Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18410 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7112-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BARLEY ARTS PROMOTION SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SS. APOSTOLI, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TARDIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4112/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha

chiesto che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso

ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 4112/2014, depositata il 23.7.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con la menzionata sentenza, la CTR, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, confermava la sentenza della CTP di Milano, che,in accoglimento del ricorso proposto da Barley Arts Promotion srl, annullava avviso di accertamento per tributi relativi all’annualità 2005, sia perchè notificato oltre i termini di decadenza in dipendenza del fatto che risultava documentalmente provata la omessa presentazione dell’asserita denuncia dinanzi alla competente Procura della Repubblica, sia perchè l’atto impositivo era infondato nel merito.

– Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a quattro motivi; resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, e dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18,19 e art. 21, comma 7, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 4) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR, art. 109, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Il primo motivo – avente ad oggetto il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, per l’Irpef e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, per l’Iva – è fondato in quanto il raddoppio in questione è legato alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo della denuncia penale ex art. 331 c.p.p., e, dunque all’astratta configurabilità di un reato perseguibile d’ufficio, come è stato più volte affermato da questa Corte (ex multis, e di recente, n. 17586/2019) sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2011.

– Nella specie è sorto in capo all’Ufficio l’obbligo di denuncia di reato ex art. 331 c.p.p.; circostanza della quale è stata data notizia al contribuente tramite apposita informazione contenuta nell’avviso di accertamento. La CTR ha erroneamente ritenuto la rilevanza, ai fini del raddoppio dei termini, della produzione della denuncia penale laddove nessun obbligo di allegazione della notizia di reato incombe sull’Ufficio.

– Il motivo è quindi fondato e va accolto.

– Fondato è anche il secondo motivo con cui la ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente sul punto relativo alla concreta sussistenza delle operazioni cui si riferiscono i costi che si assumono indebitamente detratti.

– Posto che è pacifico che la ripresa a tassazione per cui è causa è dovuta all’assenza di documentazione atta a comprovare l’esistenza delle operazioni specificate nelle fatture ed i costi effettivamente sopportati dalla contribuente, la motivazione della sentenza impugnata è praticamente inesistente, atteso che non è indicato il percorso logico giuridico seguito dalla CTR nella valutazione dei documenti che non vengono indicati, ne è spiegato come sia stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di dette operazioni; il tutto, poi, errando la CTR nella individuazione del soggetto su cui grava l’onere probatorio.

– All’accoglimento dei primi due motivi consegue l’assorbimento dei restanti mezzi; la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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