Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18410 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18410 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 12495-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GENTILE AMELIA;
– con troricorrente –

2018
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avverso la sentenza n. 320/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

Data pubblicazione: 12/07/2018

R.G.N.12495-11

parzialmente l’appello dai germani Gentile Amelia, Angelo, Anna e
Maria avverso la sentenza della CTP di Roma, con la quale era stato
rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso le cartelle
esattoriali e l’avviso di liquidazione, con i quali veniva richiesto il
pagamento di euro 65.980,57 per imposta di registro, ipotecaria e
catastale, dovute in conseguenza della registrazione della sentenza
del Tribunale di Roma n. 2603/2008, riducendo l’importo dovuto ad
euro 39.916,97. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione
della pronuncia svolgendo un solo motivo. Si è costituita con
controricorso Amelia Gentile eccependo il difetto di contraddittorio,
avendo l’Agenzia delle entrate proposto impugnazione soltanto nei
suoi confronti, quale intestataria principale della cartella di
pagamento, e non anche nei confronti degli altri germani Angelo,
Maria ed Anna Gentile, ricorrenti in primo grado e litisconsorti
necessari, trattandosi di debito ereditario, nonché nei confronti di
Equitalia, che, in caso di irrevocabilità della statuizione della CTR,
sarebbe obbligata al rimborso nei confronti dei contribuenti;
sollecita, pertanto, un ordine di integrazione del contraddittorio, ai
sensi dell’art. 375, n. 2, c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria 18.11.2016, questa Corte, rilevata
l’esigenza di integrare il contraddittorio, ha rinviato la causa a
nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni
sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza per tale adempimento
nei confronti di tutte le parti dell’originario processo.

RITENUTO CHE:
Con sentenza del 11.11.2011, la CTR del Lazio accoglieva

Con nota 21.11.2017, l’avv. Giancarlo Fabrizio difensore della
controricorrente, ha comunicato che in data 31.1.2013 i germani
Gentile Anna, Amelia, Maria ed Angelo hanno revocato l’incarico.

CONSIDERATO CHE:
1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando omessa motivazione in relazione all’art. 360, comma

dovuto a titolo di imposta di registro, computando, quale importo
da portare in detrazione, la somma già versata di euro 21.216,00,
oltre alla quota di sanzioni ed interessi corrispondenti; lamenta,
tuttavia, che la sentenza abbia omesso di esaminare e pronunciarsi
sull’eccezione proposta dall’ufficio, relativa alla pertinenza dei
modelli F23 allegati dalla contribuente alla pretesa tributaria
oggetto di riscossione; con l’atto di appello, invero, era stato
dedotto che le somme versate mediante i modelli F23 del
20/2/2009 non avessero attinenza con la registrazione della
sentenza da cui scaturiva la pretesa fiscale oggetto di riscossione,
trattandosi di imposte ipotecarie richieste da due uffici diversi
(Roma e Napoli) dell’Agenzia del territorio, e che l’importo delle
imposte ipotecarie fosse notevolmente superiore a quello indicato
nella cartella (euro 9.500,00).

2.Con nota 21.11.2017 l’avv. Giancarlo Fabrizio difensore della
controricorrente ha comunicato che in data 31.1.2013 i germani
Gentile Anna, Amelia, Maria ed Angelo hanno revocato l’incarico.
Con riferimento al presente giudizio di legittimità, non rileva che sia
stato revocato l’incarico al difensore, considerato che la revoca
della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte
del difensore, a norma dell’art. 85 c.p.c., non fanno perdere al
procuratore (revocato o rinunciante) lo “ius postulandi” e la
rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino
a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro
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1, n. 5, c.p.c., atteso che la pronuncia avrebbe ridotto l’importo

procuratore e tale situazione non sia stata ufficialmente comunicata
(Cass. n. 5410 del 2001). Ne consegue che nel presente giudizio
nessun effetto può conseguire dalla revoca del mandato (Cass. n.
16121 del 2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
Come si è detto nella parte in fatto, con ordinanza interlocutoria

contraddittorio, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando alla
parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione
dell’ordinanza per tale adempimento nei confronti di tutte le parti
dell’originario processo. Non risulta che l’Ufficio ricorrente abbia
ottemperato. Pertanto, l’omessa integrazione del contraddittorio,
come disposto con l’ordinanza interlocutoria di questa Corte,
determina l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in
complessivi euro 2500,00, per compensi, oltre spese forfetarie ed
accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il 19 aprile 2018.

18.11.2016, questa Corte, rilevata l’esigenza di integrare il

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