Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18411 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18414/2013, promosso da:

Verniciatura Fabbri s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo

Panariti, presso il cui studio in via Celimontana, 38 – Roma, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza 26/29/13 del 17 gennaio 2013 della

Commissione tributaria regionale per la Lombardia.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza predetta la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, confermando quella di primo grado, ha validato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Monza Brianza, fondato sul grave scostamento, per i redditi del 2004, fra i risultati di studi di settore (Euro 138.828,00) e quelli dichiarati (Euro 436,00).

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per due motivi, la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “omesso o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato tra le parti o rilevabile d’ufficio o comunque omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 sia nella versione precedente il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ancora applicabile a processo tributario, che in quella successiva)”, in quanto la Commissione tributaria regionale non avrebbe motivato in ordine alla ragioni addotte dalla contribuente a sostegno dell’inapplicabilità dello studio di settore.

Con il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al combinato disposto di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62 bis e 62 sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 e in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3”, perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe attribuito valore di presunzione assoluta allo studio di settore.

Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui richiama il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla novella del 2012, in quanto le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. sez. U, 8054/2014; cass., 13126/2018).

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui richiama il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non adduce alcun fatto concreto e specifico, sia esso primario o secondario, oggetto di discussione fra le parti e decisivo per la controversia, ma esclusivamente – per quanto diffusamente esposto – l’insufficiente motivazione in ordine all’applicabilità, nel caso specifico, degli studi di settore.

Va ribadito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. (Cass., 26305/2018).

Il secondo motivo è infondato.

Riguardo al valore probatorio degli studi di settore, e pertanto in ordine alla fattispecie di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e 62 sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, la sentenza impugnata si pone nel solco della giurisprudenza secondo cui la determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass., Sez. U, 26635/2009; Cass., 24330/2019; Cass. 3252/2019).

Infatti, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., 27617/2018).

In questo caso è pacifico che l’Amministrazione pose il contribuente nelle condizioni di dimostrare l’inapplicabilità, al suo caso concreto, dello studio di settore applicato; ma le giustificazioni addotte non sono apparse all’Ufficio adeguatamente concrete e specifiche e tali quindi da rendere inapplicabile lo studio di settore, cosicchè questo è divenuto – secondo la giurisprudenza – una presunzione che il contribuente avrebbe avuto l’onere e la possibilità di inficiare in sede giudiziaria.

Questo non è avvenuto nè davanti alla Commissione tributaria provinciale che davanti alla Commissione tributaria regionale, che entrambe hanno ritenuti i fatti addotti dalla società inidonei ad escludere l’applicabilità dello studio di settore. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha evidenziato la linea di difesa dell’Ufficio, che aveva rilevato acquisti per materie prime per Euro 113.458,00, spese per lavoro dipendente per Euro 149.920,00, valore dei beni strumentali per Euro 349.720,00: valore a fronte dei quali il reddito netto dichiarato di 436,00 per l’anno oggetto dell’accertamento era apparso oggettivamente e inammissibilmente sproporzionato.

Nel motivo di ricorso il contribuente sostanzialmente denuncia sotto un diverso profilo lo stesso difetto di motivazione esplicitato nel primo, continuando ad addurre argomenti generici o palesemente ininfluenti al cospetto dell’entità dei costi sostenuti e dell’evidente antieconomicità della gestione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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