Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1841 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1841 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21513-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3122

CONSALVO POMPEO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2006 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 06/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/01/2014

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 20.1.01, veniva notificato personalmente a
Consalvo Pompeo – nella sua qualità, all’epoca dei fatti,
di legale rappresentante della società Falegno di Spataro
Aurelio & C. s.a.s., cessata in data 1.10.99, e pertanto
quale soggetto condebitore, in via solidale, del debito
di imposta della predetta società – un avviso di mora,
al mancato versamento dell’IVA per l’anno di imposta
1993.
2. L’atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla
CTP di Torino, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR del Piemonte
veniva, del pari, rigettato con sentenza n. 35/12/06, depositata il 6.6.06.
2.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva – in rito – di non dover integrare il contraddittorio nei confronti del Concessionario della riscossione,
come richiesto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 14
del d.lgs. 546/92, e reputava – in merito – leso il diritto di difesa del contribuente, in conseguenza della
mancata notifica al medesimo della cartella di pagamento
a monte dell’avviso di mora impugnato.
3. Per la cassazione della sentenza n. 35/12/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 10, 14 e 19 del d.lgs. n. 546/92, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – ad avviso della ricorrente – nel ritenere passivamente legittimata nel giudizio l’Agenzia delle Entrate, dal momento che, trattandosi di domanda del contribuente diretta a far valere
l’illegittimità dell’avviso di mora, perché non preceduto
dalla notifica della prodromica cartella di pagamento,
sarebbe sussistita la legittimazione esclusiva, al ri-

conseguente a cartella esattoriale, emesso in relazione

guardo, di detto Concessionario, nell’ambito della cui
competenza rientrerebbero gli atti in questione. Sicchè
il giudice di appello avrebbe dovuto, a parere
dell’Amministrazione ricorrente, dichiarare il difetto di
legittimazione dell’ente impositore, o – quantomeno – accogliere la richiesta, proposta dall’Ufficio, di integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessiona1.2. La censura è infondata.
1.2.1. Ed invero, secondo il costante insegnamento di
questa Corte, l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, non preceduto
dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti
dell’ente creditore o del concessionario della riscossione. Tra i suddetti soggetti, pertanto, non si realizza
neppure un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo
rimessa alla sola volontà del concessionario, laddove il
medesimo fosse, in concreto, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, o viceversa
(cfr. Cass.S.U. 16412/07; 2803/10; 13082/11; 21220/12).
1.2.2. Ne discende che, essendo stato – nel caso di specie – evocato in giudizio l’ente impositore, la CTR, contrariamente a quanto asserito dall’Agenzia delle Entrate,
non doveva dichiarare affatto il difetto di legittimazione dell’Ufficio, e – tantomeno – era tenuta ad integrare
il contraddittorio nei confronti del Concessionario della
riscossione. Per cui il motivo di ricorso, proposto al
riguardo dall’Agenzia delle Entrate, non può che essere
rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione
denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
2.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia dato per acquisita la circostanza della mancata notifica della cartella di pagamento, laddove – stante anche l’assenza in giudizio del Concessionario della ri-

2

rio della riscossione.

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scossione – tale omissione non poteva considerarsi acclarata, alla stregua degli atti di causa.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.2.1. L’Agenzia delle Entrate ha, invero, del tutto
omesso di formulare – a corredo del motivo di ricorso un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
ciente, ai sensi dell’art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del
quale la formulazione della censura ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c. deve contenere un “momento di sintesi”
omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid
pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr.,

ex plurimis,

Cass. 2652/08,

Cass.S.U. 11652/08, 16528/08, 24255/11).
2.2.2. Per tale ragione, pertanto, anche la censura in
esame non può trovare accoglimento.
3. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve,
di conseguenza, essere rigettato. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion Tributaria, il 12.11.2013.

quale la motivazione si assume contraddittoria o insuffi-

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