Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18408 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 18408 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul rícoro 2H234-011 p_roputA da:
SIMEST

5FA

in prnona

tempore, elettivamente

GIUSEPPE MAZZINI

dol l0ao rappregenLàuLe

pr

domiciliato in ROMA VIALE

134, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 12/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 106/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;

Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento 9 ° e 10 ° motivo di ricorso,
assorbiti i restanti;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLA che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
si riporta al controricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 28234/2011
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con atto del 18 gennaio 1999, registrato il 20 gennaio 1999, la società Mediocredito
Centrale S.p.A. cedeva alla società Sirnest S.p.A. un ramo di azienda dichiarando il valore
fiscale di lire 300.000.000 e riservandosi la definitiva determinazione del prezzo di cessione ad
un momento successivo. In relazione a tale atto le parti versavano in via provvisoria l’imposta
proporzionale pari al 3%. Con atto ricognitivo ed integrativo di scrittura privata veniva
perfezionato il trasferimento con effetto dal 1 gennaio 1999 e la società Mediocredito Centrale

definitiva del corrispettivo della cessione del ramo d’azienda era pari a lire 8.000.000.000.
Contestualmente le parti versavano l’imposta di registro in misura fissa. L’agenzia delle entrate
notificava avviso di liquidazione chiedendo il pagamento dell’imposta proporzionale. La società
Simest S.p.A. proponeva ricorso e la commissione tributaria provinciale di Roma lo accoglieva
dichiarando tardiva la notifica dell’avviso di liquidazione. Proponeva appello l’ufficio e la
commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che l’agenzia delle entrate
non era decaduta dal potere impositivo per tardiva notifica dell’avviso di liquidazione, poiché si
doveva considerare come dies a quo la data di registrazione della denuncia di verificata
condizione, ovvero il 2 ottobre 2001, laddove la notifica dell’atto impositivo aveva avuto luogo
il 20 settembre 2004, entro il termine triennale previsto. Osservava, poi, la CTR che era
dovuta l’imposta proporzionale poiché si trattava di atto negoziale e non autoritativo e poiché
si doveva considerare che il regime fiscale agevolato si applicava solo per lo Stato o le società
controllate al 100% dallo Stato, mentre, nel caso di specie, non ricorreva tale ipotesi in quanto
nessuno dei soggetti stipulante era controllato dallo Stato al 100%.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Simest S.p.A.
affidato a 10 motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ. in quanto la CTR non
si è pronunciata in ordine al rilievo dell’acquiescenza prestata dall’ufficio circa la definizione di
indennizzo versato dallo Stato a Mediocredito Centrale S.p.A. della somma di lire
8.000.000.000, somma che era stata liquidata dallo Stato a fronte della risoluzione di
convenzioni poste in essere con Mediocredito. Si doveva considerare, invero, che su tale punto
si era formato il giudicato.
2. Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, nullità della sentenza, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la CTR, pronunciandosi nel
merito, ha implicitamente respinto l’eccezione di giudicato interno sul punto dell’accertata
natura di indennizzo della somma versata dallo Stato a Mediocredito.
3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver la CTR confermato la legittimità

S.p.A. presentava denuncia di verificata condizione dichiarando che la determinazione

della liquidazione operata dall’ufficio sulla somma che era stata riconosciuta dalla presidenza
del Consiglio dei Ministri a Mediocredito a fronte della risoluzione delle convenzioni
originariamente poste in essere tra lo Stato e Mediocredito per la gestione di alcuni fondi
rotativi senza esplicitare le ragioni della pronuncia. Invero la causale del pagamento
dell’importo di lire 8.000.000.000 risultava dal decreto PCM del 6 febbraio 2001 con cui lo
Stato aveva indennizzato Mediocredito per aver disposto il trasferimento della gestione degli
interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla
legge numero 277/77 alla Simest S.p.A. che, per l’effetto, era succeduta nelle attribuzioni delle

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7, comma 1, della legge 212/2000 perché, a fronte della
qualificazione operata dall’amministrazione finanziaria di un trasferimento di azienda come
coattivo per essere stato operato in forza di legge, la CTR aveva modificato la motivazione
della pretesa erariale qualificandola dovuta a seguito di trasferimento volontario dell’azienda.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 25 del decreto legislativo 143/98, all’articolo 2703 cod.
civ. ed all’articolo 1 della legge 89/1913. Sostiene che ha errato la CTR nel qualificare come
negoziale il trasferimento da Mediocredito Centrale a Simest delle situazioni giuridiche riferibili
alla prima ed attinenti alla gestione di fondi rotativi ritenendo che la natura negoziale del
trasferimento si dovesse evincere dalle scritture private autenticate dal notaio. Ciò in quanto
tali scritture erano attuative di un trasferimento previsto dalla legge ed il notaio si era limitato,
nella sua veste di pubblico ufficiale, ad autenticare le sottoscrizioni apposte in calce alle
scritture stesse.
6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1 e 2 del d.p.r. 131/86 ed all’articolo 53, comma 1,
della Costituzione in quanto la Simest non può rispondere del pagamento dell’imposta di
registro che è stata liquidata dall’ufficio a fronte di un trasferimento coattivo operato in forza di
legge e sulla base imponibile che non esprime la capacità economica della stessa Simest . in
quanto l’importo non è stato concordato tra le parti ma è stato determinato dallo Stato a titolo
d’indennizzo a fronte della risoluzione delle convenzioni in precedenza concluse dallo Stato con
la società Mediocredito Centrale.
7. Con il settimo motivo deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver dato conto la
CTR del fatto che si trattava di un trasferimento coattivo di azienda.
8. Con l’ottavo motivo deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha
chiarito le ragioni per le quali il termine concesso all’ufficio per notificare l’atto impositivo
doveva decorre dalla data di registrazione della denuncia di avveramento della condizione,

situazioni giuridiche della cui gestione Mediocredito Centrale S.p.A. era titolare.

ovvero dal 2 ottobre 2001, e non già dalla data di presentazione della denuncia, ovvero dal 25
giugno 2001.
9. Con il nono motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione agli articoli 19, comma 1, 55, comma 1, e 76, comma 2 lettera b,
del d.p.r. 131/86. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che il termine per la notifica
dell’atto impositivo debba decorrere dalla data di registrazione della denuncia di avveramento
della condizione e non già dal deposito della denuncia stessa.
10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,

del d.p.r. 131/86. Sostiene che la CTR ha errato nell’affermare che, in presenza della denuncia
di avveramento della condizione all’ufficio tributario incompetente, il termine entro il quale
l’ufficio era tenuto a liquidare l’imposta di registro doveva decorre dalla data di registrazione
da parte dell’ufficio competente.
11. Osserva la Corte che vanno esaminati per primi l’ottavo, il nono ed il decimo motivo
poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli
artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione
pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la
verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle
questioni da trattare, di cui all’ad, 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario
esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014 ). Tali motivi sono fondati. Il d.p.r. n. 131/86, art. 76, prevede che l’imposta
debba essere richiesta entro il termine di tre anni dalla data in cui è stata presentata la
denuncia di cui all’art. 19. L’art. 19 prevede che la denuncia di avveramento della condizione
sospensiva apposta ad un atto deve essere presenta all’ufficio che ha registrato l’atto.
Nel caso che occupa la contribuente ha presentato la denuncia all’agenzia delle entrate,
ufficio di Roma 4, in data 11 luglio 2001, laddove l’ufficio competente era quello di Roma 3. La
registrazione ha avuto luogo il 2 ottobre 2001. L’agenzìa sostiene che la CTR ha deciso
correttamente laddove ha ritenuto che il termine triennale doveva decorrere dalla registrazione
dell’atto e non già dalla denuncia poiché questa era stata presentata ad un ufficio
incompetente. Ora, la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui
l’articolazione interna delle Agenzie delle entrate, istituite dal D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (
poi incorporata, a partire dal 2012, dall’Agenzia delle Entrate ) non può influire sulla
decorrenza del termine cui soggiace l’Ufficio, sia per il dettato normativo ( che fa riferimento
alla data in cui è presentata la denuncia di cui all’art. 19 ) sia perché la contribuente ha

cod. proc. civ., in relazione agli articoli 19, comma 1, 55, comma 1, e 76, comma 2 lettera b,

depositato la richiesta di registrazione presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate che non ha
opposto il rifiuto alla ricezione dell’atto; ne deriva che la contribuente medesima non può
soggiacere ad imprevedibili proroghe del termine per l’accertamento che verrebbero a
dipendere dalla volontà dell’Ufficio, più o meno solerte nel trasmettere l’atto alla sede
competente, dovendosi tener conto che neppure sussiste alcuna previsione normativa in tal
senso ( Cass. n. 8879 del 20 aprile 2016 ). E va considerato che, pur essendo stato il
procedimento

sub iudice

alterato dalla presentazione della denuncia presso un Ufficio

territorialmente diverso da quello di registrazione del contratto, l’atto notarile contenente la

Dunque la denuncia, sia pure presso un Ufficio territorialmente incompetente, è stata fatta,
tant’è che l’ufficio, sulla scorta della registrazione dell’atto ricognitivo dell’avverarsi delle
condizioni, ha notificato l’atto impositivo ( cfr., per un caso analogo ma vertente in materia di
irrogazione di sanzioni per omessa denuncia, Cass. n. 5145 del 05/03/2014 ). Tutto ciò
considerato, dovendosi ritenere che la denuncia effettuata in data 11 luglio 2001 presso un
ufficio territorialmente incompetente ha prodotto effetto, tant’è che l’agenzia delle entrate l’ha
ritenuta implicitamente valida ed ha proceduto alla registrazione dell’atto, l’atto impositivo
notificato il 20 settembre 2004 è tardivo.
2. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei
giudizi di merito si compensano tra le parti per il dispiegarsi delle vicende processuali e quelle
di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’ottavo, il nono ed il decimo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente
annullando l’atto impositivo. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e
condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo
giudizio che liquida in complessivi euro 7.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie
nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018.

ricognizione dell’avverarsi della condizione è stato nel caso di specie addirittura registrato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA