Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18406 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 20/09/2016), n.18406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27434/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE RECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Generale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,

CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati TERESA TORNAMBE’, GIOVANNI LO BELLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1977/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/11/2009 r.g.n. 1751/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/ ol6 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale PATTERI ANTONELLA;

udito l’Avvocato LO BELLO GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1977/2009, depositata il 18.6.2010, la Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’appello proposto da Z.A. ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo che, aveva respinto la domanda per mancanza del requisito reddituale, condannava l’INPS ad erogare a Z.A. l’assegno mensile di invalidità con decorrenza dal (OMISSIS), con gli accessori di legge e compensazione delle spese. A fondamento della decisione la Corte d’Appello sosteneva: che la prova del requisito reddituale, già esistente per gli anni 2004 e 2005, fosse stata integrata dall’appellante nelle more anche per il 2006 e 2007; che il requisito della c.d. incollocazione non fosse più richiesto a seguito della L. 30 marzo 1917, n. 118, art. 13, nel testo sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 47, art. 1, comma 35; che il requisito sanitario fosse sussistente per aver il ctu accertato la riduzione della capacità lavorativa della Z. al 74%, con decorrenza dal (OMISSIS). Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un motivo. Resiste Z.A. con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte territoriale affermato che il requisito della c.d. incollocazione non fosse più richiesto a seguito della L. 30 marzo 1917, n. 118, art. 13, nel testo sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 47, art. 1, comma 35, che prevede la concessione dell’assegno per gli invalidi civili “che non svolgono attività lavorativa” e che fosse sufficiente l’autocertificazione dell’interessato attraverso dichiarazione sostitutiva resa annualmente all’INPS. Lo stesso requisito invece, unitamente a quello reddituale, è elemento costitutivo del diritto da accertarsi da parte del giudice e la relativa prova è a carico del richiedente. Non poteva condividersi perciò la tesi della Corte che ha ritenuto superata la necessità della prova del requisito in argomento in base alla L. n. 247 del 2007, affermando che fosse sufficiente l’autocertificazione dell’interessato allegata in giudizio, in quanto tale dichiarazione, da fornire all’INPS secondo la L. n. 247, non può valere al di fuori del procedimento amministrativo ed assolvere chi agisce in giudizio dall’onere di provare lo stesso requisito. Inoltre l’interpretazione fornita dalla Corte violava anche il principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, poichè la norma disciplinava in modo nuovo un atto del procedimento anche se afferente ad un evento già previsto dalla previgente disposizione.

2. Il motivo è fondato e pertanto va accolto alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25157/2015, Cass. n. 1606/2015; Cass. n. 17929/2015; Cass. n. 4026/2014 e moltissime altre).

3. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di assegno d’invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr., Cass., nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/03; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).

4. Tanto premesso, va anche chiarito che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 (disposizione vigente dall’1.1.2008 ex comma 94 del citato articolo), ha sostituito il testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, nei termini seguenti: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12. Attraverso la dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 e segg., il soggetto di cui al comma 1, autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS”.

5. Al riguardo, è stato precisato (cfr. Cass. n. 19833 del 2013) che “Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. Tra i due concetti vi è una differenza, perchè il disabile incollocato al lavoro non è semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria”.

6. La nuova disciplina, pur non esigendo più l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta.

Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. nn. 19833/2013 e 9502/2012).

L’unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. n. 25800/2010).

In tal senso va interpretata anche la previsione secondo cui “attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e segg., il soggetto di cui al comma 1, autocertifica di non svolgere attività lavorativa….”. Trattasi di disposizione che vale a semplificare l’accertamento amministrativo, ma non interferisce con i principi processuali che regolano l’onere della prova.

7. Come osservato in Cass. n. 25800/2010, “secondo la giurisprudenza consolidata la prova dell’incollocamento al lavoro e del reddito per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile non può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essendo questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. S.U. n. 5167/2003).

Si ritiene tale impostazione valida anche ai fini dell’applicazione del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, in quanto la previsione da parte di detta disposizione (secondo cui l’assegno di invalidità civile è concesso, nel concorso degli altri requisiti, “agli invalidi civili… che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”) di una dichiarazione sostitutiva di tipo autocertificatorio da rendere annualmente all’Inps, circa il mancato svolgimento di attività lavorativa, non evidenzia una deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell’ambito amministrativo, restando impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili, nei quali peraltro, in difetto di specifici limiti normativi, è ammessa anche la prova per presunzioni” (sent. Cit.; vedi pure, in tema di prova per presunzioni; Cass. 3765 del 2007).

8. In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto secondo cui la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, deve essere fornita in giudizio dall’invalido, trovando applicazione il principio generale sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni (fra le più recenti, v. Cass., sez. sesta L 27380/2014).

9. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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