, comma 2 in quanto l’aspettativa – e dunque il prolungamento del periodo di comporto – di cui all’art. 23, comma 2 CCNL non era stata concessa ed ha rilevato che, invece, non era stato contestato che il ricorrente avesse superato la soglia di cui al comma 1 (mesi 18, pari a gg. 540).

4. Il terzo motivo prospetta l’esistenza di discrasie sui dati numerici delle assenze risultanti dalla stessa documentazione della Asl assunta a fondamento della decisione.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad una rivisitazione del merito, in ordine alla prova fornita dalla Asl circa il computo dei giorni di assenza.

4.2. In proposito, va ricordato che, con sentenza n. 8053/14, le S.U. di questa Corte hanno chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). E’ stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

4.3. La denuncia di omesso esame contenuta nel terzo motivo non corrisponde in alcun modo al modello risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi in una critica al risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice di appello, al quale si oppone una diversa soluzione, ritenuta preferibile.

5. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello si sarebbe pronunciata anche sulla questione della riconducibilità della malattia al comportamento colpevole dell’Azienda sanitaria, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in quanto sulla domanda di risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c. il giudizio era proseguito e l’ambito del devolutum era segnato dai limiti dell’impugnazione svolta dalla Asl. La Corte di appello non avrebbe dovuto pronunciare in ordine a tali questioni riservate al prosieguo del giudizio di primo grado.

5.1. Il motivo è infondato. Il prosieguo del giudizio aveva riguardato la pronuncia sulle domande risarcitorie formulate ai sensi degli artt. 2087 e 2103 c.c.. Le altre ragioni di illegittimità del licenziamento, dedotte dall’originario ricorrente, erano rimaste assorbite in primo grado, avendo il Tribunale accolto l’impugnativa per difetto di prova del superamento del periodo di comporto. Queste erano state riproposte dal N. con appello incidentale; dunque, correttamente la Corte di appello ha esaminato tali ulteriori vizi dedotti a sostegno della domanda di illegittimità del licenziamento.

6. In merito al quinto motivo, va premesso che la disciplina dettata dal CCNL del comparto Sanità, che regola la fattispecie, all’art. 23 (assenze per malattia) prevede, al comma 1, che “1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso”; al secondo comma, che “Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”; al terzo comma che “Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, qualora non sia stato possibile applicare il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, art. 16 perchè il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o l’ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso”.

6.1. Il tenore del secondo comma porta a ritenere che, in presenza di una richiesta del lavoratore avanzata prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, il datore di lavoro possa concedere al dipendente di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi o disporre l’accertamento delle sue condizioni di salute (“…può essere concesso di assentarsi…. ovvero di essere sottoposto all’accertamento….”) al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. E’ poi stabilito, al terzo comma, che il superamento dei periodo di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 (ipotesi di comporto per sommatoria: Cass. n. 22392 del 10/12/2012) consente all’Azienda o l’Ente di procedere alla risoluzione.

6.2. Ove sia riconosciuta l’aspettativa con prolungamento del periodo di assenza fino ad ulteriori 18 mesi, può procedersi alla risoluzione del rapporto, per tale causa giustificatrice, solo al termine del periodo complessivo. Il licenziamento per inidoneità fisica resta, invece, condizionato all’impossibilità di applicare il sistema di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 16, perchè a seguito degli accertamenti sanitari, il lavoratore è risultato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

6.3. Questa Corte ha avuto modo di ribadire in più occasioni la differenza ontologica esistente tra licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c., e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: pur configurando entrambe le fattispecie una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina ai sensi dell’art. 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., eventualmente previo accertamento dei relativi presupposti con la procedura stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5 ed indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (cfr. Cass. 1404/2012, n. 5416/97, n. 410/1999). La ricomprensione del licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni nell’alveo del giustificato motivo oggettivo è stata ancora di recente affermata da Cass. Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013. Ed è in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con il suo stato di salute, ed assolva quindi all’obbligo di repechage.

6.4. Nella specie, se è vero che la Asl ebbe a segnalare al ricorrente la facoltà di proporre istanza per la conservazione del posto di lavoro (segnalazione cui peraltro non era tenuta: Cass. n. 13396/02, 21385/04), è altresì vero che, alla stregua dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, l’istanza presentata dal ricorrente non venne accolta, in quanto l’Azienda sanitaria valutò l’opportunità di attendere l’espletamento della visita medica collegiale, all’esito della quale, preso atto del relativo esito, ritenne di avvalersi della facoltà di recedere ai sensi dell’art. 23 CCNL, comma 1.

6.5. Nè l’avere atteso il compimento della verifica medico-legale costituiva indice di una rinuncia implicita della Asl ad avvalersi della facoltà di recedere per superamento del periodo di comporto, in quanto l’accertamento sanitario ben poteva fornire elementi di conoscenza per ritenere o meno sussistente quella “particolare gravità” del caso che l’art. 23, comma 23 indica come situazione che giustifica l’accoglimento dell’istanza di aspettativa.

7. Con gli ultimi due motivi di ricorso si censura la sentenza per non avere ritenuto intempestivo il licenziamento intervenuto a distanza di circa un anno dal momento in cui, secondo la ricostruzione fattuale di parte datoriale, era stato superato il periodo del comporto. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

7.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato, dell’azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente (Cass. n. 24899 del 2011). Dunque, non può parlarsi in alcun modo di rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di comporto in casi, come quello in esame, in cui il presunto ritardo si colloca nel protrarsi dell’assenza dal lavoro e non successivamente alla ripresa del servizio.

7.2. Resta poi fermo il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare nel complesso la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione agli interessi aziendali (cfr. ex aliis, Cass. n. 7037 del 2011).

7.3. Nel caso di specie, l’attesa da parte del datore di lavoro, pur a seguito del superamento del periodo di comporto, era giustificata – come logicamente argomentato dalla Corte distrettuale – proprio nello stesso interesse del N., che aveva sollecitato un’ulteriore verifica medico-legale (“…in luogo di risolvere il rapporto lavorativo da subito, come ben avrebbe potuto fare, ha atteso, nel solo interesse del N., che venisse espletata l’ulteriore visita medica presso il medico competente dell’azienda sollecitata dal ricorrente e ciò all’evidente fine di avere una giuridica possibilità di aderire alla richiesta di aspettativa dello stesso N. o di adibirlo ad altre mansioni…”).

8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali e oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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