Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18410 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 18/11/2016, dep.26/07/2017),  n. 18410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28283-2012 proposto da:

P.M., GE.AL., GE.MI., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA G. B. VICO 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

CANDIDO DI GIOIA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SILVIA ARRIGHETTI giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PISTOIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza del 18 ottobre 2011 accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia del 23 febbraio 2009 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da MEDIA COSTRUZIONI s.r.l. (parte acquirente) e P.M., GE.Mi. e GE.Al. (parti venditrici) avverso l’avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativamente alla compravendita di un terreno edificabile sito nel comune di Campi Bisenzio, con il quale il valore dichiarato nell’atto, pari ad Euro 2.162.500,00 lo stesso era stato elevato ad Euro 2.500.000,00 sulla base della stima UTE.

Osservava il giudice di appello che a fronte di una motivazione corretta dell’avviso di accertamento in quanto basata su una stima tecnica riferita ai metri cubi edificabili risultanti dall’atto di compravendita, le controdeduzioni delle parti private (venditori e società acquirente) erano, per un verso, generiche e, per altro verso, sfornite di supporti probatori adeguati. Rilevava la CTR che nessuna incidenza poteva assumere in favore delle parti private la circostanza che al momento della stipula della compravendita non fosse stata ancora rilasciata la licenza edilizia, osservando altresì l’incongruità della osservazione dei contribuenti secondo la quale da parte della società acquirente, operante nel settore dell’edilizia privata, erano stati affrontati costi per Euro 2.162.500, trattandosi, se così fosse avvenuto, di una operazione commerciale antieconomica e dunque del tutto inverosimile. Nè, infine, poteva farsi riferimento ai valori ai fini ICI essendo del tutto diversa la natura di tale imposta rispetto a quella ai fini INVIM.

Avverso la detta decisione propongono ricorso i contribuenti P.M., GE.Al. e GE.Mi. deducendo, con un primo motivo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè del art. 2697 c.c. della L. n. 88 del 2009, art. 24, e la L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rilevano in particolare le parti ricorrenti che la Commissione di 2 grado, recependo, al pari di quanto già avvenuto nel giudizio di primo grado, in modo del tutto acritico ed automatico i dati ricavabili dalla stima UTE (peraltro basata su elementi astratti) era incorsa nel difetto assoluto di motivazione. Osservano, poi, le parti ricorrenti che la decisione impugnata è anche inosservante delle disposizioni contenute nella L. 7 luglio 2009, n. 88, per effetto delle quali l’Ufficio finanziario può fondare il proprio accertamento sulla base di presunzioni purchè gravi, precise e concordanti, gravando poi su di esso il relativo onere probatorio: onere nel caso di specie non assolto. Con un secondo motivo parti ricorrenti lamentano insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio quali l’illegittimità delle modalità e del criterio di stima usato dall’Ufficio; la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato e l’assenza di prove a sostegno della pretesa impositiva. Con un terzo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11,115 e 116 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare gli elementi di prova offerti dai contribuenti ed il travisamento delle risultanze probatorie.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate contestando con specifiche argomentazioni tutti i motivi enunciati nel ricorso.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in replica alle deduzioni difensive spiegate dalla parte resistente, ribadendo la piena fondatezza dei motivi di ricorso espressamente richiamati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con il primo motivo articolato sotto due diversi profili, parti ricorrenti deducono anzitutto vizio di motivazione in riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 88 del 2009, art. 24, e della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione di 2^ grado avrebbe recepito in modo del tutto acritico ed automatico i dati ricavabili dalla stima UTE (peraltro basata su elementi astratti), la quale può solo considerarsi indizio dal quale poter desumere valori maggiori rispetto a quelli dichiarati dalla parte, abbisognevole di ulteriori riscontri, nella specie inesistenti. Sotto un diverso profilo poi i ricorrenti lamentano l’inosservanza delle disposizioni contenute nella L. 7 luglio 2009, n. 88 per effetto delle quali l’ufficio finanziario può fondare il proprio accertamento sulla base di presunzioni purchè gravi, precise e concordanti, gravando poi su di esso il relativo onere probatorio: onere nel caso di specie non assolto.

2.1 Nessuna delle dette censure può ritenersi fondata.

2.2 Come emerge pacificamente dalla lettura della sentenza impugnata, la Commissione Regionale, nell’accogliere l’appello dell’amministrazione finanziaria, ha richiamato la stima UTE posta a base dell’avviso di accertamento, così conformandosi all’orientamento, condiviso dal collegio, secondo il quale in tema di imposta di registro, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento che rettifichi il valore di un immobile può dirsi adempiuto quando l’ufficio indichi il petitum e le ragioni relative in termini sufficienti a definire la materia del contendere, sicchè deve ritenersi motivato un avviso di accertamento che faccia rinvio ai dati contenuti in una stima effettuata dall’UTE (in termini sez. 5^ 25.3.2011 n. 6928, rv. 617330; conforme sez. 5^ 3.12.2014 n. 25559, rv. 633748).

2.3 Va poi ricordato che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, “in tema di imposta di registro ed Invim, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.” (Sez. 5^ 25.3.2011 n. 6914, Rv. 617324; conforme sez. 6-5^ Ord. 6.6.2016 n. 11560, Rv. 640080).

2.4 Ne consegue che grava sulla parte ricorrente, una volta esplicitati da parte dell’ufficio impositore i criteri che hanno condotto ad una rettifica in aumento dei valori dichiarati, contestare quei dati offrendo elementi di valutazione contrapposti ed attendibili.

3. Vero è che in ripetute occasioni questa sezione ha affermato il principio, cui il collegio ritiene di dover aderire, secondo cui in tema di INVIM la relazione di stima di un immobile redatta dall’UTE e richiamata in parte qua dall’amministrazione nell’avviso di accertamento di maggior valore costituisce un atto di parte che può, quindi, essere contestato dal contribuente purchè sulla base di dati attendibili (Sez. 5^ 30.5.2002 n. 7935, Rv. 554768).

3.1 Ma va anche sottolineato che in materia vige la regola secondo la quale nella controversia tributaria in sede giurisdizionale la stima UTE non può nè essere considerata inattendibile sol perchè perizia di parte proveniente da una articolazione dell’amministrazione finanziaria, nè attendibile e sufficiente tout court per supportare l’atto impositivo in quanto di fede privilegiata, essendo preciso obbligo del giudice investito della impugnazione dell’avviso di accertamento di maggior valore basato sulla perizia UTE quello di verificare se tale stima sia idonea a superare le contestazioni dell’interessato e a fornire la prova del maggior valore prospettato dall’amministrazione finanziaria e di esplicitare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5^ 8.5.2015 n. 9357, Rv. 635264).

3.2 Come ricordato in quest’ultima decisione – che peraltro ricalca, integrandolo, un orientamento che può dirsi consolidato nel giudizio tributario – l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, con la conseguenza che la relazione di stima di un immobile redatta dall’UTE, costituisce una semplice perizia di parte, “alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto”. Il che obbliga il giudice a spiegare in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento laddove ritenga di attribuire specifico valore dimostrativo alla pretesa fiscale vantata dall’amministrazione.

3.4 La sentenza impugnata si è uniformata ai detti principi non incorrendo affatto nel dedotto difetto di motivazione, anzitutto perchè ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento basato sulla stima UTE richiamata nell’atto ed ancora, perchè ha sviluppato specifici argomenti in ordine alle ragioni per le quali la perizia UTE assumeva una ben precisa valenza tale da giustificare l’accertamento di maggior valore. Il giudice regionale ha fatto riferimento alla quantità volumetrica edificabile e ha, del tutto logicamente, ritenuto che il mancato rilascio della licenza edilizia non significava affatto che l’area non avesse una potenzialità edificatoria in quanto il soggetto acquirente – una impresa esercente attività edilizia – ben difficilmente avrebbe acquistato per un importo assai cospicuo un’area di rilevanti dimensioni senza alcuna finalità edificatoria e nell’incertezza che potesse essere rilasciata la licenza edilizia. Ed infine, con riguardo alla espropriazione di un’area di mq. 1182 in vista della realizzazione in quel tratto della terza corsia dell’autostrada del sole, del tutto correttamente la CTR non ha attribuito valore dirimente tale da giustificare il minor valore dell’area non mancando poi di considerare – per come ha replicato la Direzione Provinciale delle Entrate nel suo controricorso – che il decreto di esproprio era comunque successivo all’atto di vendita.

3.5 Nessuna decisiva rilevanza può attribuirsi alla fidejussione sì da determinare un mutamento di giudizio rispetto a quello, assolutamente corretto e logico, operato dalla commissione regionale. e medesime considerazioni valgono anche con riferimento al certificato di destinazione urbanistica successivo alla variante del 2007.

3.6 Per quanto poi riguarda il profilo attinente alla violazione delle disposizioni di cui alla legge comunitaria 88/09, si tratta di un richiamo operato dai ricorrenti a disposizioni non riguardanti la materia dell’INVIM ma dell’IVA e dunque inconferente.

4. Con riguardo, poi, al mancato riferimento da parte della CTR ai valori dell’area ai fini ICI, la relativa censura basata, ancora una volta, su un preteso vizio motivazionale non ha ragione di essere.

4.1 Come recentemente affermato da questa sezione, in materia di imposta di registro, al fine di determinare il valore venale del bene e conseguentemente la base imponibile, non trovano applicazione i criteri di determinazione dell’ICI, anzitutto per ragioni di ordine temporale legate all’occasionalità dell’imposta di registro rispetto alla periodicità dell’ICI, la cui quantità va determinata annualmente con riferimento al primo giorno del periodo di imposta (Sez. 5^ 28.10.2016 n. 21830, Rv. 641573).

4.2 Ma è soprattutto sotto l’aspetto strutturale che le due imposte sono radicalmente diverse: come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la normativa in materia di INVIM e imposta di registro è radicalmente diversa da quella in materia di ICI. La prima, infatti, riguarda imposte sui trasferimenti per la determinazione della cui base imponibile occorre fare riferimento al valore venale in comune commercio. Tali principi non possono trovare applicazione nel caso dell’ICI, qualificabile quale imposta sul patrimonio per la quale, nel mentre viene meno l’esigenza di rapportare la base imponibile al valore di mercato, trova ampiamente giustificazione la tendenza, espressa dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 2, a parametrare l’imposizione su un valore diverso costituito da quello riferito alla rendita catastale (sez. 5^ 5.8.2004 n. 15078; sez. 5^ 20.4.2016 n. 7903 non massimata).

5. Ne consegue allora l’insussistenza dei dedotti vizi di motivazione, avendo il giudice di appello espresso una valutazione insindacabile in questa sede in quanto immune da incongruità logiche e basate, invece, su una analisi comparata che ha tenuto conto anche delle deduzioni dei contribuenti, disattese perchè ritenute generiche e infondate oltre che basate su dati inesatti.

6. Al rigetto del ricorso consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA