Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18407 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 27395-2913 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.R. (DECEDUTO);

– intimato –

e contro

I.L., L.A., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE PINTORECCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato ALDO

VETRINI SUPPLIZI, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 186/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO PAOLA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che con avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di I.R. veniva ripresa a tassazione per l’anno 2000 la somma di Lire 52.016344 corrispondente a prelievi effettuati sul conto dell’associazione senza scopo di lucro Teach & Tutor di Roma e da questa utilizzato per l’accreditamento di finanziamenti pubblici da parte della Regione Lombardia;

che lo I. era stato rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Roma a seguito di indagine delle Guardia di Finanza in merito all’indebita percezione di contributi comunitari a danno della Regione Lombardia;

che la Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 179/44/10 aveva rigettato il ricorso proposto dallo Iannarelli avverso il citato avviso di accertamento;

che la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 186/6/12 pubblicata il 10 ottobre 2012 ha accolto l’appello proposto dallo I. avverso detta sentenza affermando, per quanto rileva in questa sede, l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del D.P.R. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, che ha natura di interpretazione autentica della normativa contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui non costituiscono reddito imponibile quei proventi da attività illecita che potrebbero essere sottoposti a sequestro o confisca penale, considerando che la percezione illecita in questione è avvenuta in epoca anteriore al sequestro;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che il procuratore di I.L. e L.A. genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore i.V. unico erede di I.R. deceduto nelle more del giudizio, hanno depositato documentazione attestante la morte di I.R., l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte del nipote I.V., e l’autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice tutelare.

Diritto

CONSIDERATO

che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso. La notificazione del ricorso alla parte intimata I.R. risulta effettuata a mezzo servizio postale. Nell’avviso di ricevimento viene indicato che il ricorso è stato notificato, in data 25 novembre 2013, a persona deceduta, mentre, esaminando il fascicolo processuale, non risulta effettuata alcuna notifica agli eredi;

che la notificazione effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente (Cass. n. 2881 del 2000; n. 4894 del 2003; da ultimo Cass. n. 29877 del 2017);

che nulla si dispone sulle spese del presente giudizio soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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