Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18408 del 20/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/09/2016), n.18408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1199/2014 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), già FERROVIE DELLO

STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS), P.S. C.F. (OMISSIS),

PA.AN. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CIPRIANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6117/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2013 R.G.N. 2714/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma con sentenza depositata in data 8/7/2013 confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede con cui erano state accolte le domande proposte da Pa.An., F.A., P.S. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. intese a conseguire l’accertamento del diritto al calcolo degli scatti di anzianità relativi al periodo successivo alle loro formali assunzioni da parte di R.F.I., e la condanna della società al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, da calcolare computando l’anzianità di servizio da ciascuno maturata nel corso dei pregressi rapporti di lavoro instaurati con una impresa appaltatrice del servizio di custodia di passaggi a livello per conto di Ferrovie dello Stato s.p.a., in relazione ai quali con distinte pronunce giudiziali era stata accertata la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato con la società appaltante.

La Corte territoriale, per quel che qui interessa, escludeva che le conciliazioni in questione fossero preclusive della proposizione dei ricorsi, ritenendo che proprio tali atti fondassero l’obbligo della RFI di riconoscere l’anzianità pregressa maturata da ciascuno dei ricorrenti.

La transazione conteneva una espressa acquiescenza da parte della società alle sentenze della Corte d’Appello di Napoli con le quali era stata dichiarata la sussistenza fra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far tempo dalle date per ciascun lavoratore indicate.

L’espresso riferimento dei lavoratori alla rinuncia agli effetti della sentenza che aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro inter partes, andava letta con riferimento all’impegno sottoscritto dalla RFI di corrispondere a ciascuno di essi le differenze retributive sin dalla originaria decorrenza del rapporto, il che conduceva a concludere che i lavoratori fossero consapevoli di rinunciare a tale titolo ma non alla progressione degli scatti di anzianità.

In definitiva, le conciliazioni, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione da parte di RFI, non impedivano loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione. Tale interpretazione era l’unica ad essere conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 settembre 2003, n. 12756 e Cass. 12 maggio 2004, n. 9060) secondo cui: “l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi o abdicativi), così non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale”.

Il ricorso della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. domanda la cassazione della sentenza con unito motivo; resistono, con controricorso, le parti intimate.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., ed omesso esame circa un elemento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sostiene che la Corte d’appello, a causa del mancato esame dei documenti probatori prodotti in giudizio, ha applicato in modo errato gli artt. 1362 e 1363 c.c., interpretando male la volontà delle parti e, in particolare, la nota RFI del 2 maggio 2005, con la quale la società aveva chiarito quali dovevano essere gli effetti delta decorrenza giuridica indicata nelle sentenze di condanna, precisando che la decorrenza dell’anzianità di servizio partiva dalla data del verbale di conciliazione. Infatti, sottoscrivendo i suddetti verbali, i lavoratori non hanno rinunciato all’anzianità di servizio che oggi rivendicano, ma a tutti gli effetti sostanziali della sentenza loro favorevole, cioè hanno rinunciato al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo pregresso all’assunzione, con conseguente rinuncia a tutti i diritti nascenti dal rapporto di lavoro stesso. La Corte romana è pervenuta ad una diversa soluzione sulla base di un esame non corretto delle risultanze probatorie di cui non ha dato adeguata giustificazione tralasciando altresì di scrutinare adeguatamente il punto 3 del verbale di conciliazione, con il quale i resistenti avevano dichiarato espressamente di rinunciare agli effetti giuridico sostanziali delle sentenze e di essere pienamente soddisfatti rispetto ad ogni pretesa ricollegabile al rapporto di lavoro.

Il ricorso va disatteso, per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, va precisato che l’azione intrapresa dai lavoratori non è stata qualificata dai Giudici di merito come impugnativa dei verbali di conciliazione, ma come azione volta ad ottenere – sul presupposto del mancato rispetto da parte di RFI degli accordi transattivi – il riconoscimento del diritto dei lavoratori agli scatti di anzianità maturati nel periodo successivo alle formali assunzioni da parte di RFI, da calcolare computando l’anzianità maturata nei rapporti pregressi (vedi in tali sensi, in relazione a fattispecie sovrapponibile a quella qui scrutinata, Cass. 20 maggio 2013 n. 12227).

In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al Giudice del merito, sicchè alla Corte di cassazione è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 2 novembre 2005, n. 21208; Cass. 27 luglio 2010, n. 17547; Cass. 9 settembre 2008, n. 22893; Cass. 26 aprile 2001, n. 6066; Cass. 9 giugno 2003, n. 9202; Cass. 20 agosto 2003, n. 12255; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1079; Cass. 14 marzo 2006, n. 5491; Cass. 26 giugno 2007, n. 14751). Ne consegue che, nella specie, la decisione sul punto contenuta nella sentenza impugnata è insindacabile, perchè risulta giuridicamente e logicamente corretta nonchè sorretta da un iter argomentativo chiaramente individuabile, che non presenta alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Del tutto logica è infatti da ritenersi la interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto effettuata dalla Corte d’appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione da parte di RFI, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni.

Tale soluzione, come ha rilevato la Corte d’appello, trova riscontro negli impegni assunti dalla società in sede di conciliazione sindacale ed è anche conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi o abdicativi), così non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purchè sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto e può essere escluso solo dalla eventuale prescrizione di tali diritti (Cass. 18 gennaio 1999, n. 477; Cass. 9 agosto 2001, n. 10995; Cass. 22 agosto 2005, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060).

Va inoltre osservato che, in linea generale la censura prospettata nonostante il formale richiamo anche a violazioni di legge, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Va ricordato in proposito che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 4 aprile 2014 n. 808, Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043). Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267).

Peraltro, va anche sottolineato che il motivo, per la parte in cui contesta l’interpretazione della nota di RFI del 2 maggio 2005, non risulta neppure conforme al principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – in base al quale il ricorrente che denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

Per la restante parte, relativa alla portata delle rinunce dei lavoratori, le censure sono da respingere in quanto – oltre ad essere formulate senza la dovuta indicazione dei canoni ermeneutici (ex art. 1362 c.c. e segg.) asseritamente violati dall’interpretazione fornita dalla Corte romana – sono dirette a contestare la valutazione del contenuto dei verbali effettuata dalla Corte d’appello, nell’esercizio della propria discrezionalità, che, peraltro risulta supportata da congrua e logica motivazione e del tutto corrispondente al tenore logico-letterale dei verbali stessi, riprodotti nel corpo del ricorso e, quindi, esaminabili da parte di questa Corte.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Fabio Cipriani, antistatario.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 5presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Fabio Cipriani.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA