Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18409 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 18/11/2016, dep.26/07/2017),  n. 18409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28123-2012 proposto da:

NUOVA ENNE EFFE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO ALLEGRO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la decisione n. 720/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Milano – con sentenza del 10 gennaio 2012 accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano (OMISSIS) avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di quella città con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società ENNE EFFE s.r.l. contro l’avviso di accertamento di valore ai fini INVIM n. (OMISSIS) notificatole in data 7 aprile 1986, era stato annullato il detto avviso di accertamento e confermato il valore finale dichiarato pari a Lire 690.000.000, a fronte di quello accertato dall’Ufficio finanziario pari a Lire 1.940.000.000.

Con la decisione oggi impugnata, la Commissione Tributaria Centrale, dopo aver preliminarmente rigettato l’eccezione di irregolarità della dichiarazione di persistenza alla prosecuzione del giudizio formulata dalla Agenzia delle Entrate, accoglieva nel merito il ricorso proposto dal detto Ufficio, rilevando che l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) era adeguatamente motivato secondo un criterio logico basato sui dati in possesso dell’Ufficio, ma inesattamente valutati dalla Commissione Tributaria Regionale.

Propone ricorso avverso la detta decisione la società NUOVA ENNE EFFE s.r.l. (subentrata alla precedente ENNE EFFE s.r.l.) deducendo, quale unico motivo, la nullità della sentenza per inosservanza, falsa ed erronea applicazione della legge con riferimento al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 23, e del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 48, in quanto la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Centrale circa la ritenuta congruità dell’avviso di accertamento in rettifica del valore ai fini INVIM era da ritenersi apparente avendo acriticamente recepito gli elementi contenuti nell’avviso di accertamento riferiti ai prezzi di mercato, ma senza che venissero indicati ulteriori elementi di valutazione giustificativi dell’accertamento in rettifica.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate ribadendo, per un verso, la esaustiva motivazione della sentenza resa dalla Commissione Tributaria centrale e, per altro verso, l’assoluta genericità del ricorso proposto dalla società ENNE EFFE s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, ai limiti della inammissibilità per la sostanziale genericità del motivo dedotto (non avendo la società ricorrente specificato nell’atto di impugnazione in sede di legittimità le contestazioni di merito sollevate in ordine alla stima UTE ed alla ritenuta incongruità della valutazione operata dall’Ufficio), è comunque infondato.

2. Lungi dal considerarsi apparente, la decisione della Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento notificato alla parte ricorrente, osservando che in tale avviso non solo erano stati enunciati, come d’obbligo, i criteri in base ai quali era stato elevato il valore finale rispetto al valore dichiarato, ma erano stati tenuti presenti i prezzi di mercato per immobili similari e presa in considerazione anche l’epoca e lo stato di costruzione dell’edificio, operandosi poi una distinta valutazione dell’area pertinenziale previo calcolo della superficie e del prezzo unitario per mq.; nonchè una specifica valutazione sia del fabbricato industriale (previo, anche qui, calcolo della superficie complessiva e del prezzo unitario piuttosto contenuto proprio perchè riferito ad immobile di costruzione risalente) sia, infine, della palazzina ad uso ufficio (previo calcolo anche in questo caso, della superficie complessiva e del prezzo unitario, diverso e maggiore rispetto a quello del fabbricato industriale attesa la diversa epoca di costruzione della palazzina e la struttura della stessa.

3. Va, in proposito, ricordato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha quale sua funzione propria quella di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di consentire in tal modo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

4. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’ avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.” (Sez. 5^ 25.3.2011 n. 6914, Rv. 617324; conforme Sez. 6-5^ Ord. 6.6.2016 n. 11560, Rv. 640080).

5. Ne consegue che grava sul ricorrente, una volta esplicitati da parte dell’Ufficio impositore i criteri che hanno condotto ad una rettifica in aumento dei valori dichiarati, contestare quei dati offrendo elementi di valutazione contrapposti ed attendibili.

6. Nel caso di specie da parte della società ricorrente è stata ribadita l’incongruità dell’avviso e correlativamente l’insufficienza della motivazione da parte della Commissione Tributaria Centrale; ma a tali affermazioni non è seguita alcuna specifica contestazione circa i valori attribuiti dall’Ufficio Finanziario, non apparendo al riguardo sufficiente il mero richiamo ai criteri cui deve improntarsi la motivazione circa la congruità degli accertamenti in rettifica operata dal giudice.

7. Al rigetto del ricorso consegue – secondo il criterio legale della soccombenza – la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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