Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18407 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 18/11/2016, dep.26/07/2017),  n. 18407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26786-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DI CAGNO giusta

delega a margine;

C.L. rappresentata dalla Procuratrice Generale

D.A.P., D.A.F.S.,

D.A.A., elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 10,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALBERTO DI CAGNO giusta delega a margine;

– controricorrenti –

nonchè contro

COSTRUZIONI GIMAR SRL, COSTRUZIONI LACALENDOLA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato DI CAGNO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza del 3 febbraio 2012 rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale delle Entrate di Bari avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 3 marzo 2010 con la quale, in accoglimento dei ricorsi – tra loro previamente riuniti – proposti rispettivamente, da G.T. (parte acquirente) e C.L., D.A.F.S. e D.A.A. (parti venditrici) avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS); da COSTRUZIONI GIMAR s.r.l. (parte acquirente) e le ricordate parti venditrici avverso avviso di rettifica e liquidazione n. 20071T002988000 e da COSTRUZIONI LACALENDOLA s.r.l. (parte acquirente) e le ricordate parti venditrici avverso avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) (avvisi con i quali erano stati, rispettivamente, elevati i valori dichiarati, da Euro 4.368.909,00 a Euro 10.745.800,00; da Euro 3.716.756,00 a Euro 9.153.000,00 e da Euro 553.555,00 ad Euro 1.296.480,00), erano stati annullati i detti avvisi rettifica e liquidazione e confermati i valori dichiarati.

Con la decisione oggi impugnata la CTR della Puglia rilevava il difetto di motivazione degli accertamenti in rettifica in quanto emessi in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, perchè da parte dell’Ufficio finanziario non erano state evidenziate adeguatamente le ragioni e i motivi posti a base della valutazione estimativa dell’UTE. Inoltre la CTR rilevava che l’atto di compravendita in notaio Della Ratta indicato dall’Agenzia delle Entrate come parametro di riferimento per la determinazione del valore non poteva essere utilizzabile in quanto antecedente di oltre un triennio e riferentesi per di più a suoli ricadenti in piani di lottizzazione il cui indice di edificabilità non era di 5 mc/mq, bensì di 10,16 mc/mq.

Ricorre avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo la ricorrente Direzione Provinciale delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e art. 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’avviso di accertamento – diversamente da come affermato dalla CTR – era adeguatamente motivato. Con il secondo motivo la ricorrente Direzione Provinciale delle Entrate lamenta analogo vizio di erronea e falsa applicazione – sotto diverso profilo – del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato che l’Agenzia delle Entrate avrebbe acriticamente fatto propria la stima dell’UTE, così incorrendo in assoluto difetto di motivazione. Con il terzo motivo viene denunciato error in procedendo e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 7 e 19, nonchè dell’art. 277 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di esaminare il merito della pretesa tributaria. Con il quarto – ed ultimo – motivo la ricorrente Direzione Provinciale delle Entrate lamenta vizio di insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR affermato che da parte dell’Ufficio non era stato dato conto degli elementi di fatto posti a base della pretesa impositiva, così incorrendo nella inosservanza dell’art. 2697 c.c.. Resistono con controricorso le parti acquirenti G.T. e COSTRUZIONI GIMAR s.r.l. eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per essersi formato il giudicato su alcune statuizioni della sentenza di primo grado: in particolare rilevano le parti resistenti che i primi due atti di compravendita indicati come atti di riferimento negli avvisi di rettifica erano già stati dichiarati inutilizzabili dalla Commissione Tributaria Provinciale senza che da parte della Agenzia delle Entrate fosse poi stato eccepito alcunchè in sede di appello. Altrettanto rilevano con riferimento al terzo atto di vendita, giudicato inutilizzabile in quanto antecedente al triennio, senza che da parte della Agenzia delle Entrate fosse stato proposto uno specifico motivo di appello ed infine, che era da ritenersi passata in giudicato anche l’affermazione delle Commissione Tributaria Regionale circa l’inosservanza da parte della Direzione Provinciale delle Entrate dell’art. 2697 c.c., sull’onere probatorio. Contestano poi nel merito tutti i motivi di ricorso in quanto infondati in ogni loro parte, oltre a rilevare – con riferimento al primo dei detti motivi – il difetto di interesse. Quanto, poi, al terzo motivo con il quale parte ricorrente ha denunciato il vizio di infrapetizione in relazione all’omesso esame da parte della CTR del merito della pretesa tributaria, le parti resistenti rilevano l’errata formulazione del motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.

Resistono con controricorso le parti venditrici D.A.F.S., D.A.A. e C.L., rilevando in via preliminare l’improponibilità ed inammissibilità del ricorso in quanto tendente a riproporre questioni di merito il cui esame è precluso in sede di legittimità e, nel merito, contestano in quanto infondati ed inammissibili, i motivi di ricorso.

Hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c., sia la ricorrente Direzione Provinciale delle Entrate di Bari, sia, con separati atti, tutte le parti resistenti, reiterando ciascuna, di esse le deduzioni contenute nel ricorso e nei rispettivi controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato. Secondo quanto è dato leggere nella motivazione della decisione impugnata, la ragione che ha indotto la Commissione Tributaria Regionale a confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di rettifica e liquidazione impugnati va individuata nella violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, che obbliga l’Amministrazione Finanziaria a rendere conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione ad accertare un valore dei beni maggiore di quello dichiarato dalle parti.

Come è noto, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, prevede espressamente la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di rettificare il valore degli immobili sulla base dei valori indicati in altri atti, risalenti a non più di tre anni prima, aventi ad oggetto immobili con caratteristiche analoghe. Il successivo del predetto D.P.R. art. 52, comma 2 – bis, (disposizione aggiunta al D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4, all’indomani dell’entrata in vigore del cd. “Statuto del contribuente” di cui alla L. n. 212 del 2000) stabilisce che nel caso in cui la motivazione dell’avviso di rettifica faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente/questo, a pena di nullità, deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Si tratta di disposizioni la cui inosservanza comporta la conseguenza della nullità dell’avviso di liquidazione come si evince in maniera inequivocabile dalla prescrizione contenuta nell’ultima parte del comma 2 bis dianzi citato secondo cui l’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

Ritiene il Collegio di dover aderire a quell’orientamento, ormai maggioritario, di questa Corte Suprema secondo cui in base al contesto normativo sopra ricordato, l’Ufficio non può esimersi dall’esporre le ragioni ed i motivi posti a base dell’accertamento di maggior valore.

Va in proposito ricordato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha quale sua funzione propria quella di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di consentire in tal modo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.” (Sez. 5^ 25.3.2011 n. 6914, Rv. 617324; conforme Sez. 6-5^ Ord. 6.6.2016 n. 11560, Rv. 640080).

Con riferimento al caso in esame, se può dirsi assolto l’obbligo di allegazione della perizia di stima UTE in quanto riprodotta nell’avviso di liquidazione, altrettanto non può dirsi con riferimento alla indicazione delle ragioni poste a base della stima effettuata dall’UTE. Correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che l’atto di compravendita Notaio D.R., utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la comparazione risaliva ad oltre un triennio prima rispetto alla data di stipula dell’atto oggetto della rettifica, sicchè, in assenza di. altri elementi che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto fornire – stante l’inutilizzabilità dell’atto di compravendita adoperato quale parametro in quanto in contrasto con il D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, – risultava carente la prova circa i presupposti giustificativi dell’accertamento in rettifica.

Peraltro la CTR ha operato una valutazione nel merito dell’atto utilizzato per la comparazione giudicandolo inidoneo anche per altre ragioni, in quanto contenente dati diversi quanto alla ubicazione dei luoghi ed agli indici di edificabilità (elementi incidenti sulla valutazione del bene).

Ciò conduce a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso incentrato su un preteso error in procedendo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,7 e 19, in quanto la CTR non ha circoscritto il proprio esame all’aspetto formale legato alla ultratriennalità dell’atto utilizzato per la comparazione, ma ha operato una valutazione globale nel merito circa la fondatezza della pretesa fiscale, rilevando l’inidoneità dei dati contenuti in quell’atto (in particolare analizzando i diversi indici di fabbricabilità risultanti dalle perizie di parte allegate dai contribuenti).

Non è dunque fondato il rilievo di parte ricorrente circa il mancato espletamento di una CTU come richiesto in sede di appello da parte dell’Amministrazione Finanziaria, avendo il giudice di secondo grado espresso un giudizio implicito di irrilevanza alla luce di elementi che escludevano la necessità di un approfondimento tecnico.

Peraltro osserva il Collegio che le censure formulate in seno al detto motivo di ricorso si risolvono in una inammissibile sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità per un riesame nel merito della vicenda precluso dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente – secondo il criterio legale della soccombenza – delle spese di questa fase del giudizio liquidate in favore di ciascuna delle parti costituite in Euro 11.500,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di ciascuna delle parti costituite, liquidate in Euro 11.500,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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