Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1841 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/01/2020), n.1841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35387-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigra fato decreto con il quale il Tribunale di Roma, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto non avendo il decidente “analizzato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente”; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente ritenuto non credibile il ricorrente “nonostante lo stesso abbia dato ampio conto del proprio vissuto ed abbia reso dichiarazioni assolutamente compatibili con la situazione del paese”; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il decidente omesso di “indagare adeguatamente le concli7ioni effettive del paese di provenienza e di considerare le circostanze dedotte dal ricorrente”.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono infondati.

3. Debitamente sfrondata di ogni connotazione motivazionale, non scrutinabile nei termini adombrati in ricorso, le dispiegate censure in punto di diritto si rivelano priva di ogni consistenza alla luce delle considerazioni sviluppate sul punto dal decidente.

Osserva, invero, questi, citando per esteso le fonti delle proprie cognizioni, che “de informazioni più recenti… circoscrivono nel nord della Nigeria l’epicentro delle violenze di Boko Haram… Con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente (Delta State) il rischio di attacchi dei gruppi ribelli della regione del Delta del Niger riguarda le infrastrutture petrolifere e non rappresenta un pericolo per categorie indiscriminate di persone ed il ricorrente non ha riferito di essere stato mai interessato da tali vicende. In assenza di un riscontro individualizzante soltanto un conflitto di gravità e diffusione tale da mettere in pericolo l’esistenza della persona per il solo fatto di trovarsi in loco integra il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma nel caso di specie, tale ipotesi non ricorre, nè il richiedente ha mai riferito di unDspecifico e concreto pericolo da lui corso connesso alla condizione del suo paese di origine”.

Risulta perciò evidente, in ragione di quanto osservato dal decidente, che la lamentata violazione di legge non sussiste, dacchè il giudizio che ha indotto il Tribunale a ricusare l’accesso del ricorrente alle misure reclamate si è snodato in piano adempimento degli obblighi istruttori discendenti dal duplice principio secondo cui “da decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale obiettivo ed imparziale” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1) e “ciascuna domanda è esaminata alla luce delle informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2).

La censura non evidenzia dunque alcuna criticità in punto di diritto e come tale va conseguentemente rigettata.

4. Il secondo motivo è inammissibile risultando eccentrico rispetto alla ratio decidendi cui si è richiamato il Tribunale nell’escludere la sussistenza della pretesa situazione persecutoria.

5. Ed invero nella specie il decidente è pervenuto a siffatta determinazione non già enunciando un giudizio di inattendibilità del richiedente, ma sulla considerazione della natura meramente privatistica della vicenda che lo ha visto coinvolto e del fatto che la convinzione del medesimo nutrita di essere esposto a persecuzione da parte di un familiare o di un gruppo di soggetti privati non integra una forma persecutoria da parte di soggetti non statuali, in grado come tale di legittimare l’adozione delle cautele richieste.

La declinata lagnanza, che addebita invece al decidente di aver ritenuto priva di credibilità la vicenda narrata dal ricorrente, non si allinea al contenuto della decisione e non è perciò esaminabile in questa sede.

6. In conclusione il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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