Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18407 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 18407 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 17019-2011 proposto da:
ANDREONI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DI VILLA GRAZIO/I 5, presso lo studio dell’avvocato
AMEDEO TONACHELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LEONARDO MUSURACA giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 12/07/2018

- controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ESATRI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
MONZA l;
– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2010 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto.

MILANO, depositata il 07/05/2010;

R.G. 17019/2011
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Andreoni Marco proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale relativa agli anni dal
1994 al 2001, con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato somme illegittimamente
sgravate, eccependo la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di riscossione ai
sensi dell’articolo 25 del d.p.r. 602/73. La commissione tributaria provinciale di Milano
accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione
tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva respingendo il ricorso del contribuente sul

somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso e tale norma
disciplinava il recupero di tutte le somme erroneamente rimborsate dall’ufficio mediante
iscrizione a ruolo; non si ricavava dalla norma stessa che il procedimento di recupero delle
somme dovute all’erario fosse precluso quando fosse stato disposto lo sgravio della cartella
esattoriale, posto che lo sgravio aveva valore di rimborso.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a
quattro motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per error in judicando in relazione agli articoli 25 e 43 del
d.p.r. 602/73. Sostiene che la CTR è incorsa in errore di diritto poiché la norma di cui
all’articolo 43 cit. si applica solo nel caso in cui l’agenzia delle entrate abbia disposto il
rimborso di somme erroneamente versate e non anche nel caso in cui sia disposto lo sgravio di
una cartella in relazione alla quale non è stato corrisposto il versamento di alcun importo,
dovendosi applicare in tal caso l’articolo 25 del d.p.r. 602/73 ed i termini da tale norma
previsti.
2. Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione per aver la CTR basato il proprio
ragionamento sull’articolo 43 del d.p.r. 602/72, omettendo di valutare tutti gli ulteriori aspetti
giuridici indicati dalle parti.
3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per non aver la CTR dichiarato la nullità della cartella derivante dalla mancata indicazione
in essa del funzionario responsabile del procedimento.
4.

Osserva preliminarmente la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso

formulate dalla controricorrente agenzia delle entrate sono infondate. Ciò in quanto la
questione di diritto oggetto della sentenza e del presente gravame risulta essere stata posta
a base del ricorso fin dal primo grado di giudizio né si appalesava necessaria alcuna ulteriore
specificazione.
5. I primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto
sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati. Ciò in quanto il presupposto
1

rilievo che l’articolo 43 del d.p.r. 602/73 prevedeva che l’ufficio provvedesse al recupero delle

per l’applicazione

della norma di cui all’art. 43 d.p.r. 602/73 è il recupero di somme

erroneamente versate ; mentre nel caso di specie si tratta di emissione di una nuova cartella
esattoriale dopo che la prima era stata erroneamente sgravata. In tal caso si applica l’art. 25
del d.p.r. 602/73 e l’amministrazione finanziaria, la quale ha per errore disposto lo sgravio
della prima cartella, può emettere un’altra cartella purché i termini per l’emissione della
cartella non siano decorsi in relazione al periodo di imposta cui attiene il recupero. L’agenzia
delle entrate è, dunque, facoltizzata ad emettere una nuova cartella, ma nel rispetto dei
termini previsti a pena di decadenza e sempreché sulla cartella impugnata non sia stata

2. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito.
3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., ed il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese processuali dei
giudizi di merito si compensano tra le parti per il dispiegarsi delle vicende processuali e quelle
di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso originario del contribuente annullando l’atto impositivo. Compensa le spese
processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al
contribuente le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00,
oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018.

pronunciata sentenza passata in giudicato ( cfr. Cass. n. 8292 del 8/3/2018 ).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA