Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18411 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HOTEL RISTORANTE “LA PERGOLA” DI SPADOLA LUIGI & C. S.N.C.,in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENEA 14, presso lo studio dell’avvocato PESCETELLI FABIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MURANO ANTONIO, PAOLINO

VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 17/02/2006 r.g.n. 319/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava l’Hotel Ristorante La Pergola di Spadola Luigi e C. s.n.c. al pagamento, a favore della ex dipendente I. L., della somma di Euro 3526,35 a titolo di differenze retributive e della somma di Euro 689,48 a titolo di trattamento di fine rapporto.

La Corte territoriale riteneva, in particolare, l’erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice che aveva interpretato l’eccezione, formulata dalla società all’atto della costituzione in giudizio, di aver pagato tutto quanto richiesto, avvalendosi delle prescrizioni di legge, come eccezione di prescrizione (presuntiva) ex art. 2955 c.c., n. 2, e per l’effetto aveva rigettato la domanda. Osservava in proposito il giudice del gravame che non solo la suddetta eccezione non indicava specificamente alcun tipo di prescrizione, ma non faceva nemmeno riferimento al decorso del tempo. Concludeva pertanto che l’espressione avvalendosi delle prescrizioni di legge doveva interpretarsi nel senso di esprimere l’avvenuto pagamento. Sotto altro profilo osservava che, anche se fosse stata eccepita la prescrizione, al caso di specie sarebbe stata applicabile la prescrizione quinquennale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Hotel Ristorante La Pergola di Spadola Luigi s.n.c. affidato ad un unico motivo. La L. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, dell’art. 2955 c.c., n. 2, e dell’art. 2956 c.c., n. 1 con riferimento alla statuizione della Corte territoriale secondo cui non era applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva. Deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la prescrizione presuntiva si applica a tutti i rapporti di lavoro e non, come affermato nella sentenza impugnata, ai soli rapporti a tempo determinato; non poteva pertanto escludersi l’applicabilità al caso di specie della prescrizione presuntiva in relazione al fatto che si trattava di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Deduce che aveva eccepito la prescrizione presuntiva annuale, ai sensi dell’art. 2955 c.c., n. 2, per le retribuzioni corrisposte mensilmente, e triennale per le retribuzioni quali il TFR corrisposte normalmente per periodi superiori al mese e che i relativi termini erano già decorsi.

Il Collegio rileva preliminarmente che, come evidenziato in narrativa, la Corte territoriale ha accolto la domanda della lavoratrice sulla base di una doppia ratio decidendi, ciascuna delle quali è sufficiente da sola a sorreggere la decisione impugnata; ed infatti, sotto un primo profilo, ha ritenuto che l’espressione aver pagato tutto quanto richiesto, avvalendosi delle prescrizioni di legge, non potesse essere interpretata come espressione di una eccezione di prescrizione atteso che la stessa era priva di riferimenti al decorso del tempo; sotto altro profilo ha affermato che comunque non sarebbe stata applicabile al caso di specie la prescrizione presuntiva ma semmai, ove tempestivamente dedotta, la prescrizione quinquennale.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 12 aprile 2001 n. 5493; Cass. 19 marzo 2002 n. 3965; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 24 maggio 2006 n. 12372), in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa.

Nel caso di specie la censura contenuta nell’unico motivo di ricorso concerne unicamente la seconda delle rationes decidendi della sentenza impugnata e pertanto deve ritenersi inammissibile essendo rimasta ferma la statuizione basata sulla non configurabilità, nel caso di specie, dell’eccezione di prescrizione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla deve essere statuito in tema di spese del giudizio di cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte della lavoratrice, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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