Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1841 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2018, (ud. 05/12/2016, dep.25/01/2018),  n. 1841

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.L., con ricorso depositato il 14 febbraio 2014 presso la Corte d’appello di Salerno, chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione dell’irragionevole durata di un processo penale dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia che aveva avuto richiesta di rinvio a giudizio del dicembre 1998 e si era concluso con sentenza di non luogo a procedere del 3 maggio 2013, passata in giudicato. Il consigliere designato rigettava la domanda in quanto non risultava presentata l’istanza di accelerazione di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001. Il M. proponeva opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, opposizione che la Corte d’appello in composizione collegiale rigettava, ritenendo che l’istanza di accelerazione fosse condizione per l’accoglimento della domanda e che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), tornasse applicabile anche per i procedimenti penali pendenti al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, che aveva introdotto tale disposizione; dalla mancata proposizione dell’istanza la Corte di Salerno faceva discendere l’improponibilità della domanda di riparazione per l’intero periodo di irragionevole durata del processo penale.

Il M. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto sulla base di due motivi e il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 quinquies, lett. e), e art. 4, art. 11 disp. gen., artt. 3 e 25 Cost., art. 6, par. I, della CEDU.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 quinquies, lett. e), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente sostiene nel primo motivo che la disposizione di cui all’art. 2, comma 2 quinguies, lett. e), non può trovare applicazione nei processi penali che, alla data della sua entrata in vigore, avessero già superato la durata ragionevole, trattandosi di disposizione priva di efficacia retroattiva, anche in considerazione che nessuna disposizione transitoria ha previsto il necessario deposito della istanza di accelerazione nei procedimenti pendenti e che già avevano superato la soglia della ragionevole durata. L’interpretazione dell’art. 2, comma 2 ter seguita dalla Corte di Salerno sarebbe altrimenti costituzionalmente illegittima. Nel secondo motivo si evidenzia che comunque altri soggetti coinvolti nel processo davanti al Tribunale di Vibo Valentia avessero sollecitato la definizione dello stesso.

Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò assorbe l’esame del secondo motivo.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, secondo cui “Non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2 bis”. Tale disposizione, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica “ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La disposizione di cui al comma 2 quinquies, lett. e), per la sua stessa formulazione (come da questa Corte già affermato in analoghe fattispecie, con orientamento cui occorre dare continuità: Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 23449 del 17/11/2016; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 23448 del 17/11/2016), postula che l’istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo non abbia ancora superato la durata ragionevole stabilita dall’art. 2. Peraltro, successivamente, con la L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell’equa riparazione e, introducendo l’istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 1 bis, comma 2, introdotto dalla citata L. n. 208 del 2015), ha abrogato l’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), prevedendo che “l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma (L. n. 89 del 2001, art. 1 ter, comma 2, introdotto dalla L. n. 208 del 2015).

Avuto riguardo alla disciplina qui applicabile ratione temporis (e cioè quella risultante dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), nessuna disposizione transitoria prevedeva espressamente l’applicabilità della stessa nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012), avessero superato la ragionevole durata. Peraltro, già dalla formulazione letterale dell’art. 2 quinguies, lett. e), si desume l’inapplicabilità della stessa ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, avessero superato la ragionevole durata, atteso che il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dall’entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di valutare altrimenti il comportamento dell’imputato nel giudizio presupposto al fine di desumerne elementi significativi per la determinazione dell’indennizzo.

Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis” – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis della medesima legge”.

Dunque, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della domanda alla luce dell’indicato principio di diritto; al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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