Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1841 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21591-2019 proposto da:

R.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato DE FILIPPIS

MASSIMILIANO, presso il cui studio a Campobasso, via Garibaldi

118/B, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 321/2019 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO,

depositata il 23/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Campobasso, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che R.V. aveva proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione che lo stesso aveva presentato nei confronti del verbale che gli aveva contestato la violazione dell’art. 688 c.p., ossia la manifesta ubriachezza.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l’opponente aveva impugnato non l’ordinanza-ingiunzione ma direttamente il verbale di contestazione della violazione amministrativa, ha ritenuto che, trattandosi di materia non attinente a violazione al codice della strada, l’opposizione proposta dallo stesso innanzi al giudice di pace era inammissibile.

R.V., con ricorso notificato il 12/6/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che l’opponente, al momento dell’accertamento, non era alla guida dell’autovettura ma a piedi e poteva essere, dunque, sottoposto ad alcoltest.

2. Il motivo è palesemente inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato in alcun modo con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo, rimasto del tutto incensurato, che l’opponente aveva impugnato direttamente il verbale di contestazione della violazione amministrativa e che, trattandosi di materia non attinente a violazione al codice della strada, l’opposizione proposta dallo stesso innanzi al giudice di pace era, per l’effetto, inammissibile.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro. 1.500,00, per compenso, oltre accessori e spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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