Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18409 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18409 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 22990-2011 proposto da:
IMPREFIMM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
1398

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

Data pubblicazione: 12/07/2018

BRESCIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA FASANO.

R.G.N. 22990-11

RITENUTO CHE:
La società Imprefimm s.r.l. impugnava cinque avvisi di rettifica e

dall’Agenzia

delle

entrate

con

cui

si

provvedeva

alla

rideterminazione del valore di cessione di aree edificabili site nel
Comune di Offlaga (BS) acquistate dalla società con cinque distinti
atti di compravendita e dichiarate negli atti con valore agricolo.
Negli atti di compravendita si faceva riferimento a perizie di stima
asseverate, che indicavano il valore degli immobili a metro quadro.
Tutte le aree acquistate erano inserite in un piano particolareggiato
di iniziativa privata denominato CIS 4, adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 2004 e definitivamente
approvato con deliberazione n. 23 del 2004. La contribuente
denunciava difetto di motivazione, contestando il merito della
pretesa tributaria. La CTP di Brescia, previa riunione dei
procedimenti, accoglieva i ricorsi. L’Ufficio spigava appello e la CTR
della Lombardia, con la sentenza n. 28/40/2011, accoglieva il
gravame, ritenendo gli avvisi adeguatamente motivati e precisando
che le perizie giurate si riferivano ad una stima redatta prima che
le aree vendute venissero inserite in un piano di lottizzazione.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società Imprefimm s.r.I.,
svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con
controricorso. La società contribuente ha depositato memorie.
CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 52 comma 2
bis del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 3 I. n. 241 del
1990 e 7 I. n. 212 del 2000, 24 e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n.

liquidazione, per imposta di registro, ipotecaria e catastale, emessi

3, c.p.c.) atteso che la CTR avrebbe erroneamente accolto l’appello
proposto dall’Ufficio ritenendo adeguatamente motivati gli avvisi di
liquidazione notificati alla società.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata denunciando insufficiente motivazione della sentenza su
fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché omessa

atteso che i giudici di appello, pur dando apparente spazio al
metodo “comparativo”, avrebbero ritenuto apoditticamente
legittimo l’operato dell’Ufficio, il quale aveva proceduto alla rettifica
del valore delle aree in questione richiamandosi unicamente alla
“stima diretta dell’UTE” omettendo di valutare, singolarmente e nel
loro complesso, le risultanze processuali offerte dalla ricorrente e
tali da invalidare l’efficacia probatoria dell’unica risultanza sulla
quale si era invece fondato, aprioristicamente, il convincimento
dell’Ufficio e quindi dei giudici di merito.

3.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,
comma 1, 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),
atteso che la relazione di stima dell’Ufficio tecnico erariale non
poteva costituire da sola, in assenza di riscontri oggettivi, elemento
di prova a sostegno del maggior valore accertato, soprattutto nelle
ipotesi in cui il contribuente, come nella specie, avesse offerto ai
giudici territoriali altri elementi di prova, sicchè la sentenza
impugnata, anche sul punto, si porrebbe in contrasto con i principi
di indicati dalle norme citate, come interpretati dalla giurisprudenza
prevalente.

4. Con memorie del 22 marzo 2018, la società Imprefimm s.r.l. ha
comunicato che nelle more del giudizio di cassazione per tre dei
cinque avvisi di rettifica e liquidazione (n. 20041T002490000, n.
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valutazione di prove documentali (art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.),

20041T002931000,

n.

20041T002932000)

ha

presentato

all’Agenzia delle entrate (in data 22.12.2011) tre distinte domande
di definizione delle liti fiscali pendenti, ex art. 39, comma 12, d.l. n.
98 del 2011. Ha, altresì, precisato che gli importi pretesi con
l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20041T002489000 sono stati
già pagati all’Agenzia delle entrate da parte del coobbligato in
solido, come da certificazione rilasciata dalla stessa Agenzia,

rimarrebbe pendente solo con riferimento all’avviso di rettifica e
liquidazione n. 20041T002491000, con cui è stata liquidata una
maggiore imposta di registro di euro 25.284, 00 oltre interessi,
sanzioni ed accessori.
Sulla base dei rilievi espressi, andrebbe dichiarata l’estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente
agli avvisi di accertamento sopra indicati, mentre il ricorso
dovrebbe essere esaminato solo con riferimento all’avviso di
accertamento n. 20041T002491000.

5. Il primo motivo è infondato. Parte ricorrente denuncia il difetto
di motivazione dell’avviso impugnato, sostenendo che l’Ufficio si
sarebbe limitato a fare generico riferimento ai “valori tabellari
stabiliti dall’Ufficio del Territorio di Brescia” ed all'”indice dei valori
medi annuali relativi al Comune ove trovansi gli immobili trasferiti”,
senza allegare alcun documento di supporto al riguardo e,
comunque, senza riportare o trascrivere il contenuto numerico di
predette tabelle/indici, sulla base dei quali è stata effettuata la
rettifica del valore delle aree compravendute.

5.1. La censura non ha pregio, alla luce dell’indirizzo espresso da
questa Corte a cui si intende dare continuità, secondo cui in tema
di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e
liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa,
3

Direzione Provinciale di Brescia. Pertanto, il presente giudizio

consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne
consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante
sull’Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga
l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato
determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto
utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente,presa
conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di

(Cass. n. 22148 del 2017; Conf. n. 25153 del 2013 ; Cass. n.
14027 del 2012). In ossequio al principio di autosufficienza, parte
ricorrente ha riportato nelle memorie il contenuto dell’avviso di
accertamento impugnato, che contiene gli elementi essenziali per
l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, ossia l’inserimento
in zona “CIS 12” , il riferimento ai valori tabellari stabiliti dall’UTE di
Brescia e quelli medi annuali relativi al Comune di Offlaga e
rivalutati al 2004, e il riferimento al criterio sintetico/comparativo
utilizzato per la valutazione. I valori tabellari UTE sono facilmente
rinvenibili sul web, consultabili liberamente da parte degli utenti, o
comunque facilmente acquisibili presso l’Ufficio tecnico comunale.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, per connessione logica,
vanno esaminati congiuntamente.
Parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia fondato il
proprio convincimento esclusivamente sulla perizia redatta
dall’Agenzia del territorio, mentre avrebbe omesso di valutare gli
elementi di prova offerti dalla società contribuente, in ordine alla
prova del maggiore valore accertato con l’avviso impugnato,
rappresentati da perizie di stima, indicate nell’atto di
compravendita.
Le censure non hanno pregio. E’ vero che nel processo tributario, il
mero riferimento agli indici contenuti nella stima UTE non consente
di ritenere dimostrato il maggior valore del bene. La stima UTE ha il
valore di una semplice perizia di parte, con la conseguenza che il
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contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale

giudice, investito della relativa impugnazione, pur non potendo
ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da
un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può
considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo,
dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni
dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi
(Cass. n. 9357 del 2015; Cass. n. 5645 del 2006). Dinanzi al

piano del contribuente, sicchè la relazione di stima di un immobile,
redatta dall’Ufficio tecnico erariale, non può avere il valore di atto
pubblico se non per quel che concerne la sua provenienza, ma non
per quanto riguarda il contenuto. Va tenuto conto che nel processo
tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove
cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di
convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della
decisione. E’ tuttavia pur sempre necessario che il giudicante
spieghi le ragioni per le quali ritenga corretta e convincente tale
perizia, e per le quali la reputi idonea a superare le contestazioni e
le osservazioni del contribuente (Cass. n. 8890 del 2007; Cass. n.
4363 del 2011; Cass. n. 14418 del 2014; Cass. n. 2193 del 2015).
Nella specie, il giudicante ha fatto buon governo dei principi
espressi, in quanto, sebbene con motivazione sintetica, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento e, sul presupposto
della adeguata motivazione degli avvisi di accertamento impugnati,
in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, ha dato atto di aver
valutato le prove offerte dalla società contribuente, concludendo
per l’irrilevanza delle perizie di parte, essendo state redatte in
epoca anteriore alla stipula dell’atto di compravendita.
A tale riguardo, va ricordato che, nel controricorso, l’Agenzia delle
entrate ha precisato che il valore di cessione dei terreni
(edificabili), era stato dichiarato dalla contribuente, negli atti di
compravendita, come agricolo.

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giudice tributario l’Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso

I motivi, pertanto, non solo si infrangono sul corretto impianto
motivazionale adottato dal giudice di appello, ma le riferite
doglianze, come articolate, pur lamentando violazione di legge e
difetto di motivazione, si risolvono nella realtà, nella non più
ammissibile richiesta di rivisitazione dei fatti e circostanze oramai
definitivamente accertati in sede di merito. La valutazione delle
risultanze probatorie al pari della scelta di quelle fra esse ritenute

fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito.

7. Consegue, da siffatti rilievi, la cessazione della materia del
contendere con riferimento agli avvisi di liquidazione n.
20041T002490000, n. 20041T002931000 e n. 20041T002932000,
che comporta l’estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del
d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 17817 del 2016). Non può, invece,
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per \\
difetto di interesse, con riferimento all’avviso di liquidazione n.
2004T1T002489000, non essendo evincibile la prova, sulla base
della documentazione prodotta (v. certificazione dell’Agenzia delle
entrate), che gli importi siano stati già pagati dal coobbligato in
solido. Il ricorso va, infine, rigettato con riferimento all’avviso di
liquidazione n. 20041T002491000. Le spese di lite seguono la
soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della
materia del contendere con riferimento all’avviso di liquidazione n.
20041T002490000, n. 20041T002931000 e n. 20041T002932000,
e rigetta per il resto. Condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.600,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 aprile 2018.

più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di

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